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Numero d'incarto:
52.2002.443
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.443
Lugano
27 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 della
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 15 ottobre 2002 (n. 4842) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso le decisioni 5 giugno 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera
estera, in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni
all'anno) per motivi di lavoro ai cittadini egiziani __________ (1968) e
__________ (1972);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione di massima 5 giugno 2002 l'UMOE ha respinto le domande della
__________, succursale di __________, volte a ottenere un permesso di soggiorno
temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro agli ingegneri __________
e __________, cittadini egiziani;
che, in
sostanza, l'autorità ha ritenuto che le condizioni salariali offerte, pari a complessivi
fr. 3'000.– lordi mensili, non fossero conformi a quelle usuali;
che la
decisione è stata resa sulla base degli art. 8, 13 lett. d, 42, 49 OLS, 9
LALPS, 4a e 39 RLALPS 1999;
che con
giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________,
succursale di __________;
che,
accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo
ha ritenuto che le persone che la società voleva assumere non avevano diritto a
ottenere un permesso di lavoro per 120 giorni all'anno in quanto cittadini extraeuropei;
che
l'Esecutivo cantonale ha pure rilevato come il datore di lavoro non aveva documentato
le ricerche di manodopera adeguata per il posto offerto sul mercato interno o
della CE/AELS e che le condizioni salariali (fr. 105.– lordi al giorno per una
durata di 10 ore) non corrispondevano a quelle in uso per il personale altamente
qualificato giusta gli art. 7 a 9 OLS;
che il
Consiglio di Stato ha infine evidenziato che non era dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, perché i cittadini in questione non avevano diritto a
ottenere il permesso di soggiorno richiesto;
che alla
cifra 3 del dispositivo della risoluzione ha quindi indicato che la stessa era
definitiva;
che
contro la predetta pronunzia governativa la __________, succursale di
__________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo, in via cautelare di autorizzare __________ e __________ a esercitare
l'attività richiesta, in ordine di accertare l'incompetenza dell'UMOE a
decidere le domande di rilascio dei permessi di lavoro e, nel merito di annullarla,
postulando, altresì, il rilascio di un permesso di dimora temporaneo per motivi
di lavoro alle persone che vuole assumere;
che
l'insorgente ritiene il Tribunale competente a decidere la vertenza, perché esercita
la giurisdizione amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a
Cost TI e sulla scorta della garanzia della libertà economica che scaturisce
dall'art. 6 CEDU;
che, per
il resto, la ricorrente espone argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE;
considerato, in
diritto
che in
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS);
che
giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto;
che le
autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e
la proroga dei permessi; esse possono rilasciare permessi a stranieri che
esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di
massima o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro; è salva
l'approvazione dell'UFDS (art. 51 OLS);
che,
quindi, prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a
uno straniero il permesso di esercitare un'attività lucrativa, l'autorità
preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per
l'esercizio della stessa (decisione di massima: art. 42 cpv. 1 primo periodo e
49 cpv. 1 lett. d OLS);
che
questo si giustifica in quanto un'autorizzazione di soggiorno per motivi di
lavoro non comprende solo il diritto di risiedere, ma anche di esercitare
un'attività lucrativa (DTF 114 Ia 307, consid. 2b);
che se
l'autorità preposta al mercato del lavoro ritiene che non vi siano i
presupposti per autorizzare un cittadino straniero a lavorare, la decisione può
essere impugnata giusta l'art. 53 OLS (art. 53 cpv. 1 e 4 OLS; Spescha,
Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 52);
che, nel
caso concreto, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è
proponibile, in quanto le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri
contenute nell'OLS non conferiscono allo straniero il diritto all'ottenimento
di un permesso di dimora (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 segg.);
che una
conclusione diversa non sarebbe conciliabile con l'art. 4 LDDS, il quale
concede alle autorità cantonali libero apprezzamento nel vagliare se
un'autorizzazione possa essere rilasciata;
che, a
livello di ordinanza, il Consiglio federale può unicamente limitare le
condizioni per il rilascio di permessi e non imporre all'autorità cantonale di
concedere l'autorizzazione (v. art. 18 cpv. 4 e 25 LDDS);
che
pertanto la decisione in rassegna era impugnabile solo fino al Consiglio di Stato,
che a ragione l'ha dichiarata definitiva, la competenza del tribunale cantonale
amministrativo non essendo data;
che, se
da una parte l'UMOE avrebbe dovuto limitarsi a formulare il proprio preavviso,
nel caso concreto negativo perché non vi erano i presupposti per autorizzare
__________ e __________ a lavorare presso la ricorrente, il fatto di concludere
che, per questo motivo, i permessi richiesti non potevano essere rilasciati,
non nuoce all'insorgente: la decisione di massima negativa vincola infatti per
legge le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 42 cpv. 4 prima
frase OLS);
che, a
titolo abbondanziale, va osservato che anche qualora la decisione fosse stata
emanata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli interessati non
avrebbero in ogni caso avuto diritto ai postulati permessi;
che il
datore di lavoro non possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso
di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2),
l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli
stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.), mentre
nemmeno la garanzia della libertà economica conferisce il diritto al rilascio
di un permesso di soggiorno (DTF 114 307, consid. 2b e 3b);
che non
vi sono altre particolari disposizioni di un trattato internazionale o di
diritto federale da cui potrebbe scaturire per i cittadini egiziani __________
e __________ un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo della
durata di 120 giorni all'anno per motivi di lavoro;
che il
richiamo della ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente:
trattasi di norma regolante la giurisdizione dei Tribunali ma non le loro
competenze, che sono stabilite dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali, per
quanto esposto in precedenza, non prevedono nel caso specifico la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo;
che sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile
per incompetenza del Tribunale adìto, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda cautelare volta a autorizzare
__________ e __________ a esercitare l'attività di ingegnere presso la società
ricorrente durante la litispendenza diviene priva di oggetto;
che tassa
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; l'OLS; 10 LALPS; 4 lett. a Rast extra CE/AELS; 3,
21, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Tassa
e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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