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Numero d'incarto:
52.2002.413
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.413
Lugano
7 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2002 di
contro
la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4672) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
decisione 11 luglio 2002 con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di un mese a scopo di ammonimento;
vista la risposta 22 ottobre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
ottobre 2001 __________ ha circolato in territorio di __________ (prov. di
, Italia) ad una velocità, accertata mediante apparecchio
"", di 96 km/h (già dedotto il limite di tolleranza del
5%), laddove vige il limite di 50 km/h.
La predetta infrazione è stata protocollata
dal Comando di polizia municipale di __________ mediante verbale di
contestazione, munito dell'indicazione delle vie e dei termini di ricorso
secondo la procedura italiana, sottoscritto dal conducente stesso e rimasto
incontestato. Con il medesimo rapporto all'interessato è stata inflitta una
multa di lire 635'090 (ora: Є 328), regolarmente pagata.
Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decreto 29 ottobre 2001 il Prefetto della provincia di __________ ha vietato
all'insorgente la guida di veicoli a motore in territorio italiano per la
durata di un mese.
B. Preso atto
della decisione italiana e raccolte le osservazioni del servizio di polizia
municipale del comune di __________, dando la possibilità all'insorgente di
esprimersi su tali risultanze, con risoluzione 11 luglio 2002 la Sezione della
circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________
__________ la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per
la durata di un mese, autorizzandolo a guidare ciclomotori (art. 16 cpv. 3
lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 30 cpv. 4 OAC).
C. a) Contro
la predetta pronunzia dipartimentale, __________ __________ si è aggravato
dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha contestato
gli accertamenti compiuti dalla polizia italiana, sostenendo che nel luogo
della constatazione dell'infrazione la velocità massima non è limitata a 50
km/h. A sostegno della sua tesi, il ricorrente ha versato agli atti diversa
documentazione fotografica.
b) Il 1° ottobre 2002 il Governo ha respinto
il gravame. L'Esecutivo cantonale, dopo aver rilevato che l'insorgente non
aveva impugnato presso le competenti istanze i provvedimenti di multa e di
revoca della licenza di condurre adottati in Italia, ha ritenuto che gli
argomenti ricorsuali non fossero atti a mettere in discussione gli accertamenti
di fatto compiuti in quelle sedi.
D. Contro il
menzionato giudicato governativo, __________ __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
In sostanza, egli ribadisce gli argomenti
addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale
cantonale amministrativo stabilisce perciò sul presente gravame con pieno
potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm).
-
3.1.
Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali
della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16),
sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la
decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza
di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare,
nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i
fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si
fossero prodotti sul proprio territorio.
Indipendentemente
dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 30 cpv. 4 OAC prevede
che, in caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da
parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza
deve esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole
(v. anche Pra 2002 Nr. 200, pag. 1047 segg.).
3.2. La
licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La durata della revoca della licenza di
condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di
almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- 4.1.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 217 consid.
3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi
alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia
stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione
allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove
l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli,
doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un
procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
L'alta
Corte federale ha inoltre già avuto modo di precisare che il valore pregiudiziale,
nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti effettuati in
sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati, sussiste anche se il
procedimento penale si è svolto all'estero (DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).
4.2. Nell'evenienza concreta, gli agenti
accertatori hanno redatto un verbale di contestazione dell'infrazione in esame,
controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una
multa di lire 635'090, che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo
penale. Ciò attesta inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di
prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe
potuto adire per opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale
decisione di multa.
L'insorgente non ha tuttavia interposto
ricorso avverso il verbale in questione ed ha saldato la multa inflittagli.
Questo nonostante la gravità dell'infrazione addebitatagli, per la quale poteva
senz'altro attendersi l'adozione di severe misure amministrative, sia in Italia
che in Svizzera. È notorio infatti che gravi violazioni di norme della circolazione
commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è
instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a
provvedimenti anche in Svizzera (RDAT I-2002, n. 62 ad 4.3.).
Tanto più che l'interessato è già stato
oggetto di un provvedimento amministrativo. Il 7 dicembre 1990 egli era stato
ammonito dalla Sezione della circolazione per aver superato, l'8 agosto
precedente a __________, un limite di velocità (100/110 km/h invece degli 80
km/h prescritti; v. estratto casellario cantonale della circolazione, agli
atti).
Alla luce della citata giurisprudenza, in
questa sede all'insorgente è quindi preclusa la possibilità di contestare i
fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti istanze
italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa. A maggior
ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto nella sua lingua
madre non lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio di __________ (cfr.
DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).
Per evidenti ragioni di unità di giudizio,
questo Tribunale si attiene dunque agli accertamenti esperiti dalla polizia
municipale di __________. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la
Sezione della circolazione non ha rimesso in discussione l'accertamento delle
autorità italiane. Essa si è limitata a richiedere alla polizia municipale di
__________ ulteriori ragguagli sull'infrazione per confermarla. Non ha
proceduto a un riesame della fattispecie.
Abbondanzialmente si rileva comunque che i
dubbi avanzati dal ricorrente in punto alla mancanza di un segnale indicante il
limite di velocità massima non potrebbero in ogni caso mutare la sostanza dei
fatti. Come ha ribadito il Consiglio di Stato, su tutte le strade d'ingresso al
centro abitato della frazione di __________ è posto il cartello "inizio
centro abitato". Tale segnale ha anche valore di limite di velocità di 50
km/h all'interno delle località giusta l'art. 131 cifra 4 del Regolamento di
esecuzione del codice italiano della strada (risoluzione impugnata ad 6, pag.
4). Va pure rilevato che il ricorrente risiede a pochi chilometri dal confine e
conosce perfettamente la zona in cui è stata rilevata l'infrazione. Egli non
pretende nemmeno di ignorare la segnaletica stradale italiana.
- 5.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, all'interno delle
località un superamento di 25 o più km/h della velocità massima generale
consentita di 50 km/h configura un caso grave, che comporta obbligatoriamente
la revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr,
senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (cfr. DTF 126 II 202
consid. 1a, 196 consid. 2a; 124 II 475 consid. 2a, 259 consid. 2, 97 consid.
2b).
5.2. In concreto, gli accertamenti di
polizia attestano un superamento della velocità massima consentita di ben 46
km/h.
L'insorgente ha quindi gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione. Ne consegue che la revoca della sua licenza di
condurre è inevitabile.
5.3. Tenuto segnatamente conto dell'entità
dell'infrazione commessa e della gravità della colpa effettiva, la durata di un
mese del provvedimento di revoca nei confronti di __________ risulta immune da
violazioni del diritto.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 2 e 3 Conv. europea sugli
effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a
motore; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 30 cpv. 4, 33 cpv. 2 OAC;
10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
a __________, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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