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Numero d'incarto:
52.2002.444
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.444
Lugano
28 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4846), che ha respinto l’impugnativa presentata da __________ avverso la
decisione 16 luglio 2002 del municipio di __________ con la quale gli è stato
ordinato di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione a
posteriori per la posa di due ventilatori nella serra situata sulla part.
__________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è proprietario di un fondo agricolo (part. n. __________ RF), situato
a __________, fuori della zona edificabile, sul quale sorgono da tempo imprecisato
due serre a tunnel, composte da archi metallici ricoperti da teli di plastica;
che il 16
luglio 2002, constatato che ai tunnel erano stati applicati senza autorizzazione
due grandi ventilatori, destinati a creare le condizioni per la coltivazione
della canapa, il municipio ha chiesto al ricorrente di presentare una domanda
di costruzione a posteriori;
che il 15
ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________; il Governo ha in sostanza
ritenuto che la posa dei due ventilatori costituisse un intervento soggetto
all’obbligo del permesso di costruzione; ha dunque confermato la richiesta
d’inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che,
agendo quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 194 e segg. LOC),
l’Esecutivo cantonale ha inoltre fatto obbligo al municipio di ordinare al
ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria anche per la
costruzione dei tunnel, in quanto realizzati senza valida autorizzazione;
che
contro il predetto giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contestandolo nella misura in cui impone al municipio di
esigere l'inoltro di una domanda di costruzione per i tunnel;
che,
riconosciuto l'obbligo di presentare una domanda di costruzione per i due ventilatori,
il ricorrente evidenzia in sostanza che all’epoca (1984 ?), in cui i tunnel
sono stati verosimilmente posati l’autorità non esigeva alcun permesso;
che
all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio
senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 48 cpv. 5
LE;
che,
notoriamente, la legittimazione a ricorrere presuppone che l’insorgente sia titolare
di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del
provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo effettivamente
gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere (Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2 seg.);
che al
ricorrente, proprietario del fondo sul quale sorgono le due serre, va negata la
legittimazione attiva perché l’interesse fatto valere non è né attuale, né
diretto;
che
obbligato a dar seguito all’ordine impartito dal Consiglio di Stato è infatti
soltanto il municipio; l’obbligo in discussione non grava il ricorrente; questi
sarà semmai gravato dall’ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria che il municipio emanerà in ossequio all’ingiunzione del Consiglio di
Stato;
che, a
quel momento, il ricorrente potrà far valere le sue ragioni senza restrizioni
di sorta, impugnando l’ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria;
che, dal
profilo della legittimazione attiva, il ricorso, di per sé tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), va dunque respinto in ordine;
che per
economia di giudizio si può comunque già sin d’ora rilevare che, stando alle
attuali risultanze, un ricorso contro l’ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per i tunnel sarebbe verosimilmente votato
all’insuccesso;
che
l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è un atto amministrativo
impugnabile, ma non coercibile, mediante il quale l’autorità, constatato che
un’opera edilizia è stata realizzata senza permesso, ingiunge al proprietario
di collaborare all’accertamento della sua conformità con il diritto materiale,
avviando un procedimento di rilascio della licenza in sanatoria;
che il
ricorrente non contesta che manufatti come quelli in contestazione soggiacciano
a permesso di costruzione; né potrebbe farlo con successo, trattandosi di opere
legate al suolo in modo stabile e permanente, di sicuro rilievo dal profilo
pianificatorio, ambientale e della polizia delle costruzioni;
che,
sebbene sollecitato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non è stato in grado
di provare che i due tunnel siano stati posti al beneficio di un permesso di
costruzione rilasciato dalla competente autorità cantonale;
che
l’inesistenza di un permesso di costruzione è più che mai verosimile, poiché -
notoriamente - l’autorità cantonale e soprattutto quelle comunali, ancora negli
anni '90, tolleravano che simili impianti fossero realizzati senza particolari
autorizzazioni; è dunque assai probabile, per non dire certo, che anche i due
tunnel qui in esame non siano mai stati autorizzati;
che il
fatto che i due tunnel non siano mai stati autorizzati e che all'epoca in cui
sono stati posati le autorità tollerassero che simili impianti fossero
realizzati senza autorizzazione non permette di considerare ingiustificata la
richiesta di avviare, mediante inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria,
un procedimento volto ad accertarne la conformità con il diritto materiale
concretamente applicabile;
che una
simile ingiunzione può tutt’al più essere considerata ingiustificata, siccome
contraria al divieto di formalismo eccessivo, quando appare evidente che anche
in caso di diniego del permesso l'autorità non potrebbe in nessun caso
ordinarne la rimozione, per cui l'esperimento di una procedura di rilascio del
permesso in sanatoria si tradurrebbe in uno sterile esercizio formale;
che una
simile eventualità, nel caso di opere realizzate senza permesso fuori della
zona edificabile, si verifica soltanto quando il proprietario dell’opera
abusiva dimostra che è trascorso il termine trentennale di perenzione
dell'azione di ripristino;
che, per
il momento, il ricorrente non è stato in grado di rendere almeno verosimile che
le opere in contestazione sono state realizzate prima del 1973;
che la
richiesta di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, che il municipio
deve comunque ancora concretamente avanzare nei suoi confronti, non appare
dunque a priori priva di qualsiasi giustificazione;
che,
stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile; resta comunque
riservata al ricorrente la facoltà di impugnare l’ordine di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria che il municipio eventualmente gli
notificherà;
che la
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 3, 48 cpv. 5 LE; 195, 196, 207
LOC; 2, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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