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Numero d'incarto:
52.2002.438
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.438
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 di
__________, __________,
contro
la decisione 8 ottobre 2002 (n. 4793) del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'insorgente
avverso la decisione 4 luglio 2002 del consiglio consortile del consorzio per
i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della
__________ e della __________ in materia di stanziamento di un credito
suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione di una piscina
olimpionica di 50 metri;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
che il 4
luglio 2002 il consiglio consortile del Consorzio per i centri di attrezzature
sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________ ha deciso lo
stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione,
nell'ambito del progetto globale, di una piscina olimpionica di 50 m in luogo
di quella di 25 m originalmente prevista;
che il 25
agosto 2002 __________, domiciliato a __________, ha interposto ricorso davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione
consortile;
che il
Governo ha respinto il gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente
con decisione 8 ottobre 2002, senza entrare nel merito dello stesso;
che, con
ricorso 30 ottobre 2002, __________ ha impugnato la decisione dell'Esecutivo
cantonale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
della decisione del consiglio consortile del 4 luglio 2002;
che il
ricorrente chiede in sostanza che gli sia avantutto riconosciuta la legittimazione
a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi che, in quanto
necessario, saranno ripresi in prosieguo di esposizione;
che il ricorrente censura ancora l'entità
della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa, ritenendola
sproporzionata;
che il Consiglio di Stato e il Consorzio
postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto
riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili
per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che
pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208
cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la
legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccato dalla
decisione che gli nega le legittimazione ricorsuale imponendogli la tassa di
giustizia;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può
essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che i
consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom)
aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono
essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione
a ricorrere contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta
unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209
lett. b LOC;
che, di
conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo
cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di
cui non può essere membro (RDAT 1994 I no 15);
che la
cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali,
non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione
amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);
che in
materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione
dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto di analogia tra lo statuto del cittadino
(ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC)
verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa
parte il comune medesimo (RDAT 1994 I no 15);
che, per
quanto concerne il caso concreto, il ricorrente non dimostra di essere titolare
di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza, vale a dire di essere
toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere
a quella limitata cerchia di persone
collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un
interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);
che, per
quanto risulta dagli atti, l'insorgente non è infatti toccato dalla decisione impugnata
più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che la pretesa arbitrarietà e le violazioni
procedurali di cui il ricorrente si duole e che inficerebbero la decisione
querelata sono questioni di merito, non atte a sanare la sua carente legittimazione
a ricorrere;
che,
stante quanto precede, a giusta ragione Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
il gravame;
che va pure respinta la censura relativa
all'imposizione al ricorrente della tassa di giustizia accollatagli con la
decisione governativa;
che, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, la tassa di giustizia di fr. 400.- applicata dal Governo appare
adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso,
mentre gli interessi ideali e la tutela del pubblico interesse asseritamente
perseguiti non imponevano di prescindere dal prelevare la tassa medesima;
che, per i motivi che precedono, il ricorso
dev'essere respinto;
che tasse
e spese di giustizia, così come le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 28
e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31,
43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente, il quale
inoltre rifonderà al Consorzio per i centri di attrezzature sportive e
ricreativo-balneari dei comuni della __________ e __________ l'importo di fr.
800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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