Costs and remittal after annulment for lack of competence

52.2002.414Altro tribunale28 mag 2003Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court implemented a Federal Supreme Court judgment that had found the competent authority to be the veterinary office, not the hunting and fishing office, and had declared the earlier authorization void. It therefore upheld the appeal, annulled the State Council's decision, and sent the file to the Veterinary Office to decide the 17 January 2000 application for authorization to keep pheasants, after checking whether the request was still current. The court also awarded the applicant CHF 1,500 in party compensation for the cantonal proceedings before it, refused compensation for the earlier government stage because there had been no legal representation, and waived court fees and costs.

Massima Omnilex

Art. 31 PAmm; party compensation in administrative appeal proceedings where the contested decision is annulled as void or unlawful. For the purposes of costs, the declaration of nullity of an administrative decision does not lead to a different assessment than annulment. Party compensation is limited to expenses objectively necessary for proper protection of the successful party's interests and is to be assessed according to the tariff, taking account of the complexity and importance of the case, the value and scope of the matter, counsel's effort, and the parties' circumstances. No compensation is due for a prior instance where the party was unrepresented. Under Art. 28 PAmm, court fees may be waived according to the outcome.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.414

Data decisione, Autorità: 28.05.2003, TRAM

Incarto n. 52.2002.414

Lugano 28 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2001 della

__________, patr. da: avv. __________,

Contro

la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1277, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione 19 ottobre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca, in materia di autorizzazione per la tenuta di fagiani;

viste le risposte:

  • 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

  • 16 maggio 2001 del Dipartimento opere sociali, Ufficio del veterinario cantonale;

  • 31 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca;

preso atto della sentenza 16 agosto 2002 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che il 17 gennaio 2000 la __________ (__________) ha chiesto all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) l'autorizzazione alla tenuta in cattività di 50 fagiani comuni e 2 starne;

che il 19 ottobre 2000 non l'UVC, bensì l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha concesso la predetta autorizzazione, valida fino al 31 dicembre 2002;

che l'UCP ha imposto quali condizioni particolari, tra l'altro, la tenuta di un registro e l'obbligo di notifica di ogni variazione importante del numero di animali custoditi ed ha inoltre rilevato che un'eventuale richiesta di messa in libertà dei volatili non sarebbe stata accolta;

che, contestando la necessità di ottenere un'autorizzazione, le condizioni accessorie poste e il preannunciato, futuro diniego dell'autorizzazione alla messa in libertà, __________ è insorta contro la predetta risoluzione dipartimentale dinanzi al Consiglio di Stato;

che con giudizio 21 marzo 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa, nella misura in cui l'ha dichiarata ricevibile;

che il 16 ottobre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudicato governativo, respingendo il gravame presentato da __________;

che con sentenza 16 agosto 2002, le cui motivazioni sono state notificate il 17 ottobre seguente, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo interposto da __________;

che, senza esaminare le censure di merito sollevate nell'impugnativa, l'alta Corte federale ha ritenuto che materialmente competente a decidere, nello specifico caso, era l'UVC e non l'UCP, istanza peraltro ben distinta dal profilo funzionale e gerarchico;

che, di conseguenza, il Tribunale federale ha annullato la decisione 16 ottobre 2001 di questo Tribunale e dato atto della nullità della risoluzione 19 ottobre 2000 dell'UCP, rinviando gli atti a questa Corte per pronunciarsi su spese e ripetibili delle procedure cantonali;

che con scritto 12 novembre 2002, __________, adducendo che la nullità di una decisione comporta il risarcimento delle spese sostenute al riguardo dal cittadino, ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di riconoscerle un'indennità per ripetibili di fr. 5'800.--, oltre a fr. 500.-- per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato;

che, facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 23 aprile 2001 ed annullare la decisione del Consiglio di Stato;

che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento alla controparte di un'indennità che, in virtù del divieto d'arbitrio, deve essere equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 n. 72);

che la parte vincente non ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio, ma solamente delle spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi fatti valere in giudizio (cfr. RDAT II-1994 n. 12);

che, per determinare l'ammontare delle ripetibili, l'autorità amministrativa deve appoggiarsi alla TOA, valutando l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente;

che occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’impor-tanza nonché al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II-1994 n. 12);

che, posti questi principi, il fatto che una decisione anziché venir annullata sia dichiarata nulla non comporta, dal profilo in esame, conseguenze differenti;

che, in concreto, per quanto concerne le istanze cantonali, la ricorrente si è avvalsa del patrocinio di un legale unicamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che, dal profilo giuridico, le questioni sollevate dalla fattispecie non appaiono di particolare complessità ed erano del resto già state focalizzate, per lo più, in sede governativa;

che di particolare rilievo risulta pure l'importanza, in fin dei conti modesta, degli interessi materiali in gioco;

che, nella sostanza, l'esito della vertenza permane peraltro tuttora incerto;

che, valutato l'insieme delle circostanze, un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.-- (fr. 1'200.-- di onorario e fr. 300.-- di spese) relativa alla procedura dinanzi a questo tribunale appare tutto sommato adeguata;

che, d'altro canto, non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione alla precedente istanza ricorsuale, considerato come la ricorrente non fosse, in quella sede, patrocinata;

che gli atti non vanno quindi retrocessi al Governo, bensì direttamente all'UVC affinché, tratte le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale, statuisca sulla domanda di autorizzazione 17 gennaio 2000, previa verifica della sua attualità;

che, visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LCP; 6 LPDA; 38, 39, 40 OPAn; 8 LALPDA; 12 RALCC; 12 RLALPDA; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21 marzo 2001, no. 1277, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, per decisione sulla domanda di autorizzazione 17 gennaio 2000.

  1. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

  2. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

4.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

party compensationadministrative appealnullityremandcompetencecostsveterinary authorizationpheasants

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal appeal should be upheld after the Federal Supreme Court's ruling that the hunting office, not the hunting and fishing office, was competent.

Decisione estratta

The appeal had to be upheld and the government decision annulled, with the file sent back for a decision by the competent veterinary office.

Motivazione estratta

The tribunal followed the Federal Supreme Court's reasoning and limited itself to implementing that judgment without re-examining the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant was entitled to appellate costs/party compensation despite the decision being void rather than merely annulled.

Decisione estratta

A party compensation of CHF 1,500 was awarded for the cantonal proceedings before the administrative court, while no compensation was awarded for the prior government appeal because the applicant was not represented there.

Motivazione estratta

Under Art. 31 PAmm, the losing party may be ordered to pay equitable compensation. The amount is assessed according to the tariff and the complexity, importance, value, scope, counsel effort, and the parties' circumstances. A declaration of nullity does not change the compensation analysis.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged.

Decisione estratta

No court fees or costs were imposed.

Motivazione estratta

Given the outcome of the appeal, the court waived fees and costs under Art. 28 PAmm.

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