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Numero d'incarto:
52.2002.472
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.472
Lugano
7 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di
contro
la decisione 12 novembre 2002, n. 5428, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della
circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di
condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 10 dicembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 novembre
2001, __________, alla guida dell'autovettura "Volvo" targata
__________, ha sorpassato, in territorio di __________, in un punto privo di
visuale e malgrado la linea di sicurezza, un veicolo che si apprestava a
svoltare a sinistra, collidendo con lo stesso. Ha quindi proseguito il viaggio
senza fermarsi.
B. a. A
seguito della suddetta infrazione, la Procura pubblica del Canton __________
gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- mediante decisione 15 maggio 2002,
cresciuta in giudicato.
b. Inoltre,
il 19 settembre 2002, la Sezione della circolazione, in considerazione della
gravità dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 21 ottobre al 20
novembre 2002, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv.
1 lett. a.
C. Adito dal
ricorrente, con giudizio 12 novembre il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l'autorità
amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in
sede penale, il Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle
circostanze sia il provvedimento di revoca che la sua durata. Ha quindi negato
al ricorrente la commutazione della misura di revoca della licenza di condurre
in una multa, non essendo tale evenienza prevista dalla legge.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le argomentazioni già
sollevate dinnanzi all'istanza inferiore. In particolare, l'insorgente rileva
di non aver avvertito la collisione con il furgone e segnala l'assoluta
necessità di utilizzare l'autovettura per ragioni professionali. Chiede infine
la commutazione della misura inflittagli in "un provvedimento
pecuniario (o quant'altro) o una revoca sospesa condizionalmente".
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è certa. Pertanto il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere di cognizione.
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno
un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili
circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura.
3.2. Nel caso di specie, alla luce della
citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità
di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte
dell'autorità dipartimentale. Infatti, a seguito della comunicazione 10 gennaio
2002 della Sezione della circolazione, il ricorrente era a conoscenza del fatto
che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura
amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso le istanze
superiori la decisione di multa inflittagli in sede penale. Per evidenti ragioni
di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di
condanna pronunciato dalla Procura pubblica __________.
-
Nelle
concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all'insorgente di aver effettuato
una manovra di sorpasso in un punto privo di visuale. Tale agire si appalesa
senza dubbio di una certa gravità. In effetti, l'esecuzione di una manovra di
sorpasso senza godere di buona visuale è suscettibile di provocare un accresciuto
pericolo per la sicurezza del traffico o di terzi (v. art. 35 cpv. 2 LCStr;
Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., no. 2.1 ss. ad
art 35 LCStr). Inoltre, la colpa dell'insorgente non può essere qualificata
come lieve, tanto più che la manovra di sorpasso è stata effettuata in una zona
demarcata da una linea di sicurezza continua (art. 34 cpv. 2 LCStr e 73 cpv. 6
lett. a OSStr). È altresì opportuno rilevare che dopo aver colliso con il
furgone, il ricorrente ha proseguito la marcia omettendo di conformarsi ai suoi
doveri legali in caso d'infortunio sanciti dall'art. 51 LCStr. In siffatte circostanze,
vista la pluralità delle (gravi) infrazioni commesse e la colpa imputabile all'insorgente,
si impone l'adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve
consistere nella revoca della licenza, non potendosi considerare il caso in esame
come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 in fine LCStr.
-
Il
ricorrente, consulente informatico, sostiene di avere imperiosa necessità professionale
di condurre un veicolo a motore, dal momento che la sua attività comporta
l'assistenza alla clientela direttamente al domicilio o in azienda.
5.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se
sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere
rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in
considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente
toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali.
La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata
minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli
elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità
cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente
necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale
(DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c).
5.2. Per l'insorgente la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta
ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua
situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti
la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione
il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per
l'assistenza e la consulenza alla clientela, va tuttavia evidenziato che egli
avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di
un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di
concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata
temporale limitata.
In quanto esposto dall'insorgente, si
possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che
suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della
funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo
per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato,
possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato
in precedenza.
- Tenuto
conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale
in senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di un mese del
provvedimento di revoca, che costituisce comunque il minimo previsto dalla
legge (v. art. 17 cpv. 1 LCStr e 33 cpv. 2 OAC), appare del tutto conforme al
diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.
Quanto
alla richiesta avanzata dal ricorrente di sospendere condizionalmente la revoca
oppure di commutarla in una sanzione pecuniaria, basti rilevare che tale pretesa
non può essere accolta poiché concernente un beneficio non previsto dalla legislazione
vigente.
- Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6
CEDU, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 35 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 51 LCStr, 10 LALCStr; 30
cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 18, 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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