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Numero d'incarto:
52.2002.427
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.427
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2002 della
__________,
Contro
la decisione 16 ottobre 2002, no. 044/2002, con la
quale la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha
negato alla ricorrente l'iscrizione all'albo delle imprese;
vista la risposta 6 novembre
2002 della CV LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
maggio 2002 la __________ ha inoltrato un'istanza alla CV LEPIC per venire
iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Quale responsabile tecnico
è stato indicato __________, __________, architetto STS diplomatosi nel 1979.
B. Con
decisione 16 ottobre 2002 la CV LEPIC ha respinto la richiesta in quanto in
contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile
tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale
dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'arch. __________ presso le
ditte __________ (1984-1989) e __________ (1990-2000) è stata ritenuta
insufficiente, considerato che dall'estratto individuale AVS la sua presenza in
seno a tali società era limitata, avendo egli percepito dei compensi modesti
pari a fr. 500.-- mensili. Inoltre il 30 settembre 1990 la __________ aveva
dichiarato che le mansioni affidategli erano circoscritte all'allestimento di
offerte e liquidazioni, alla direzione lavori ed all'assistenza del direttore
dell'impresa. La successiva dichiarazione 24 giugno 2002 della __________,
secondo la quale l'arch. __________ si sarebbe pure occupato della conduzione
di cantieri, è stata ritenuta irrilevante in considerazione della sua limitata
attività in seno a tale ditta.
C. Contro tale
risoluzione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che __________ ha accumulato
un'esperienza decennale quale responsabile tecnico in seno a ditte iscritte all'albo
delle imprese, indipendentemente dagli estratti individuali AVS. Ha pure
domandato di essere udita e che venga pure sentito l'__________.
D. La CV LEPIC
si è limitata a riconfermare le conclusioni contenute nella decisione
impugnata.
E. Con scritto
22 gennaio 2003 l'insorgente ha ribadito la richiesta di potersi esprimere
oralmente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date
(art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il
ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Non appare infatti necessario procedere all'assunzione del teste
__________ né sentire oralmente gli organi della __________, in quanto le prove
agli atti appaiono sufficienti per l'evasione dell'impugnativa. Va comunque aggiunto
che in ambito amministrativo né la legislazione federale né quella cantonale
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente
che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132
consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, aprile 2002, n. 494).
- Hanno
diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali
almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti
professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione
all'esercizio della professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett.
a LEPIC). Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla
gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente,
godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa
di cui all'art. 6 (art. 3 cpv. 3 LEPIC). Giusta l'art. 5 cpv. 1 LEPIC
dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore il titolare di
un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una
scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute,
oppure iscritti nel registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici
(lett. a), di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una
scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o
riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, architetti e
dei tecnici (lett. b). È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno
tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC).
La
pratica deve essere tale da consentire l'acquisizione di una solida esperienza
nel campo della direzione lavori. Funzione che comprende la gestione della
manodopera, il coordinamento degli artigiani, la sicurezza delle
infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che non occorre qui
menzionare. Per essere svolta in modo proficuo e conforme alle finalità della
legge, la pratica prescritta dalla norma in esame deve quindi essere compiuta a
titolo di occupazione principale.
- Dagli atti
risulta che la pratica acquisita da __________ quale dirigente di cantiere è
circoscritta alle mansioni assunte in seno alla __________ (1984-1989) ed alla
__________ (1990-2000). Se da un lato egli può vantare un'esperienza accumulata
sull'arco di quasi due decenni, dall'altro va tuttavia considerato che in tale
lasso di tempo l'arch. __________ non si è occupato soltanto della direzione
lavori, ma ha anche allestito offerte e liquidazioni. Tenuto conto della
modesta entità dei compensi ricevuti, il suo grado d'occupazione sui cantieri
doveva, giocoforza, essere limitato e tale da non permettergli di acquisire un
bagaglio d'esperienza, quale dirigente di cantiere, sufficiente dal profilo
dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC. L'entità dei compensi percepiti permette di
ipotizzare unicamente l'assunzione di ruoli subalterni e lo svolgimento di
mansioni accessorie. Considerata la complessità dei problemi posti da un cantiere
edile, non si può ammettere che l'assunzione di compiti dirigenziali a tempo
parziale ed a titolo accessorio consenta l'acquisizione di quelle conoscenze minime
nel campo della gestione della manodopera, del coordinamento degli artigiani e
della sicurezza, che la legge considera indispensabili ai fini dell'iscrizione
all'albo delle imprese di costruzione.
Ritenendo
insoddisfatti i requisiti dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC, la CV-LEPIC non ha pertanto
violato il diritto.
- Sulla
scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1
lett. a e b, 5 cpv. 3, 6 LEPIC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
maggio 2002 la __________ ha inoltrato un'istanza alla CV LEPIC per venire
iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Quale responsabile tecnico
è stato indicato __________, __________, architetto STS diplomatosi nel 1979.
B. Con
decisione 16 ottobre 2002 la CV LEPIC ha respinto la richiesta in quanto in
contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile
tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale
dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'arch. __________ presso le
ditte __________ (1984-1989) e __________ (1990-2000) è stata ritenuta
insufficiente, considerato che dall'estratto individuale AVS la sua presenza in
seno a tali società era limitata, avendo egli percepito dei compensi modesti
pari a fr. 500.-- mensili. Inoltre il 30 settembre 1990 la __________ aveva
dichiarato che le mansioni affidategli erano circoscritte all'allestimento di
offerte e liquidazioni, alla direzione lavori ed all'assistenza del direttore
dell'impresa. La successiva dichiarazione 24 giugno 2002 della __________,
secondo la quale l'arch. __________ si sarebbe pure occupato della conduzione
di cantieri, è stata ritenuta irrilevante in considerazione della sua limitata
attività in seno a tale ditta.
C. Contro tale
risoluzione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che __________ ha accumulato
un'esperienza decennale quale responsabile tecnico in seno a ditte iscritte all'albo
delle imprese, indipendentemente agli estratti individuali AVS. Ha pure domandato
di essere udita e che venga pure sentito l'arch. __________.
D. La CV LEPIC
si è limitata a riconfermare la conclusioni contenute nella decisione
impugnata.
E. Con scritto
22 gennaio 2003 l'insorgente ha ribadito la richiesta di potersi esprimere
oralmente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date
(art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non appare infatti necessario
procedere all'assunzione del teste __________ né sentire oralmente gli organi
della __________, in quanto le prove agli atti appaiono sufficienti per
l'evasione dell'impugnativa. Va comunque aggiunto che in ambito amministrativo
né la legislazione federale né quella cantonale garantiscono alla parte il
diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e
rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, aprile 2002, n.
494).
- Hanno
diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali
almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali
richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della
professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC). Il
titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione
dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di
buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui
all'art. 6 (art. 3 cpv. 3 LEPIC). Giusta l'art. 5
cpv. 1 LEPIC dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore
il titolare di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto
rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o
riconosciute, oppure iscritti nel registro REG A degli ingegneri, architetti e
dei tecnici (lett. a), di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato
da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate
o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, architetti
e dei tecnici (lett. b). È inoltre richiesta una pratica professionale di
almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC).
La pratica deve essere tale da consentire
l'acquisizione di una solida esperienza nel campo della direzione lavori. Funzione
che comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani,
la sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività
che non occorre qui menzionale. Per essere svolta in modo proficuo e conforme
alle finalità della legge, la pratica prescritta dalla norma in esame deve
quindi essere svolta a titolo di occupazione principale.
- Dagli
atti risulta che la pratica acquisita da __________ quale dirigente di cantiere
è circoscritta alle mansioni assunte in seno alla __________ (1984-1989) ed
alla __________ (1990-2000). Se da un lato egli può vantare un'esperienza
accumulata sull'arco di quasi due decenni, dall'altro va tuttavia considerato
che in tale lasso di tempo l'arch. __________ non si è occupato soltanto della
direzione lavori, ma ha anche allestito offerte e liquidazioni. Tenuto conto
della modesta entità dei compensi ricevuti, il suo grado d'occupazione sui
cantieri doveva, giocoforza, essere limitato e tale da non permettergli di
acquisire un bagaglio d'esperienza, quale dirigente di cantiere, sufficiente
dal profilo dell'art. 5 cpv, 3 LEPIC. L'entità dei compensi percepiti permette
di ipotizzare è unicamente l'assunzione di ruoli subalterni e lo svolgimento di
mansioni accessorie. Considerata la complessità dei problemi posti da un
cantiere edile, non si può ammettere che l'assunzione di compiti dirigenziali a
tempo parziale ed a titolo accessorio consenta l'acquisizione di quelle
conoscenze minime nel campo della gestione della manodopera, del coordinamento
degli artigiani e della sicurezza, che la legge considera indispensabili ai
fini dell'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione.
Ritenendo insoddisfatti i requisiti
dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC, la CV-LEPIC non ha pertanto violato il diritto.
- Sulla
scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1
lett. a e b, 5 cpv. 3, 6 LEPIC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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