Public tender annulled for missing price evaluation method

52.2002.458Altro tribunale6 dic 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A bidder challenged a municipal tender for waste collection, arguing that the award criteria were insufficiently specified, especially the price evaluation method. The administrative court held that transparency requires not only prior disclosure of the criteria and their weighting, but also at least a summary indication of the method used to evaluate offers, particularly price. Because the tender documents did not adequately define this method, the court allowed the appeal, annulled the tender notice, ordered the municipality to return the offers unopened, waived court fees, and awarded CHF 800 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 1-2 LCPubb, art. 1 lett. a LCPubb, art. 5 lett. i RLCPubb; the contracting authority must predefine in the tender documents not only the award criteria and their order of importance, but also, at least in summary, the method by which the offers will be evaluated. This requirement flows from the transparency principle and is intended to confine the authority’s ex post discretion. In particular, the valuation method for price must be indicated in advance, since different methods may produce different outcomes. A tender notice lacking such prior specification is vitiated by a material defect and may be annulled (consid. 2-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.458

Data decisione, Autorità: 06.12.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.458

Lugano 6 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 novembre 2002 di


patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 23 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ indice un pubblico concorso per il servizio raccolta rifiuti (__________e __________) per il periodo 2003 - 2006;

vista la risposta 14 novembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con bando del 23 ottobre 2002, pubblicato sul FU n. __________ (pag. __________ seg.), il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per il servizio raccolta rifiuti (__________e __________) per il periodo marzo 2003 - marzo 2007.

Il bando stabiliva che il servizio sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

  1. economicità (55%)

  2. struttura della ditta (40%)

2.1. mezzo previsto per il giro di raccolta (50%)

2.2. organigramma della ditta (30%)

2.3. parco veicoli (20%)

  1. referenze del committente (5%)

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisa che "il minor prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al prezzo più alto è attribuito il minor punteggio" (pos. R 191.100). Chiede inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta il prospetto del mezzo previsto per il giro di raccolta (R 192.210), l'organigramma della ditta (R 192.220), l'elenco dei veicoli (R 192.230) e l'elenco dei servizi analoghi eseguiti (R 192.300).

B. Contro il bando in questione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, titolare di una ditta attiva nel campo della raccolta dei rifiuti, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rimprovera al municipio di non aver sufficientemente precisato le modalità con cui intende applicare i criteri d'aggiudicazione indicati dal bando, in particolare quello riferito al prezzo.

C. All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio sostenendo di aver adeguatamente precisato i criteri d'aggiudicazione. Per la valutazione del prezzo, sarebbe ovvio che fa stato il sistema indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20% superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.

Considerato, in diritto

  1. Ammesso, senza ulteriori verifiche, che il valore della commessa non superi la soglia di fr. 383'000.-, oltre la quale è applicabile il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

All'insorgente, titolare di una ditta attiva nel campo della raccolta dei rifiuti, va riconosciuta la legittimazione attiva.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D. SA; 29.1.02 in re R. AG e llcc; 26.2.02 in re C. sagl).

In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc).

Anche in relazione al prezzo, il committente è di principio tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come intende valutare questo criterio. Diversi essendo infatti i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono (cfr. STA 5.3.2002 in re P.SA), la preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare il prezzo si impone come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore di ponderazione assegnato a questo criterio.

  1. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisa che "il minor prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al prezzo più alto è attribuito il minor punteggio" (pos. R 191.100). Chiede inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta il prospetto del mezzo previsto per il giro di raccolta (R 192.210), l'organigramma della ditta (R 192.220), l'elenco dei veicoli (R 192.230) e l'elenco dei servizi analoghi eseguiti (R 192.300).

In sede di risposta al ricorso, il municipio ha affermato che per la valutazione del prezzo, farebbe "ovviamente" stato il "sistema" indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20% superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.

Nel silenzio degli atti di gara, l'applicabilità di questo metodo di valutazione, che peraltro ha già dato luogo a vertenze giudiziarie, non è affatto scontata. Altri metodi di valutazione, suscettibili di portare a risultati diversi, sono altrettanto sostenibili (cfr.STA 5.3.2002 in re P.SA).

Non è questa la sede per stabilire quale metodo sia più corretto.

Ai fini del presente giudizio basta in effetti rilevare che la mancata preventiva indicazione del metodo di valutazione che il committente intende applicare per valutare il prezzo costituisce un difetto rilevante, suscettibile di dar luogo a contestazioni in sede di aggiudicazione. Contestazioni, che possono essere facilmente evitate, esigendo che il bando stabilisca chiaramente a priori metodi e scale di valutazione dei singoli criteri.

Analoghe considerazioni valgono per i criteri riferiti alla struttura della ditta, ai relativi sottocriteri ed alle referenze del concorrente. Nulla impedisce invero al committente di stabilire sin d'ora con la dovuta precisione la griglia di valutazione che intende applicare in sede di aggiudicazione. Considerate le caratteristiche della commessa, la semplice indicazione, per ogni criterio, di una scala delle note può anche essere considerata sufficiente. Spetterà poi al committente giustificare concretamente le note assegnate alle offerte dei concorrenti.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il bando in contestazione siccome carente. Il municipio rinvierà le offerte ai concorrenti senza aprirle e prima di eventualmente emettere un nuovo concorso, verificherà se il valore della commessa non richiami l'applicazione del CIAP.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, il bando 23 ottobre 2002 del pubblico concorso indetto dal municipio di __________ per il servizio raccolta rifiuti (__________ e __________) per il periodo 2003 - 2006 è annullato.

  1. Non si preleva tassa di giustizia.

  2. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementtransparencyaward criteriaprice evaluationtender noticemunicipal contractweighting of criteria

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tender notice sufficiently predefined the award criteria and their weighting, including the price evaluation method.

Decisione estratta

No. The notice stated the criteria and general weighting, but did not adequately set out in advance the method for evaluating price and other criteria, contrary to transparency requirements.

Motivazione estratta

Award criteria must be listed in the tender documents in order of importance, and the contracting authority should also indicate at least in summary the method used to assess offers. For price, this is especially necessary because different valuation methods can lead to different results.

Questione giuridica chiave

What consequence follows from the defective tender notice.

Decisione estratta

The tender notice had to be annulled and the offers returned unopened; before any new tender, the municipality had to verify whether the contract value triggered the intercantonal procurement agreement.

Motivazione estratta

The defect was relevant and could easily lead to disputes at the award stage; annulment was therefore required.

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