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Numero d'incarto:
52.2002.464
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.464
Lugano
27 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 novembre 2002 di
contro
la decisione 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5206) che annulla la licenza edilizia 22 luglio 2002, rilasciatagli dal
municipio di __________ per la costruzione di un muro di sostegno e di un
terrazzo sul mappale __________ RFD;
viste le risposte:
-
6 dicembre 2002 di
__________;
-
9 dicembre 2002 del
municipio di __________;
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
23 dicembre 2002 di
__________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 maggio 2002, il ricorrente __________ __________ ha chiesto al
municipio di __________, mediante semplice notifica, il permesso di costruire
un muro di sostegno e un piccolo terrazzo sulla particella __________ RF,
situata in parte fuori della zona edificabile, di proprietà della comunione
ereditaria __________ __________, __________ __________ e __________
__________, rappresentata da __________ __________.
Avverso questa domanda, il vicino __________
__________ ha formulato tempestiva opposizione.
Il 22 luglio 2002 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta.
B. Con
giudizio 5 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l’impugnativa presentata contro di esso dall’opponente. In
sostanza, il Governo ha ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto
essere presentata secondo la procedura ordinaria, dato che parte dell’opera
edilizia in esame si situa all’esterno della zona edificabile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino
della licenza annullata. L’insorgente rimprovera al Governo di non essersi espresso
nel merito di tutte le censure ricorsuali sollevate da __________ __________.
Chiede quindi che sia accertata la possibilità di realizzare la costruzione in
oggetto. La procedura della notifica sarebbe stata scelta in virtù del principio
della proporzionalità in quanto la costruzione sconfinerebbe soltanto in minima
parte nella zona non edificabile. Contesta inoltre la condanna al pagamento
della tassa di giustizia e delle ripetibili.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Del medesimo avviso è __________ __________, con argomentazioni che saranno riprese
- ove occorra - nel seguito. __________ __________ conclude invece per
l’accoglimento del gravame, così come il municipio che si conferma nelle
osservazioni inoltrate dinanzi al Consiglio di Stato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato
di non essersi determinato su tutte le censure sollevate dall’opponente. A
torto.
Il dovere di motivare la decisione giusta
l'art. 29 Cost. non pone eccessive esigenze. L'autorità giudicante non è tenuta
a prendere posizione su tutti i motivi di fatto o di diritto addotti dai ricorrenti,
ma può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (DTF 112 Ia 110). È
sufficiente che l'interessato possa chiaramente rendersi conto della portata
della decisione e impugnarla in piena conoscenza di causa (DTF 117 Ib 86). A
maggior ragione, si giustifica questa conclusione nel caso in cui le contestazioni
esaminate bastano per accogliere l’impugnativa.
La censura va quindi disattesa.
3.1. I cantoni disciplinano
la competenza e la procedura della licenza di costruzione. Essi stabiliscono i
termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di
destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti. Per tutti i
progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente
decide se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata
(art. 25 LPT).
3.2. Giusta l’art. 11 cpv. 1 LE, la procedura
della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori
di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del
volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento
delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone
edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno e demolizione di fabbricati.
3.3. Sono soggetti alla procedura della
notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:
le opere di cinta e i muri di sostegno (art. 6 cpv. 1 cifra 4 RLE); la costruzione
di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli
enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici
abitativi mono e bifamigliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino
ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere
di urbanizzazione o sull'ambiente (art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE); gli scavi e le
colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq
1000 (art. 6 cpv. 1 cifra 9 RLE);
3.4. In quanto non siano esplicitamente
soggetti alla procedura della notifica, tutti gli interventi di cui all'art. 4
RLE soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5 cpv. 1 RLE). Ogni intervento
su edifici o impianti siti fuori zona edificabile deve essere sottoposto alla
procedura ordinaria (art. 5 cpv. 3 RLE; RDAT 2000 II n. 43).
