AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.425
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.425
Lugano
7 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2002 di
Contro
la decisione del Consiglio di Stato del 1 ottobre
2002, n. 4669, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 6 giugno 2002 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ __________ per la ristrutturazione e l'ampliamento verticale della
casa esistente al mappale __________ RF;
viste le risposte:
-
5 novembre 2002 del
Consiglio di Stato,
-
6 novembre 2002 di
__________,
-
14 novembre 2002 del
municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nei primi
anni sessanta la __________ __________ di __________, ha edificato sul vecchio
mappale __________ RF di __________ due case unifamigliari contigue. A
costruzione ultimata, il mappale è stato oggetto di un frazionamento che ha dato
origine alle particelle __________ e __________, oggi di proprietà del ricorrente
__________, rispettivamente del resistente __________.
B. Il 21 marzo
2002 __________ ha presentato una domanda di costruzione per sopraelevare la
sua abitazione. Il progetto prevede di prolungare di circa 2 m la falda S del
tetto, innalzando nel contempo la falda N di circa m 1.70, parallelamente a
quella esistente. Il colmo verrebbe così innalzato di 72 cm e traslato orizzontalmente
di m 1.80.
Alla domanda si è opposto il vicino
__________, obiettando in sostanza che la sopraelevazione in contiguità non
poteva essere realizzata senza il suo consenso. In difetto di quest'ultimo, l'intervento
disattendeva la distanza di m 3.50 prescritta dall'art. 45 cpv. 6 NAPR verso il
confine comune.
Il 6 giugno 2002 il municipio ha rilasciato
la licenza edilizia, respingendo l'opposizione.
C. Il 1.
ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la provvedimento, respingendo
il ricorso contro di esso inoltrato dall'opponente. Il Governo ha in sostanza
ritenuto che gli edifici costruiti in contiguità rappresentassero un'unica
costruzione, alla quale non sarebbero applicabili le disposizioni sulle distanze.
Il consenso dato a suo tempo all'edificazione in contiguità si estenderebbe
anche alla sopraelevazione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'insorgente contesta innanzitutto
l'interpretazione data dal municipio all'art. 18 NAPR. Questa norma esigerebbe
l'accordo del proprietario del fondo contiguo per qualsiasi tipo di intervento
e non solo per le nuove costruzioni. L’implicito consenso alla contiguità, dato
in occasione del frazionamento del fondo, non gli sarebbe quindi opponibile.
Ogni sopraelevazione richiederebbe il rispetto delle distanze dal confine.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Del medesimo avviso è il beneficiario della licenza, secondo il
quale la contiguità delle costruzioni esimerebbe l'ampliamento verticale
proposto dall’obbligo di rispettare le distanze dal confine. Ad identica conclusione
giunge il municipio di __________, il quale aggiunge che un edificio esistente
potrebbe comunque essere ristrutturato anche se non conforme alle distanze dal
confine, giusta l'art. 21 NAPR.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
-
Le
distanze minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono anzitutto
ad assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo
d'incendio) delle costruzioni. Le distanze da confine servono invece a
suddividere le distanze tra edifici fra i fondi confinanti. A differenza di
quelle dal confine, le distanze tra edifici sono per principio sottratte alla
libera disposizione delle parti, che non possono accordarsi per ridurle. A meno
che la legge applicabile non lo vieti esplicitamente, due proprietari di fondi
contermini possono tuttavia convenire di edificare in contiguità, sopprimendo
qualsiasi spazio intermedio, in modo da realizzare un'unica costruzione,
composta da due o più edifici, addossati l'uno all'altro, senza soluzione di
continuità (STA 19.9.2001 in re __________).
L'art. 18 NAPR di __________ permette espressamente a due proprietari di "accordarsi
a costruire in contiguità a condizione che vengano rispettate le altre prescrizioni
di zona. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia
firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione".
