Exclusion from procurement for missing reference list

52.2002.497Altro tribunale18 dic 2002Dismissed

Sintesi

A bidder challenged its exclusion from a public procurement for carpentry works in a subsidized retirement-home renovation. The contracting authority had required, under pain of exclusion, a reference list of similar works from the last three years. The court held that this omission was a relevant formal defect under the procurement rules. The appellant failed to show that the list had actually been enclosed, and the absence of a document inventory further undermined its assertion. The appeal was dismissed and costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 26 LCPubb; exclusion of incomplete tenders for serious formal defects. Where the tender documents expressly require, under pain of exclusion, the filing of a reference list, its omission constitutes a relevant formal defect justifying exclusion from the procedure. The bidder bears the burden of showing that the required document was actually enclosed; a mere assertion is insufficient, especially where the bid lacks even an inventory of attachments. The contracting authority’s failure to adopt additional safeguards against document loss does not cure the bidder’s omission (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.497

Data decisione, Autorità: 18.12.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.497

Lugano 18 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 novembre 2002 della


contro

la decisione 30 ottobre 2002 della Casa di riposo __________, __________ che delibera alla __________ le opere da falegname 1 (porte interne, telaio metallico) nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del suo ricovero per anziani;

viste le risposte:

  • 26 novembre 2002 della Casa di riposo __________;

  • 27 novembre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

  • 28 novembre 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 30 luglio 2002 la Casa di riposo __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso (FU n. __________), retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname occorrenti nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del suo ricovero per anziani;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 123.200, chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare all'offerta

"una lista di referenze per lavori eseguiti negli ultimi tre anni, simili a quanto richiesto dall'opera oggetto del concorso",

avvertendo che

"la mancata presentazione della lista di referenze comporta l'immediata esclusione dell'offerta dal concorso";

che alla posizione R 939 il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti, senza comminatoria d'esclusione in caso d'inosservanza della prescrizione, di consegnare con l'offerta anche "l'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto";

che al concorso hanno preso parte 12 ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 173'185.55, e la __________, con un'offerta di fr. 182'218.60;

che il 3 ottobre 2002, in occasione dell'apertura delle offerte, il progettista, arch. __________, ha constatato che l'offerta della __________ non era corredata della lista delle referenze richiesta dal capitolato;

che, conformemente all'avviso dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), il 30 ottobre 2002 il consiglio di amministrazione della Casa di riposo __________ ha scartato l'offerta della __________ e deliberato i lavori alla __________,

che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando l'esclusione e rivendicando l'appalto, siccome miglior offerente;

che l'insorgente si è limitata a sostenere di aver allegato la lista delle referenze;

che la Casa di riposo __________, l'ULSA e la __________ non hanno presentato particolari osservazioni;

che con decisione 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza (art. 4 PAmm);

considerato, in diritto

che, trattandosi di un'opera sussidiata dal cantone in misura superiore al 50%, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LCPubb;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dal concorso al quale ha partecipato, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm);

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la ricorrente non sollecita l'assunzione di particolari prove;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 123.200, chiedeva esplicitamente ai concorrenti di allegare all'offerta "una lista di referenze per lavori eseguiti negli ultimi tre anni, simili a quanto richiesto dall'opera oggetto del concorso", avvertendo che "la mancata presentazione della lista di referenze comporta l'immediata esclusione dell'offerta dal concorso";

che per esplicita disposizione del capitolato, la mancata produzione della lista delle referenze costituisce una lacuna formale rilevante, che determina l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la ricorrente ha omesso di allegare all'offerta la lista delle referenze richiesta;

che invano sostiene la ricorrente di avere allegato tale lista alla sua offerta; agli atti non ve n'è traccia;

che non avendo allegato all'offerta nemmeno "l'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto" (cfr. pos. R 939), la ricorrente non è in grado di sovvertire la conclusione che necessariamente s'impone;

che il fatto che il committente non abbia adottato particolari misure, atte ad evitare la perdita di documenti (ad es. mediante punzonatura), non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente; nemmeno quest'ultima si è invero premunita al riguardo (ad es. fascicolandoli);

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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