Spetta infatti soltanto all’autorità
cantonale determinarsi sulla legittimità delle opere edilizie che interessano
fondi situati fuori della zona edificabile.
4.1. La domanda di costruzione concerne la
realizzazione di un muro di sostegno e di un nuovo terrazzo, su un fondo
situato a cavallo della zona del nucleo (NV1) e della zona non edificabile circostante
(Fz). Nella misura in cui la costruzione in esame interessa la zona non
edificabile, il progetto non può in nessun caso essere approvato secondo la
procedura della notifica. Non si può infatti prescindere dal preavviso
dell’autorità cantonale competente, previsto dall’art. 25 LPT. Irrilevanti sono
le dimensioni dell’intervento. La normativa federale non prevede eccezioni.
L’autorizzazione cantonale è inderogabilmente necessaria per “tutti i
progetti edilizi siti fuori delle zone edificabili”.
4.2. Di transenna, si rileva che la
costruzione in oggetto, laddove cade in zona non edificabile, interessa una
porzione di superficie verosimilmente superiore ai 2.25 mq calcolati dal municipio.
Il progetto (invero approssimativo),
allegato alla notifica di costruzione, prevede infatti di realizzare il nuovo
terrazzo tra l’altro con lo scavo del pendio a monte dell’immobile del
ricorrente sino ad una profondità di circa m 1.20 (cfr. sezione AA), in modo da
estendere di almeno 70 cm il terrazzamento ottenuto con la realizzazione del
muro di sostegno. L’intervento prospettato sconfina pertanto in zona non edificabile
nella misura non trascurabile del 25-30% circa.
4.3. Non essendo il
municipio competente a rilasciare la licenza edilizia per un intervento fuori
zona edificabile senza il preavviso (positivo) dell’autorità cantonale, giustamente
il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia accordata.
Sarà quindi necessaria la
presentazione di una nuova domanda di costruzione, corredata da piani sufficientemente
precisi e completi (con l'indicazione tra l’altro della
zona interessata dallo scavo del pendio a monte del muro di sostegno), così da poter comprendere con maggior
precisione l'esatta natura ed estensione dell'intervento previsto.
- 5.1. Giusta
l’art. 28 PAmm il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare
alle proprie decisioni, una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr.
10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento.
La tassa è posta a carico della parte
soccombente ed è commisurata in funzione del lavoro occorso all’esame
dell’impugnativa (principio di equivalenza).
Soccombente, è da intendersi la parte che
propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso
fondato. Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha postulato senza successo la
reiezione dell’impugnativa inoltrata dal vicino opponente al Consiglio di
Stato. Addebitandogli una tassa di giustizia di 300.-- franchi, il Consiglio di
Stato non ha sicuramente violato il diritto. La tassa è posta a carico del
soccombente ed è adeguatamente commisurata al lavoro occorso all’evasione della
pratica. Semmai è troppo bassa.
5.2. Il Consiglio di Stato condanna inoltre
la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte (art. 31
PAmm), solo nella misura in cui questa ne ha fatto richiesta.
Nella fattispecie il resistente, patrocinato
da un legale, ha espressamente chiesto l’attribuzione di ripetibili. Per il
calcolo dell’indennità l’autorità amministrativa si ispira alla Tariffa
dell’ordine degli avvocati (TOA). Considerata la soccombenza del ricorrente ed
il lavoro occorso per redigere l’impugnativa, l’assegnazione di un’indennità di
400.-- franchi appare del tutto conforme ai parametri di legge.
- Per i
motivi che precedono non occorre entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate
dal resistente dinanzi al Governo cantonale. La decisione impugnata va pertanto
confermata siccome immune da violazioni del diritto e il ricorso respinto (art.
61 PAmm). La tassa di giustizia limitata al minimo è posta a carico del
ricorrente, che anche in questa sede rifonderà al resistente __________
__________, patrocinato da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 25 LPT; 21, 11 LE; 4, 5, 6
RLE; 2, 3,18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà a
__________ __________ fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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