AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.445
Data decisione, Autorità:
25.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.445
Lugano
25 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 del
Comune di __________
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 ottobre 2002 (n. 4849) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dal ricorrente contro la
decisione 26 luglio 2002 con la quale il Dipartimento delle istituzioni ha
rigettato la richiesta del comune intesa ad ottenere l'ammissione al fondo di
compensazione intercomunale per l'anno 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
messaggio no 1-II 2001 del novembre 2001 il municipio di __________ ha chiesto
al consiglio comunale l'approvazione del preventivo per l'anno 2002, che
chiudeva con una maggiore uscita di fr. 596'010.- da coprire con l'imposta
comunale.
Con pedissequo messaggio no 2-II 2001, il
municipio, costatato che il gettito d'imposta comunale, valutato in fr.
430'000.-, era insufficiente per coprire il fabbisogno, chiedeva inoltre di
essere autorizzato ad inoltrare al Cantone "…l'istanza atta a chiedere
la compensazione intercomunale per l'anno 2002, sulla scorta dei preventivi
approvati".
Con rapporti 29 novembre 2001, la
commissione della gestione ha preavvisato favorevolmente i due oggetti, poi
approvati all'unanimità dal consiglio comunale nella sua seduta ordinaria del
17 dicembre 2001.
In data
11 febbraio 2002 il comune ha quindi inoltrato al dipartimento delle
istituzioni, sezione degli enti locali, un'istanza volta all'ottenimento
dell'aiuto compensativo per l'anno 2002.
B. Il
dipartimento delle istituzioni, preso atto del preavviso negativo della
Commissione per la compensazione intercomunale, ha respinto l'istanza con
risoluzione 9 aprile 2002. Ha argomentato che tra gli attivi del comune vi
erano ancora dei terreni, frutto di un legato (__________) che, lo scopo non
essendo più attuale, poteva essere sciolto a favore del risanamento finanziario
del comune. Passo questo che peraltro già in precedenza la sezione degli enti
locali aveva prospettato al comune, ritenendolo necessario per contenere il
debito pubblico che era aumentato a dipendenza degli investimenti effettuati.
Inoltre il comune doveva ancora procedere all'incasso dei contributi di
costruzione delle canalizzazioni, opere in gran parte eseguite. Non da ultimo sarebbe
poi da considerare l'inversione di tendenza nella situazione finanziaria del
comune, i cui conti del 2001 avevano chiuso con un disavanzo di fr. 82.531,10.
In definitiva, prima di essere ammesso al beneficio del fondo di compensazione
l'istante poteva e doveva far capo alle proprie risorse per risanare le finanze
comunali.
Il reclamo 24 aprile 2002 del comune contro
la predetta risoluzione è stato respinto dal dipartimento delle istituzioni con
risoluzione 10 luglio 2002.
C. Con ricorso
23 agosto 2002 al Consiglio di Stato, il comune ha chiesto l'annullamento della
decisione dipartimentale e l'accoglimento della richiesta d'ammissione al fondo
di compensazione. A mente del ricorrente, il legato __________, in quanto fondo
vincolato per volontà di terzi, non può essere considerato alla stregua di un
fondo d'accantonamento e, di conseguenza, neppure è ammissibile scioglierlo in
applicazione dell'art. 215 LOC. Lo scopo originario del lascito, consistente
nella devoluzione ai poveri di __________ degli utili derivanti dai beni di cui
trattasi, non sarebbe comunque venuto meno, essendovi a tutt'oggi nel comune
famiglie o anziani con reddito modesto. L'alienazione delle proprietà allo
scopo di risanare le finanze comunali sarebbe poi in contrasto con la volontà
della disponente. La legge peraltro non subordinerebbe il diritto del comune di
attingere al fondo di compensazione all'obbligo di realizzare i beni
patrimoniali ed allo scioglimento dei legati esistenti.
D. Con
decisione 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso,
rilevando avantutto che l'esistenza di un disavanzo non dà automaticamente
diritto alla copertura tramite l'istituto della compensazione intercomunale,
dovendo ancora trattarsi di un disavanzo strutturale con l'impossibilità del
comune di riportare a medio termine i conti in pareggio con le sole proprie
forze. Il Governo ha poi ritenuto che anche i legati sono assimilati ai fondi
di riserva preesistenti vincolati per volontà di terzi e, di conseguenza,
allorquando non è più possibile raggiungere lo scopo per il quale sono stati
devoluti, vanno sciolti. Al proposito osserva che il comune di __________ da
parecchio tempo non ha più utilizzato i proventi del legato per lo scopo
prefissato, tanto che il reddito annuo di fr. 760.- derivante dall'affitto dei
terreni ha permesso di accumulare mezzi liquidi ammontanti, al 31.12.2001, a
fr. 86'237,15.