- Nell'evenienza
concreta, le case delle parti in lite sono state costruite come un unico
edificio, appartenente allo stesso proprietario, all'inizio degli anni
sessanta. Le case non erano tenute a rispettare alcuna distanza tra edifici,
poiché erano concepite come un unico immobile. Esse non dovevano d'altro canto
rispettare alcuna distanza dal confine, perché non esisteva alcun confine dal
quale potesse derivare l'obbligo di rispettare una simile distanza. Non
esistendo alcun confine fra le case ed appartenendo queste allo stesso
proprietario, non è evidentemente stato stipulato un accordo per edificare in
contiguità.
Il frazionamento del fondo originario in due
distinte particelle, appartenenti a due diversi proprietari, non ha modificato
la situazione di fatto preesistente. La creazione di un confine fra le case ha
tuttavia modificato il regime edilizio del fondo originario, rendendo
applicabili le disposizioni sulle distanze da confine. Il confine tracciato fra
le case ha in particolare conferito ad ogni proprietario la facoltà di esigere
il rispetto della distanza di m 3.50 dallo stesso, prescritta dall'art. 45 cpv.
6 NAPR per la zona residenziale estensiva (Re).
Questa restrizione della proprietà,
scaturita dall'istituzione di un confine, ha reso in linea di massima
inedificabile una fascia di terreno larga 7 m a cavallo del confine.
L'edificazione all’interno di questa fascia è ammessa soltanto se i proprietari
si accordano o per costruire in contiguità o per suddividere diversamente le
distanze dal confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza dal
confine mancante all’altro, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra
edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine.
Il frazionamento del fondo originario e la
conseguente formazione di un confine non ha reso inedificabile soltanto la
fascia di terreno, larga 7 m, situata a cavallo del confine ed ancora libera da
costruzioni, ma ha precluso all’edificazione anche lo spazio sovrastante gli
edifici.
Dall’esistenza di parti di costruzione
situate all’interno di questa fascia non può essere dedotto alcun accordo fra i
proprietari che abiliti uno di loro a sopraelevare, senza il consenso del
vicino, la parte di costruzione che insiste sul suo fondo ad una distanza dal
confine inferiore a quella prescritta. Di regola, gli accordi fra proprietari
di fondi contermini, volti a permettere l’edificazione in contiguità, fanno
peraltro riferimento a precisi progetti, che definiscono tanto l’estensione
orizzontale, quanto lo sviluppo verticale delle parti di costruzione previste
in contiguità. Contrariamente a quanto assume il resistente, la sentenza 21
gennaio 1997 in re Bologna di questo tribunale non giova affatto alla sua tesi
difensiva. Nella parte non pubblicata (RDAT 1997 II n. 29), tale giudizio
stabilisce in effetti che "le distanze tra edifici prescritte dalle
norme di diritto pubblico devono essere rispettate anche nello sviluppo verticale
delle costruzioni. Se sussiste contiguità soltanto ai livelli più bassi, la
parte di costruzione che si innalza in arretramento per rapporto a quella
sottostante deve dunque rispettare - verso edifici situati allo stesso livello
- le distanze minime fissate da tali norme" (consid. 2 in fine).
A torto il Consiglio di Stato ha confermato
la licenza richiamandosi all'autonomia comunale e ad un generico "spirito
delle norme che ammettono la contiguità". L'art. 18 NAPR è chiarissimo
e non necessita di interpretazione alcuna. Né riserva un margine discrezionale
all'autorità decidente. Le deduzioni dell'istanza inferiore potrebbero essere
accreditate soltanto se le disposizioni della zona Re, analogamente a quelle
dei nuclei, prevedessero in alternativa alla distanza da confine anche la
possibilità di edificare a confine, indipendentemente dal consenso del vicino.
Non verificandosi questa ipotesi, l'edificazione ad una distanza dal confine
inferiore a quella prescritta può essere ammessa soltanto con il consenso del
vicino.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la licenza edilizia impugnata ed il giudizio governativo che la conferma. La
tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 18, 21, 45 NAPR di Pura, 18, 43,
46, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 1° ottobre 2002 (n. 4669) del
Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 6 giugno 2002
rilasciata da municipio di __________a __________per la ristrutturazione e
l'ampliamento della sua casa d'abitazione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr.
1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster