AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.476
Data decisione, Autorità:
15.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.476
Lugano
15 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2002 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 11 novembre 2002 del Dipartimento delle
finanze e dell'economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che subordina a
determinate condizioni l'approvazione dei piani per gli interventi di ripristino
allo stabile di proprietà dell'insorgente a __________ (part. no. __________
RF);
vista la risposta 16 dicembre
2002 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che la
__________, qui ricorrente, è proprietaria della part. no. __________ RF di
__________, su cui insiste uno stabile commerciale, parzialmente distrutto da
un incendio il 25 dicembre 2001;
che con decisione 8 luglio 2002, poi
annullata e sostituita dalla risoluzione 11 novembre 2002, qui impugnata,
l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia
ha approvato i piani per il ripristino dell'immobile, subordinando
l'autorizzazione a svariate condizioni, derivanti dalla legislazione sul lavoro
e sulla prevenzione degli infortuni;
che contro la suddetta risoluzione la
__________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento delle condizioni poste per il rilascio del permesso, all'appoggio
di argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nel seguito;
che, invitato ad esprimersi
sull'impugnativa, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha comunicato che con
decisione 16 dicembre 2002 ha risolto di annullare le precedenti decisioni di
approvazione dei piani e ha postulato lo stralcio dai ruoli del gravame,
siccome divenuto privo d'oggetto;
che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le
Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere
nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio o che non sono di rilevante importanza;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 6 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge
federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio;
che la legittimazione attiva della
ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile
in ordine;
che, giusta l'art. 50 cpv.
1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta,
modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa,
l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e
ripetibili (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 50 PAmm, n. 4);
che, in concreto, decidendo di annullare la
pronuncia impugnata senza contestualmente emanare una nuova risoluzione di approvazione
dei piani, assoggettata, se del caso, ad eventuali condizioni, l'autorità
dipartimentale ha in pratica aderito integralmente alle domande formulate dalla
ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo
d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
che l'adesione al ricorso non permette
invece di prescindere dalla condanna dello Stato al pagamento di un'indennità
per ripetibili, essendosi la ricorrente avvalsa del patrocinio di un legale
iscritto al relativo albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26c LOG; 6 Legge di applicazione della
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio; 3, 18, 28, 31,
43, 46, 50, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster