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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.451
Data decisione, Autorità:
23.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.451
Lugano
23 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 22 ottobre 2002 della Sezione enti
locali (SEL), con la quale viene parzialmente accolta l’istanza di intervento
presentata dall’insorgente contro l’operato del municipio di __________
nell’ambito della mancata sistemazione della strada d’accesso al mappale n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
25 novembre 2002 della
Sezione degli enti locali;
-
3 dicembre 2002 del Consiglio
di Stato;
-
11 dicembre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente è proprietario dei mappali n. __________ e __________ RF di
__________, in favore dei quali era iscritto un diritto di passo con ogni
veicolo su una strada privata, che li collega alla via __________, passando
attraverso la part. n. __________ RF di proprietà del vicino __________;
che il 27 novembre 1997, __________ ha
chiesto al municipio il permesso di modificare il tracciato della strada che
attraversa il suo fondo al fine di lottizzarlo;
che alla domanda si è opposto il ricorrente
chiedendo che venissero previsti degli accorgimenti contro la formazione di
ghiaccio sul tratto di strada maggiormente in pendenza (27%);
che il 3 febbraio 1998, accogliendo
l’opposizione formulata dal ricorrente, il municipio ha rilasciato la licenza
edilizia alle seguenti condizioni:
“Condizioni riguardanti il diritto
cantonale.
-
L’istante, prima dell’inizio dei
lavori, dovrà concordare con la Sezione progettazione (tecnico __________, tel.
__________) i dettagli esecutivi dell’accesso cantonale, compresa la
segnaletica da concordare con i servizi competenti.
-
In merito alle obiezioni sollevate in
sede di opposizione e relativamente all’aspetto dell’accesso stradale e
possibili inconvenienti, si fa presente che la competente sezione della
progettazione ha subordinato il proprio preavviso favorevole all’obbligo di
concordare i dettagli esecutivi prima dell’inizio lavori. A complemento di ciò
si richiama la lettera 22 gennaio 1998 della citata Sezione, che si allega in
copia dandola per integralmente trascritta.
Condizioni riguardanti il diritto comunale.
-
Per impedire la formazione di ghiaccio
nella stagione invernale la strada dovrà essere riscaldata nel tratto dove la
pendenza è del 27%.
-
Prima dell’inizio dei lavori l’istante
dovrà presentare per approvazione insieme ai piani esecutivi chiesti dalla divisione
delle costruzioni anche il dettaglio dell’impianto di riscaldamento.”
che nel corso del sopralluogo 10 febbraio
1998, il rappresentante di __________ ed il tecnico __________ della Sezione
della progettazione hanno concordato ulteriori particolari costruttivi volti in
prevalenza a migliorare l’accesso e la visibilità sulla strada cantonale;
che in seguito a frazionamento, la strada
privata è divenuta comproprietà coattiva delle nuove particelle n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ RF;
che malgrado il tempo trascorso, la strada
non è ancora stata realizzata conformemente alla licenza edilizia; in
particolare non sono state posate né le serpentine, né il manto finale
d’asfalto; la visibilità sulla strada cantonale risulta inoltre insufficiente;
che secondo il precedente proprietario, la
realizzazione incompleta sarebbe da ascrivere alla necessità di attendere
l’edificazione di tutti i mappali comproprietari della strada, in modo da
scongiurare i gravi danni che tali interventi cagionerebbero al manto stradale;
che, il ricorrente ha più volte sollecitato
l’intervento del municipio affinché esigesse il rispetto delle condizioni poste
nella licenza edilizia;
che il 3 febbraio 2000 il municipio ha
costatato la difformità della strada con il permesso rilasciato, ordinando ai
comproprietari di rimediarvi entro il 31 maggio 2000;
che il 15 settembre 2000, il municipio ha
prolungato il suddetto termine, ordinando la posa della pavimentazione
definitiva e delle serpentine entro il 28 febbraio 2001 e l’esecuzione dei lavori
di miglioria dell’accesso e della visuale sulla strada cantonale entro il 30
novembre 2000;
che trascorso infruttuoso quest’ultimo
termine, il 19 dicembre 2000 il municipio ha notificato ai comproprietari un
rapporto di contravvenzione;
che il 20 marzo 2001, il ricorrente ha
formulato istanza di intervento alla sezione enti locali (SEL) chiedendole,
quale autorità di vigilanza sui comuni, di ordinare al municipio di imporre il
rispetto delle condizioni contenute nella licenza edilizia;
che il 22 ottobre 2002, dopo il sopralluogo
esperito il 22 maggio 2002, la SEL ha comunicato al ricorrente e al municipio
che nessun interesse pubblico giustificava un intervento di vigilanza nei
termini richiesti; alla sistemazione definitiva della strada era invece
preferibile una soluzione provvisoria che consentisse:
-
“di far realizzare una pavimentazione
provvisoria, che richiede un consolidamento del fondo stradale con una gettata
in calcestruzzo sufficientemente resistente per sostenere il traffico veicolare
anche durante le attività di cantiere;
-
e irruvidimento della superficie
viabile con righe trasversali, in modo da ottenere una superficie frenante su
una lunghezza almeno fino all’accesso veicolare;
-
la strada provvisoria dovrà essere
dotata di strutture per la raccolta delle acque meteoriche, per evitare il
deflusso sul campo stradale dell’arteria cantonale. L’organizzazione di questi
provvedimenti potrebbe essere fatta in forma definitiva almeno nella posa delle
necessarie condotte di raccolta compresi dell’organizzazione idrica completa;”;
che contro la predetta decisione __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento e postulando che sia fatto ordine al municipio di procedere immediatamente
affinché vengano rispettate le condizioni della licenza edilizia 2 febbraio
1998;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono la SEL, il Consiglio di Stato e il municipio, con argomenti di cui si
dirà più avanti, se necessario;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito
dell’impugnativa occorre verificarne la proponibilità (art. 3 PAmm);
che il provvedimento impugnato è stato reso
dalla SEL in materia di vigilanza sui comuni;
che giusta il regolamento sulle deleghe di
competenze decisionali, il compito di statuire sulle istanze di intervento in
materia di vigilanza sui comuni non è stato affidato alla SEL;
che dunque la SEL avrebbe dovuto trasmettere
d’ufficio l’istanza di intervento del ricorrente al Consiglio di Stato,
conformemente all’art. 4 PAmm;
che la prassi adottata dalla SEL d'intesa
con il Consiglio di Stato per evadere direttamente istanze d'intervento
riguardanti casi minori non permette di sovvertire l'ordinamento delle competenze
definito dalla legge;
che stando così le cose, il ricorso va
dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza;
per questi motivi,
visti gli art. 194, 207 LOC; 3, 4 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§ gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per
competenza.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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