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Numero d'incarto:
52.2002.458
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.458
Lugano
6 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 ottobre 2002 con cui il municipio di
__________ indice un pubblico concorso per il servizio raccolta rifiuti
(__________e __________) per il periodo 2003 - 2006;
vista la risposta 14 novembre
2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con bando
del 23 ottobre 2002, pubblicato sul FU n. __________ (pag. __________ seg.), il
municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb,
per il servizio raccolta rifiuti (__________e __________) per il periodo marzo
2003 - marzo 2007.
Il bando stabiliva che il servizio sarebbe
stato aggiudicato al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri d'aggiudicazione:
-
economicità (55%)
-
struttura della ditta (40%)
2.1. mezzo previsto per il giro di raccolta (50%)
2.2. organigramma della ditta (30%)
2.3. parco veicoli (20%)
- referenze del committente (5%)
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
precisa che "il minor prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al
prezzo più alto è attribuito il minor punteggio" (pos. R 191.100).
Chiede inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta il prospetto del mezzo
previsto per il giro di raccolta (R 192.210), l'organigramma della ditta (R
192.220), l'elenco dei veicoli (R 192.230) e l'elenco dei servizi analoghi
eseguiti (R 192.300).
B. Contro il
bando in questione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
__________, titolare di una ditta attiva nel campo della raccolta dei rifiuti,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rimprovera al municipio di non
aver sufficientemente precisato le modalità con cui intende applicare i criteri
d'aggiudicazione indicati dal bando, in particolare quello riferito al prezzo.
C. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio sostenendo di aver adeguatamente
precisato i criteri d'aggiudicazione. Per la valutazione del prezzo, sarebbe
ovvio che fa stato il sistema indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che
assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20%
superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.
Considerato, in
diritto
- Ammesso,
senza ulteriori verifiche, che il valore della commessa non superi la soglia di
fr. 383'000.-, oltre la quale è applicabile il Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP), la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
All'insorgente, titolare di una ditta attiva
nel campo della raccolta dei rifiuti, va riconosciuta la legittimazione attiva.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma
(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che
i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti
in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso
la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la
libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri
elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D. SA;
29.1.02 in re R. AG e llcc; 26.2.02 in re C. sagl).
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato
concorrente.
Sempre nel
quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente
deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende
applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al
committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei
singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece
salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc).
Anche in relazione al prezzo, il committente
è di principio tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come
intende valutare questo criterio. Diversi essendo infatti i metodi applicabili
ed i risultati che ne conseguono (cfr. STA 5.3.2002 in re P.SA), la preventiva
indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare il
prezzo si impone come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di
specificare il fattore di ponderazione assegnato a questo criterio.
- Nell'evenienza
concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisa che "il minor
prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al prezzo più alto è attribuito il
minor punteggio" (pos. R 191.100). Chiede inoltre ai concorrenti di
allegare all'offerta il prospetto del mezzo previsto per il giro di raccolta (R
192.210), l'organigramma della ditta (R 192.220), l'elenco dei veicoli (R
192.230) e l'elenco dei servizi analoghi eseguiti (R 192.300).
In sede di risposta al ricorso, il municipio
ha affermato che per la valutazione del prezzo, farebbe "ovviamente"
stato il "sistema" indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che
assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20%
superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.
Nel silenzio degli atti di gara, l'applicabilità
di questo metodo di valutazione, che peraltro ha già dato luogo a vertenze
giudiziarie, non è affatto scontata. Altri metodi di valutazione, suscettibili
di portare a risultati diversi, sono altrettanto sostenibili (cfr.STA 5.3.2002
in re P.SA).
Non è questa la sede per stabilire quale
metodo sia più corretto.
Ai fini del presente giudizio basta in
effetti rilevare che la mancata preventiva indicazione del metodo di
valutazione che il committente intende applicare per valutare il prezzo
costituisce un difetto rilevante, suscettibile di dar luogo a contestazioni in
sede di aggiudicazione. Contestazioni, che possono essere facilmente evitate,
esigendo che il bando stabilisca chiaramente a priori metodi e scale di
valutazione dei singoli criteri.
Analoghe considerazioni valgono per i
criteri riferiti alla struttura della ditta, ai relativi sottocriteri ed alle
referenze del concorrente. Nulla impedisce invero al committente di stabilire
sin d'ora con la dovuta precisione la griglia di valutazione che intende applicare
in sede di aggiudicazione. Considerate le caratteristiche della commessa, la
semplice indicazione, per ogni criterio, di una scala delle note può anche
essere considerata sufficiente. Spetterà poi al committente giustificare
concretamente le note assegnate alle offerte dei concorrenti.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il
bando in contestazione siccome carente. Il municipio rinvierà le offerte ai
concorrenti senza aprirle e prima di eventualmente emettere un nuovo concorso,
verificherà se il valore della commessa non richiami l'applicazione del CIAP.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico del
comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il bando 23 ottobre 2002 del
pubblico concorso indetto dal municipio di __________ per il servizio raccolta
rifiuti (__________ e __________) per il periodo 2003 - 2006 è annullato.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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