Lack of standing against order to file a legalization permit

52.2002.444Altro tribunale28 apr 2003Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Administrative Court held that the landowner lacked standing to challenge the State Council’s order directing the municipality to require a retrospective building permit for unauthorized tunnel greenhouses. The contested obligation bound only the municipality, not the owner directly. The court added, in obiter, that a legalization request for the tunnels was not obviously pointless or excessive, since no permit had been shown and the appellant had not made plausible that the works predated 1973. The appeal was therefore declared inadmissible, and CHF 600 in court costs was imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 48 cpv. 5 LE; Art. 46 cpv. 1 PAmm; standing to appeal against an order addressed only to the municipality. Locus standi requires a current, direct and concrete interest. An owner cannot challenge, as such, a supervisory order binding only the municipality where the owner is not itself immediately burdened. A subsequent municipal order directed to the owner may be appealed separately. In planning matters outside the building zone, an order to file a legalization permit is not an act of excessive formalism merely because the works may be old; such an order becomes pointless only where it is evident that restoration can no longer be ordered, notably after the expiry of the thirty-year period for restoration claims, which must at least be made plausible by the owner.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.444

Data decisione, Autorità: 28.04.2003, TRAM

Incarto n. 52.2002.444

Lugano 28 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di


patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4846), che ha respinto l’impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 16 luglio 2002 del municipio di __________ con la quale gli è stato ordinato di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la posa di due ventilatori nella serra situata sulla part. __________ RF;

viste le risposte:

  • 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

  • 4 dicembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________ è proprietario di un fondo agricolo (part. n. __________ RF), situato a __________, fuori della zona edificabile, sul quale sorgono da tempo imprecisato due serre a tunnel, composte da archi metallici ricoperti da teli di plastica;

che il 16 luglio 2002, constatato che ai tunnel erano stati applicati senza autorizzazione due grandi ventilatori, destinati a creare le condizioni per la coltivazione della canapa, il municipio ha chiesto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione a posteriori;

che il 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________; il Governo ha in sostanza ritenuto che la posa dei due ventilatori costituisse un intervento soggetto all’obbligo del permesso di costruzione; ha dunque confermato la richiesta d’inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che, agendo quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 194 e segg. LOC), l’Esecutivo cantonale ha inoltre fatto obbligo al municipio di ordinare al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria anche per la costruzione dei tunnel, in quanto realizzati senza valida autorizzazione;

che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestandolo nella misura in cui impone al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione per i tunnel;

che, riconosciuto l'obbligo di presentare una domanda di costruzione per i due ventilatori, il ricorrente evidenzia in sostanza che all’epoca (1984 ?), in cui i tunnel sono stati verosimilmente posati l’autorità non esigeva alcun permesso;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 48 cpv. 5 LE;

che, notoriamente, la legittimazione a ricorrere presuppone che l’insorgente sia titolare di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo effettivamente gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2 seg.);

che al ricorrente, proprietario del fondo sul quale sorgono le due serre, va negata la legittimazione attiva perché l’interesse fatto valere non è né attuale, né diretto;

che obbligato a dar seguito all’ordine impartito dal Consiglio di Stato è infatti soltanto il municipio; l’obbligo in discussione non grava il ricorrente; questi sarà semmai gravato dall’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria che il municipio emanerà in ossequio all’ingiunzione del Consiglio di Stato;

che, a quel momento, il ricorrente potrà far valere le sue ragioni senza restrizioni di sorta, impugnando l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;

che, dal profilo della legittimazione attiva, il ricorso, di per sé tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), va dunque respinto in ordine;

che per economia di giudizio si può comunque già sin d’ora rilevare che, stando alle attuali risultanze, un ricorso contro l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per i tunnel sarebbe verosimilmente votato all’insuccesso;

che l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è un atto amministrativo impugnabile, ma non coercibile, mediante il quale l’autorità, constatato che un’opera edilizia è stata realizzata senza permesso, ingiunge al proprietario di collaborare all’accertamento della sua conformità con il diritto materiale, avviando un procedimento di rilascio della licenza in sanatoria;

che il ricorrente non contesta che manufatti come quelli in contestazione soggiacciano a permesso di costruzione; né potrebbe farlo con successo, trattandosi di opere legate al suolo in modo stabile e permanente, di sicuro rilievo dal profilo pianificatorio, ambientale e della polizia delle costruzioni;

che, sebbene sollecitato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non è stato in grado di provare che i due tunnel siano stati posti al beneficio di un permesso di costruzione rilasciato dalla competente autorità cantonale;

che l’inesistenza di un permesso di costruzione è più che mai verosimile, poiché - notoriamente - l’autorità cantonale e soprattutto quelle comunali, ancora negli anni '90, tolleravano che simili impianti fossero realizzati senza particolari autorizzazioni; è dunque assai probabile, per non dire certo, che anche i due tunnel qui in esame non siano mai stati autorizzati;

che il fatto che i due tunnel non siano mai stati autorizzati e che all'epoca in cui sono stati posati le autorità tollerassero che simili impianti fossero realizzati senza autorizzazione non permette di considerare ingiustificata la richiesta di avviare, mediante inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, un procedimento volto ad accertarne la conformità con il diritto materiale concretamente applicabile;

che una simile ingiunzione può tutt’al più essere considerata ingiustificata, siccome contraria al divieto di formalismo eccessivo, quando appare evidente che anche in caso di diniego del permesso l'autorità non potrebbe in nessun caso ordinarne la rimozione, per cui l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria si tradurrebbe in uno sterile esercizio formale;

che una simile eventualità, nel caso di opere realizzate senza permesso fuori della zona edificabile, si verifica soltanto quando il proprietario dell’opera abusiva dimostra che è trascorso il termine trentennale di perenzione dell'azione di ripristino;

che, per il momento, il ricorrente non è stato in grado di rendere almeno verosimile che le opere in contestazione sono state realizzate prima del 1973;

che la richiesta di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, che il municipio deve comunque ancora concretamente avanzare nei suoi confronti, non appare dunque a priori priva di qualsiasi giustificazione;

che, stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile; resta comunque riservata al ricorrente la facoltà di impugnare l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria che il municipio eventualmente gli notificherà;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 3, 48 cpv. 5 LE; 195, 196, 207 LOC; 2, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

standingplanning lawlegalization permitoutside building zoneexcessive formalismcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing to challenge the State Council order directing the municipality to require a legalization permit for the tunnels.

Decisione estratta

No. The obligation created by the State Council bound only the municipality; the appellant would only be affected by any later municipal order, which he could then challenge.

Motivazione estratta

The appellant lacked a current, direct and concrete legal interest because the contested order did not itself impose duties on him. The proper challenge would arise only after the municipality issued an order directly against him.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was already evidently doomed on the merits because a legalization permit request would be unnecessary or excessive formalism.

Decisione estratta

The court said this appeared unlikely. For works outside the building zone, excessive formalism would only be relevant if removal could never be ordered, in particular after expiry of the 30-year limitation for restoration measures; that was not made plausible.

Motivazione estratta

The tunnels were likely unauthorized structures requiring a building permit, and the appellant did not make plausible that they had been built before 1973 or that restoration was time-barred.

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