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Numero d'incarto:
52.2002.463
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.463
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 2002 di
contro
la decisione 5 novembre 2002, no. 5197,
del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa
dell'insorgente avverso la risoluzione 20 agosto 2002, con la quale il
municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 750.-- per
violazione della LE;
viste le risposte:
vista la replica 23 gennaio
2003 e le dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
maggio 2002 l'impresa di costruzioni __________ ha notificato al municipio di
__________ l'intenzione di realizzare un balcone ed una portafinestra all'edificio
di proprietà di __________ sito nel nucleo al mappale n. __________;
che con
decisione 6 giugno 2002 l'autorità municipale ha sospeso l'esame della domanda
di costruzione per un periodo di due anni in attesa dell'entrata in vigore del
nuovo piano regolatore comunale già trasmesso al consiglio comunale per l'adozione;
il municipio ha indicato all'insorgente ed al proprietario del fondo che in
base al nuovo assetto pianificatorio allo studio l'edificazione del balcone non
sarebbe stata autorizzata; la risoluzione è stata impugnata da quest'ultimo;
constatato
che erano in corso dei lavori di costruzione, il 3 luglio 2002 il municipio di
__________ ha intimato a __________ e ad __________ di sospenderli; soltanto
dopo l'intervento della polizia cantonale è stato dato seguito all'ordine;
che il 10
luglio 2002 il municipio ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione,
assegnandogli un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;
l'interessato è restato silente;
che con
decreto 20 agosto 2002 l'esecutivo comunale ha inflitto al denunciato una multa
di fr. 750.--;
che il 5
novembre 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
dell'insorgente e ridotto la multa irrogatagli a fr. 500.--; essendo stato
omesso l'inoltro di una notifica, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto applicabile
l'art. 46 cpv. 1 secondo periodo LE, il quale prevede un'ammenda massima di fr.
500.--; non avendo il municipio provato che nella fattispecie era dato un caso
di recidiva, non era possibile procedere ad un inasprimento dei massimi legali
previsti;
che
avverso tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito; ha posto in evidenza
che in base al nuovo piano particolareggiato del nucleo la nuova apertura andrebbe
approvata e che in ogni caso la decisione 6 giugno 2002 non prendeva posizione
in merito all'apertura della nuova finestra;
che il
Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della
propria decisione; il municipio di __________ ha postulato la reiezione del
gravame e la conferma della multa di fr. 750.--; in particolare l'autorità
comunale ha elencato i casi in cui in passato l'interessato è stato multato per
violazione della LE ed ha citato i procedimenti attualmente pendenti contro di
lui;
che in
replica il ricorrente ha posto in evidenza che i fatti enumerati dal municipio
non sono pertinenti alla fattispecie; delle ulteriori considerazioni addotte si
dirà, per quanto d'interesse, nel merito;
che
l'esecutivo comunale ha precisato che l'inasprimento degli importi contravvenzionali
è necessario per lottare contro il proliferare di violazioni alla legge
edilizia;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE; la legittimazione attiva e la tempestività del ricorso inoltrato da
__________ sono certe (art. 21 cpv. 2 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm); l'impugnativa è
dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che va
invece dichiarata irricevibile, siccome intempestiva, la domanda formulata dal
municipio di __________ di riformare la decisione del Consiglio di Stato, nel
senso di confermare la multa di fr. 750.-- da esso pronunciata; la stessa è
infatti stata inoltrata ben oltre il termine di 15 giorni sancito dall'art. 46
cpv. 1 PAmm;
che
giusta l'art. 46 LE le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori ed ai
regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr.
5'000.-- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura
ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.-- se è stata omessa
una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.-- negli altri casi; se l'autore è
recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è
vincolato da questi massimi; la multa dev'essere commisurata alla gravità
dell'infrazione e, se del caso, della colpa;
che
nell'evenienza concreta l'impresa __________ ha iniziato l'edificazione della
portafinestra contestata, ben sapendo che l'intervento non era ancora stato
approvato dall'autorità municipale;
che
l'insorgente quale destinatario della decisione 6 giugno 2002 era a conoscenza
che il municipio aveva sospeso l'esame della domanda di costruzione e che, dunque,
non era ancora stata rilasciata alcuna licenza edilizia;
che il
ricorrente è in perfetta malafede, quando afferma che non menzionando la risoluzione
6 giugno 2002 esplicitamente la portafinestra, egli poteva ritenersi legittimamente
autorizzato alla sua realizzazione; il municipio aveva chiarito in modo esaustivo
che il rilascio del permesso edilizio era sospeso in attesa dell'entrata in vigore
del nuovo piano particolareggiato del nucleo, senza concedere alcuna deroga per
quanto concerne tale apertura; l'insorgente non aveva pertanto alcun motivo per
considerare data un'eccezione in merito a tale opera;
che nella
commisurazione della sanzione va considerato che __________ esercita da anni la
professione di impresario costruttore e dunque trattasi di persona cognita
delle procedure che regolano l'attività edilizia;
che la
sua colpa appare tanto più grave se si considera che i lavori sono stati sospesi
soltanto dopo l'intervento della polizia cantonale;
che sulla
scorta di tali considerazioni la decisione del Consiglio di Stato va confermata,
sebbene per motivi diversi da quelli da esso addotti; infondata è infatti la
tesi dell'Esecutivo cantonale, secondo il quale nella fattispecie sarebbe
applicabile l'art. 46 cpv. 1 secondo periodo LE, in virtù del quale se è stata
omessa una notifica il denunciato è punito con l'ammonimento o con la multa
sino a fr. 500.--; come si è visto, il ricorrente aveva regolarmente
notificato i lavori che intendeva intraprendere;
che nel
presente caso, avendo il ricorrente agito intenzionalmente, torna invece applicabile
l'art. 46 cpv. 1 terzo periodo LE; il comune non era pertanto legato all'importo
massimo stabilito nel caso di mancata presentazione di una notifica di costruzione;
che in
considerazione di quanto esposto l'irrogazione di una multa di fr. 500.-- appare
rettamente commisurata alla gravità della violazione commessa ed alla colpa dell'insorgente;
semmai è troppo bassa;
che in
virtù del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm a
questo tribunale è preclusa la possibilità di condannare il ricorrente al
pagamento di una multa di importo più elevato;
che
l'impugnativa va pertanto respinta; la tassa di giustizie e le spese sono poste
a carico dell'insorgente, in quanto risultato soccombente (art. 28 cpv. 1
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 46 PAmm; 18 cpv. 1, 28 cpv. 1, 43
e 46 cpv. 1 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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