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Numero d'incarto:
52.2002.496
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.496
Lugano
25 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2002 di
__________, __________,
patrocinata da: avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5696) del
Consiglio di Stato, il quale ha respinto l'impugnativa inoltrata
dall'insorgente avverso la decisione 10 ottobre 2002 con la quale il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, gli ha
notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
-
17 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 gennaio 2003 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ (1955), cittadina italiana, è domiciliata in Svizzera dal 1960,
ossia dall'età di cinque anni, da ultimo nel Comune di __________ dove si è
trasferita con il figlio __________ (1981) a far tempo dal mese di novembre
2000;
che il permesso di domicilio le è stato
rinnovato l'ultima volta il 25 aprile 2000 con la prossima scadenza di
controllo del permesso fissata al 29 aprile 2003;
che la ricorrente lavora a __________ quale
impiegata di __________;
che con decisione 10 ottobre 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha considerato decaduto il
permesso di domicilio della ricorrente in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett.
c della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), perché la stessa avrebbe risieduto di fatto e
per un periodo superiore a sei mesi in Italia, e più precisamente a __________
in provincia di __________;
che con risoluzione 26 novembre 2002 il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, argomentando che la
ricorrente da un anno e mezzo viveva regolarmente in Italia e che la sua
presenza in Svizzera era limitata essenzialmente al lavoro di impiegata di
__________;
che contro la decisione del Governo la
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e richiedendo la conferma del suo permesso di
domicilio; l'insorgente adduce in sostanza un erroneo ed incompleto
apprezzamento dei fatti e un'insostenibile interpretazione da parte dell'autorità
del rapporto di polizia e del verbale d'interrogatorio menzionati, così come un'errata
interpretazione dell'articolo 9 cpv. 3 lett. c LDDS;
che la decisione impugnata sarebbe pure
incompatibile con il diritto internazionale (CEDU e Patto ONU) siccome
costituirebbe una vera e propria decisione d'espulsione;
che, in caso di reiezione del gravame, la
ricorrente chiede che il suo comportamento venga sanzionato unicamente con una
multa ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 LDDS;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato, confermandosi in sostanza nelle motivazioni contenute
nella decisione impugnata, rilevando altresì che gli scritti della sorella,
dell'ex marito e di alcuni amici della ricorrente prodotti per la prima volta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo devono essere relativizzati visto
il coinvolgimento di queste persone con l'oggetto della causa;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
pure la Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
considerato in
diritto
che in
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale Cantonale a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS);
che, in
principio e giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto;
che
ciononostante, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di
un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del
permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente
sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr.
STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti; STF99 Ib 1 consid.
2; 112 Ib 1 segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF (1997) 53 pag. 325);
che
pertanto anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sull'impugnativa inoltrata dalla Signora __________ è data;
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti senza istruttoria;
che la
richiesta della ricorrente di essere sentita personalmente non appare atta ad
apportare al Tribunale nuovi elementi rilevanti ai fini del giudizio,
considerato che essa comunque ha potuto esprimersi convenientemente negli
allegati scritte (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che
nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non è contemplata alcuna
disposizione in merito al rilascio o al mantenimento del permesso di domicilio,
per cui tale permesso continua ad essere regolato dalla LDDS, nonché dai
pertinenti trattati con l'estero;
che
giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni
validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede
effettivamente all'estero durante sei mesi;
che, su
istanza dello straniero interessato, da inoltrare prima della scadenza del
suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo
di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni; proroga che la
ricorrente non contesta d'aver omesso all'occorrenza di chiedere;
che, come
ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, per
residenza effettiva ai sensi della precitata disposizione si intende la
permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo
criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato, per modo
che il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede
effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al
di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi;
che,
affinché il permesso di domicilio decada ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c
LDDS è quindi sufficiente la residenza effettiva all'estero dello straniero per
oltre sei mesi, senza che siano di rilievo considerazioni che attengono al
trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva
il centro dei propri interessi: il legislatore ha, in effetti, voluto evitare
di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe
difficile, e, per ragioni pratiche, ha scelto due concetti semplici e
esclusivamente formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva
all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op.
cit., pag. 325 seg.);
che di
conseguenza, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere
un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi
periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo
anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata
dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369
e segg., consid. 2c e rinvii);
che il
Tribunale federale ha confermato a più riprese che, entrando in considerazione
più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede
maggiormente; se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa,
è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re
F. consid. 3b), ritenuto comunque che l'adozione di criteri prettamente formali
da parte del legislatore non consente all'autorità di addentrarsi in complesse
analisi per valutare le concrete relazioni mantenute nei due posti al fine di
stabilire dove lo straniero ha conservato effettivamente il centro dei propri
interessi;
che al
riguardo va osservato che anche l'art. 3 cpv. 2 della Dichiarazione concernente
l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra
Svizzera e Italia, del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3), stabilisce che il
domicilio degli italiani in Svizzera cessa quand'essi hanno dimorato
effettivamente durante sei mesi all'estero; dove "dimorare"
significa, in questo contesto, "abitare", ritenuto che nella stessa
Dichiarazione, laddove è risultato necessario, si sono fatte le dovute distinzioni
tra "professione" e "residenza" (cfr. art. 1), tra
"dimorare" e "esercitare un'attività lucrativa" (cfr. art.
4);
che, nel
caso concreto, la ricorrente medesima ha affermato quanto segue:
"Verso
la fine di luglio del 2000 ho fatto la conoscenza di un uomo italiano, di cui
non voglio rivelare il nome. Ho iniziato a frequentarlo ed in seguito ho
intrattenuto un legame più stretto. Questa persona ha un appartamento a
__________, vicino a mia __________ e alla sera, al termine del lavoro, andavo
da lui a dormire. Mi sentivo aiutata visti anche i miei problemi di salute,
avevo qualcuno che mi dava conforto. Nell'appartamento di __________ abitava
mio figlio. Ho intrattenuto questa relazione per circa un anno e mezzo ed ho
vissuto con questa persona regolarmente in Italia. Trascorro ancora le serate a
__________, ma è mia intenzione ritornare ad abitare in Svizzera perché con
questa persona ci sono delle incomprensioni e la
cosa non può funzionare".
La
polizia cantonale ha pure accertato che "nell'appartamento in questione
è sempre stato notato il giovane __________ con una ragazza, con ogni
probabilità la fidanzata, ma la madre non è mai stata vista";
che
pertanto a ragione, sulla scorta di questi accertamenti, l'autorità inferiore
ha ritenuto adempiuti gli estremi di legge per dichiarare decaduto il permesso
di domicilio;
che le
dichiarazioni di terze persone, intese a relativizzare la situazione e
allestite contestualmente all'inoltro del ricorso a questo tribunale non sono
tali da sovvertire il contenuto della chiara deposizione resa personalmente
dall'interessata in epoca non sospetta all'autorità di polizia;
che
l'assenza dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi comporta per legge
il decadimento dell'autorizzazione di domicilio e a ciò non può essere posto rimedio
con una sanzione pecuniaria come richiesto in via subordinata dalla ricorrente;
che
il Consiglio di stato ha quindi interpretato correttamente la legge, mentre l'apprezzamento
dei fatti appare sicuramente sostenibile;
che
sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 63, 65 PAmm; il
Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra Svizzera e Italia;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 800.- sono poste a carico
della ricorrente.
-
Contro
la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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