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Numero d'incarto:
52.2002.45
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00045
Lugano
2 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 177) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 3 ottobre 2001 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per l'edificazione di due case monofamigliari sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
11 febbraio 2002 del
Municipio di __________;
-
18 febbraio 2002 di
__________;
-
20 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
maggio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire due case monofamigliari in località __________ (part. n. __________
RF; zona R2). Il progetto prevede di costruire due edifici identici con una
pianta a forma di "L", disposti simmetricamente sullo stesso piano e
collegati fra loro da una parete lunga m 2.50 ed alta altrettanto, che unisce
l'angolo S dell'edificio N all'angolo N dell'edificio S.
part. __________
part. __________
Alla domanda si è opposto il vicino qui
ricorrente, proprietario del fondo sovrastante (part. n. __________ RF),
contestando l'insufficiente distanza tra gli edifici, subordinatamente
l'insufficiente distanza dal confine verso il suo fondo, da aumentare in funzione
dell'ingombro prescritto dagli art. 14.1 e 14.2 NAPR per facciate di lunghezza
superiore a 16 m.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 ottobre 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando
a sua volta l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le
due case, unite fra loro da un'unica autorimessa sotterranea, fossero da
considerare alla stregua di edifici contigui, ossia come un'unica costruzione.
Il supplemento di distanza dal confine prescritto dall'art. 14.1 NAPR non
sarebbe tuttavia applicabile, perché le facciate delle due case non
formerebbero un tutt'uno.
D. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti a questo tribunale,
chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
Narrati i fatti salienti, l'insorgente
ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle
precedenti istanze. O si è in presenza di due distinte costruzioni, argomenta,
ed allora non è rispettata la distanza minima tra edifici. Oppure si configura
il complesso alla stregua di un unico edificio, ma allora non è rispettata la
distanza minima verso il suo confine risultante dall'applicazione dell'art.
14.1 NAPR, che impone un supplemento in caso di facciate lunghe più di 16 m.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
che non formulano osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
beneficiario della licenza, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo contermine
e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dal ricorrente, non appare atto a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio: le
questioni controverse (contiguità, lunghezza delle facciate) vanno peraltro
decise in base ai piani allegati alla domanda di costruzione.
- Distanza
tra edifici
Le due costruzioni, unite da un muro in
corrispondenza degli angoli S e N, possono essere considerate contigue. Anche
se esile ed alto soltanto un piano, il manufatto di collegamento forma in
effetti un tutt'uno con la facciata SW dell'edificio N e con la facciata NE
dell'edificio S, ad esso adiacenti. Costituendo le due case un unico complesso
edilizio, non appare pertanto disattesa la distanza tra edifici prescritta
degli art. 14 e 15 NAPR. Su questo punto le conclusioni tratte dalle precedenti
istanze meritano di essere confermate.
- Distanza
dal confine
3.1.
L'art. 14 NAPR prescrive una distanza dal confine di m 3.00 per edifici alti
sino a 10.00 m con facciate di lunghezza non superiore a 16.00 m. Per facciate
di lunghezza superiore, soggiunge l'art. 14.1 NAPR, la distanza dal confine è
aumentata di 0.50 m ogni metro o frazione di maggior lunghezza della facciata
fino a che la distanza raggiunge la misura uguale a 2/3 dell'altezza dal
fabbricato. Per facciate di lunghezza superiore a 30 m, la distanza minima dal
confine deve essere pari all'altezza del fabbricato.
Le modalità di computo della lunghezza della
facciata (ingombro) sono definite dall'art. 14.2 NAPR. "Quale lunghezza
della facciata", dispone tale norma, "si intende la misura del
lato del rettangolo parallelo al confine che inscrive la costruzione
stessa". "Tale misura", conclude la norma, "non
è calcolata per le parti arretrate oltre i 6.00 m".
3.2.
Nell'evenienza concreta, il lato del rettangolo parallelo e prospiciente al
confine verso il fondo del ricorrente che iscrive il complesso formato dalle
due costruzioni contigue è lungo m 29.00. La porzione del complesso che
fronteggia il confine (obliquo) verso la part. n. __________ non entra in
considerazione perché non costituisce ingombro per il fondo del ricorrente.
Alcune delle parti delle facciate rivolte
verso il confine del fondo del ricorrente, essendo disposte obliquamente
rispetto ad esso, sono tuttavia arretrate oltre 6.00 m dal lato del rettangolo
che circoscrive la porzione del complesso entrante in considerazione ai fini
dell'applicazione dell'art. 14.1 NAPR.
La lunghezza di 29.00 m accertata va quindi
ridotta in misura corrispondente alla proiezione delle parti arretrate oltre
6.00 m dal lato del suddetto rettangolo. Computando soltanto la proiezione
delle parti di facciata arretrate meno di 6.00 da tale lato, la relativa
lunghezza si riduce a m 19.00.
part. __________
part.
29.00
6.50 12.50
Ne consegue che la distanza dal confine
prescritta dall'art. 14 NAPR deve essere aumentata di tre volte (m 19.00 -
16.00 = m 3) il supplemento unitario (m 0.50 x 3 = + m 1.50), ma non oltre la
misura pari a 2/3 dell'altezza, ossia m 3.66 (= 2/3 di m 5.49).
Allo stesso risultato si giungerebbe qualora
si volesse prendere in considerazione il rettangolo che circoscrive l'intera
costruzione, computando anche la porzione della facciata SW della casa S che
fronteggia la part. n. 643.
12.50 12.50
m 38.00
In questo caso, la lunghezza complessiva (m
12.50 x 2 = m 25.00) delle facciate arretrate meno di 6.00 m dal lato del suddetto
rettangolo darebbe luogo ad un supplemento di distanza pari a nove volte (m
25.00 - 16.00 = 9.00) il supplemento unitario (m 0.50). La distanza dal confine
prescritta dall'art. 14 NAPR si fisserebbe comunque a m 3.66, pari a 2/3
dell'altezza, poiché la lunghezza complessiva delle facciate rimane al di sotto
del limite di 30.00 m, oltre il quale fa stato la distanza minima di 10.00 m.
Orbene, tale distanza è rispettata
dall'edificio N, il cui angolo W si situa a m 3.89 dal confine. È invece
disattesa dall'angolo W dell'edificio S, che verrebbe invece a sorgere a circa
m 3.30 dallo stesso.
Il difetto è tuttavia minimo e non comporta
l'annullamento del permesso, poiché può essere facilmente corretto,
subordinando la licenza alla condizione di spostare la costruzione di m 0.36 (=
3.66 - 3.30) verso E, in modo da rispettare la distanza dal confine maggiorata
secondo le disposizioni degli art. 14.1 e 14.2 NAPR.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa e riformando la licenza edilizia.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Tenuto conto
dell'esito del ricorso e dalla mole di lavoro svolta dai rispettivi
patrocinatori, le ripetibili sono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 14, 15 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 177) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 3 ottobre 2001
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'edificazione di due
case monofamigliari sulla part. n. __________ è confermata alla condizione che
l'angolo W della casa S disti almeno m 3.66 dal confine verso la part. n.
__________.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr.
1'000.-- e del resistente per la differenza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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