La questione poi non sarebbe nuova,
l'ipotesi dello scioglimento del legato essendo già stata prospettata nel 1993,
in occasione della ratifica di un credito di fr. 1'400'000.- per il risanamento
e l'ampliamento della casa comunale, quale misura per rendere sopportabile l'investimento.
In conclusione, l'Esecutivo cantonale ha
quindi condiviso l'opinione del dipartimento delle istituzioni che questa
misura, unitamente al prelievo dei contributi per la costruzione delle canalizzazioni,
permetterebbe al comune di normalizzare la situazione finanziaria.
E. Con ricorso
4 novembre 2002 il comune ha chiesto l'annullamento della decisione governativa
e l'ammissione al fondo di compensazione per l'anno 2002 con argomentazioni che
ricalcano sostanzialmente quelle già esposte nel ricorso al Consiglio di Stato.
La Sezione degli enti locali e il Consiglio
di Stato postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale é data (art. 12 LCint). Il ricorso é tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 61 PAmm, il ricorso al tribunale cantonale amministrativo è proponibile
contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del
diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto (art. 61 PAmm). Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
In concreto trattasi di verificare se,
rifiutando di concedere al comune di __________ prestazioni del fondo di
compensazione, sia stato violato il diritto.
-
Con il
termine compensazione orizzontale s'intende l'intervento finanziario versato ai
comuni, tramite il fondo di compensazione (art. 6 Legge sulla compensazione
intercomunale: LCint, del 18.12.1979, in vigore fino al 31.12.2002, applicabile
alla fattispecie) nelle forme descritte agli art. 7 e 8 LCint. Giusta l'art. 7
cpv. 1 LCINT, i comuni nei quali, per la copertura del fabbisogno comunale
derivante da investimenti e servizi essenziali, occorre un importo globale
superiore al 100% dell'imposta cantonale base possono chiedere l'intervento del
fondo di compensazione per la copertura dell'eccedenza. L'aiuto sarà accordato
solo ai comuni nei quali il gettito delle risorse fiscali per abitante, senza
il contributo di livellamento di cui all'art. 9a, é inferiore ai 2/3 della
media cantonale (art. 7 cpv. 2 LCint). Pari criterio può essere adottato per
casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 cpv. 2 (art. 8 cpv. 2
LCint).
-
Il
Dipartimento delle istituzioni prima, il Consiglio di Stato poi, hanno ritenuto
che non fossero date le premesse per concedere la compensazione orizzontale ai
sensi dell'art. 7 LCInt, la situazione finanziaria del comune potendo essere
risanata con mezzi del comune stesso, segnatamente procedendo allo scioglimento
del legato __________, passo quest'ultimo contestato dal ricorrente.
4.1. L'art. 215 cpv. 2 LOC prescrive che, al
momento dell'introduzione della contabilità a partita doppia, i fondi di accantonamento preesistenti saranno
sciolti a favore del capitale proprio, esclusi quelli vincolati per volontà di
terzi. Il cpv. 3 precisa che anche i fondi di accantonamento vincolati saranno
sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo,
stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi
prefissati.
Anche legati e donazioni rientrano nel concetto di fondi vincolati per
volontà di terzi - come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (ricorso
pag. 5 in fine) - e, come tali, sono essi pure soggetti a scioglimento qualora
ne siano verificati i presupposti (esplicito in tal senso anche il rapporto 14.1.1987 della Commissione della legislazione
sul messaggio 2 luglio 1985 concernente la revisione della Legge organica
comunale).
4.2. Ebbene, lo stesso
ricorrente ammette di non aver intrapreso nulla per dar seguito alla volontà di
__________, vuoi perché non vi sono poveri nel comune, vuoi perché senza ulteriori mezzi il legato non può attualmente esplicare
effetti, i soli proventi del legato
stesso non essendo sufficienti per creare delle strutture atte ad aiutare i
meno abbienti. Neppure a seguito degli interventi del dipartimento delle
istituzioni che in più occasioni ha reso attento il comune della necessità di
sciogliere il legato a favore del risanamento finanziario del comune (lettere
10 settembre 1993, 28 aprile 1995 e 27 settembre 2000), il comune ha utilizzato
il legato per gli scopi prefissati. Né prevede di poterlo fare in futuro, se
non interverranno un miglioramento della situazione finanziaria del comune e
l'aiuto di terzi.
