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Numero d'incarto:
52.2002.50
Data decisione, Autorità:
08.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00050
Lugano
8 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 gennaio 2002 della Fondazione Casa
di riposo __________ che delibera alla ditta __________ i lavori per l'impianto
di riscaldamento nell'ambito della ristrutturazione della casa di riposo di
cui è proprietaria;
viste le risposte:
-
26 febbraio 2002 della
Fondazione Casa di riposo __________;
-
27 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ la Fondazione Casa di riposo __________ di __________ ha indetto un
pubblico concorso per le opere necessarie al nuovo impianto di riscaldamento
dell'istituto di cui è proprietaria (FU __________, pag. __________);
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione:
che nel termine prestabilito sono pervenute
al committente le offerte di 13 ditte, fra cui quelle della ricorrente
__________ di fr. 419'293.30 e quella della ditta __________ di fr. 419'598.10;
che la fondazione committente ha allestito
la seguente classifica a punti:
Prezzo
Termini
Qualità
Totale
50
30
18
98
50
30
15
95
Omissis
...
...
...
...
che con determinazione 21 gennaio 2002 la
__________ ha deliberato i lavori alla ditta __________, prima in graduatoria;
che contro la predetta decisione la ditta
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che, eccepita l'insufficiente motivazione
del provvedimento impugnato, l'insorgente contesta il punteggio attribuito
all'aggiudicataria, identico al suo, malgrado la differenza di prezzo;
che la ricorrente censura poi il punteggio
assegnato al criterio "qualità", a suo avviso immotivato ed
ingiustificato;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la __________, rilevando che la differenza di punteggio, assegnata alle ditte
in oggetto in base al criterio "qualità", è da ricondurre al
diverso numero di dipendenti: 20 la ditta __________ e 10 la ricorrente;
che l'ULSA postula a sua volta il rigetto
dell'impugnativa, mentre la ditta __________ non ha presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2 cpv. 1
comma 3 (sussidio cantonale superiore ad un milione) e 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente a contestare un'aggiudicazione pronunciata in esito ad un
concorso al quale ha partecipato senza successo;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la
decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che
hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di
aggiudicazione e i rimedi di diritto";
che l'autorità decidente può rimediare ad
eventuali difetti di motivazione adducendo in sede di ricorso i motivi che
giustificano il provvedimento impugnato;
che il difetto è sanato a condizione che
l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a
posteriori (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. e
llcc);
che, in concreto, la __________ ha
giustificato la decisione censurata, rilevando in sede di risposta al ricorso
che il diverso punteggio è da ricondurre al diverso numero di dipendenti delle
ditte in oggetto;
che la ricorrente ha rinunciato a replicare;
che il difetto di motivazione lamentato
dall'insorgente può di conseguenza considerarsi sanato;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, "il
committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa
determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il
prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il
valore tecnico";
che nell'evenienza concreta, la fondazione
resistente ha scelto i criteri menzionati in narrativa, attribuendo loro il
fattore di ponderazione prescritto dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb;
che controversa è anzitutto la valutazione
del criterio "aspetto economico" (prezzo), in ordine al quale
la __________ ha attribuito alle ditte qui comparenti lo stesso punteggio (50
punti);
che considerata la differenza di prezzo tra
le offerte (0.07% = 0.14 punti su 50), l'arrotondamento operato dalla
committente assume rilevanza soltanto nella misura in cui le ditte dovessero
trovarsi in parità sugli altri criteri di aggiudicazione;
che, ritenuto che le ditte hanno ottenuto lo
stesso punteggio al criterio "termini (manodopera prevista)",
occorre esaminare la valutazione del criterio "qualità delle
prestazioni";
che la __________ ha giustificato
l'attribuzione di un punteggio diverso a questo criterio con il fatto che la
ditta __________ ha 20 dipendenti, mentre la ricorrente ne ha soltanto 10;
che il motivo addotto a posteriori è
palesemente inidoneo a giustificare la differente valutazione, perché il bando
di concorso stabiliva chiaramente che il criterio "qualità delle
prestazioni" doveva essere valutato in funzione delle referenze,
ossia dei lavori analoghi eseguiti dal concorrente; aspetto in merito al quale
la __________ ha peraltro omesso di sollecitare i partecipanti al concorso a
fornire le informazioni necessarie ai fini della valutazione;
che, fondandosi la valutazione del criterio "qualità
delle prestazioni" su considerazioni estranee, non conformi al sotto
criterio indicato dalle condizioni di gara (referenze), l'aggiudicazione
va di conseguenza annullata, siccome lesiva del diritto;
che gli atti vanno rinviati alla fondazione
resistente, affinché valutato il criterio "qualità delle
prestazioni" sulla base delle referenze, renda una nuova decisione;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico della __________ secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 32, 33 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 21 gennaio 2002 della
Fondazione Casa di riposo __________ di __________ è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati alla Fondazione Casa
di riposo __________ di __________ per nuova decisione;
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della Fondazione Casa di riposo __________ di
__________, che rifonderà fr. 900.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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