Ne discende che i
presupposti esatti dalla LOC per lo scioglimento del legato sono dati.
- Il ricorrente sostiene che lo scioglimento del legato non è possibile
perché in contrasto con le normative del diritto successorio.
5.1. Giusta l'art. 482 CC, le disposizioni
testamentarie possono essere gravate di oneri, il cui adempimento può essere
richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano
spiegato il loro effetto. La legge
non pone alcun limite alla durata degli oneri. Limitazioni possono però essere
previste dal disponente oppure scaturire dalla situazione con cui l'onere era
connesso (Escher, commento zurighese, nota 26 ad art. 482 CC). Nel caso in cui
il disponente sia rimasto silente, la durata va stabilita determinando la sua
volontà presunta.
In proposito, il
Tribunale federale, in considerazione degli artt. 335 cpv. 2 CC (inammissibilità
dei fedecommessi di famiglia) ed in analogia all'art. 488 cpv. 2 CC
(inammissibilità della doppia sostituzione fedecommissaria), ha ritenuto
ammissibile una limitazione dell'onere a due generazioni (50-70 anni). In caso
di prestazioni pecuniarie è invece postulata una limitazione a 30 anni (Spiro,
Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkungs- und
Fatalfristen, § 466, pag. 1286).
5.2. Nel caso concreto, la testatrice __________, nata __________, deceduta il ,
dispose con testamento 1. settembre 1915 che, alla sua morte, alla sorella
__________ nata __________ sarebbe pertoccato l'usufrutto vita natural durante
di tre quarti della successione. Alla di lei morte, la ""
proprietà doveva poi passare al comune di __________, con l'obbligo di
devolvere annualmente i relativi utili ai poveri del comune. Il legato è
costituito da due terreni siti in zona edificabile a __________ e __________ e
da un libretto di risparmio con un saldo, al 31.12.2001, di fr. 86'237,15. L'onere imposto al comune con il legato non è
stato limitato nel tempo, la disposizione testamentaria essendo silente in tal
senso.
Il legato aveva quindi
quale chiaro scopo di aiutare i poveri del comune, in un'epoca in cui gli
istituti previdenziali e sociali erano lungi dal garantire le attuali
prestazioni e dipendevano in larga misura dall’iniziativa privata.
La modifica del quadro legislativo,
segnatamente l'introduzione di varie normative intese a contrastare il fenomeno
della povertà, tra cui la legge sull'assistenza sociale, hanno di molto
attenuato la problematica dell'indigenza. In passato, in assenza di un sistema previdenziale e sociale che potesse fornire
prestazioni adeguate, erano sovente le istituzioni private e religiose ad intervenire
in favore dei meno abbienti. Oggi questo è diventato un preciso compito
dell'ente pubblico. Di conseguenza, con il passare del
tempo, la portata dei legati per i poveri, quale quello qui in discussione, è
stata molto relativizzata.
Poiché con l'adeguamento
delle istituzioni a carattere sociale il comune è oggi in ogni caso tenuto a
fare, utilizzando mezzi propri, quanto la testatrice si era prefissa con il
legato, l'onere imposto al comune mediante il legato si sovrappone a quello
legale.
Di conseguenza, l'onere
imposto dalla testatrice può essere considerato adempiuto; ben si giustifica
pertanto lo scioglimento del legato anche dal profilo contabile, a favore del
capitale proprio, ritenuto che, in ogni caso, i beni già appartengono al comune
il quale, come già detto, si trova a dover assolvere questi compiti.
- A
mente del ricorrente la legge non subordinerebbe il
diritto del comune di attingere al fondo di compensazione all'obbligo di
realizzare i beni patrimoniali ed allo scioglimento dei legati esistenti.
Basterà
qui ricordare che lo strumento della compensazione intercomunale è inteso ad
aiutare i comuni per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti
e servizi essenziali, laddove il comune non è in grado di farvi fronte con
mezzi propri. Quando il comune ha invece tali mezzi, si deve chiedere che esso
impieghi prioritariamente questi per le proprie necessità, prima di far capo
alla compensazione.
- Sulla
scorta di tali considerazioni la decisione del Consiglio di Stato, immune da violazioni
del diritto, va confermata.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7 LCInt; 215 LOC; 482 CC; 18, 28,
43, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto
-
Non si
prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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