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Numero d'incarto:
52.2002.409
Data decisione, Autorità:
16.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.409
Lugano
16 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 24 settembre 2002 (n. 4553) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente,
agente per sé nonché per il marito __________ e il figlio __________, avverso
la decisione 8 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la cittadina dominicana __________
(1969) è entrata la prima volta in Svizzera negli anni '80 tramite permessi di
soggiorno di breve durata per lavorare come artista in diversi locali notturni;
che nel 1991 la ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora ex art. 13 lett. b OLS, in seguito regolarmente rinnovato
fino al 30 aprile 2000, "in attesa di trovare un posto di lavoro
confacente al suo stato di salute";
che il __________ __________ si è sposata a
Paradiso con il connazionale __________ (1965);
che dalla loro unione l'11 dicembre 1995 è
nata __________;
che marito e figlia della ricorrente sono
anch'essi al beneficio di un permesso di dimora con ultima scadenza fissata per
il 30 aprile 2000;
che dopo vicissitudini che non occorre qui
evocare, con decisioni 12 e 18 ottobre 1999 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo dei
permessi di dimora ai membri della famiglia __________ in quanto erano stati a
carico dell'assistenza pubblica fino al giugno precedente, contraendo un debito
complessivo di fr. 167'000.–, e non vi erano elementi per ritenere che
potessero rimborsare tale somma;
che la decisione, confermata dal Consiglio
di Stato il 5 settembre 2000, è cresciuta in giudicato;
che il 13 dicembre 2000, gli interessati
hanno chiesto sia alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione sia al
Consiglio di Stato di riconsiderare il caso;
che con decisione 9 gennaio 2001, il Governo
ha trattato l'atto come istanza di revisione e l'ha respinta nella misura in
cui era ricevibile;
che tale pronunzia è stata confermata dal
Tribunale federale il 18 agosto 2001, il quale rilevato in particolare che il
riesame del caso spettava al dipartimento;
che il 6 febbraio 2002 __________,
__________ e __________ hanno chiesto al dipartimento di decidere la loro
istanza presentata il 13 dicembre 2000;
che, con decisione 8 marzo 2002, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame,
rilevando che i fatti addotti (peggioramento dello stato di salute della
ricorrente e disponibilità degli interessati a rimborsare il debito
assistenziale contratto) non erano nuovi;
che con giudizio 24 settembre 2002, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ribadendo in sostanza
gli argomenti esposti dal dipartimento e indicando alla cifra 3 del dispositivo
che la decisione era definitiva;
che contro la predetta risoluzione
governativa __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo di un
permesso di dimora per sé, per il marito __________ e la figlia __________;
che in via del tutto subordinata, chiede di
essere sentita e di allestire una perizia medica sul suo stato di salute;
che, riassunti i fatti salienti, la
ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a decidere il gravame in
quanto verte su una decisione di rimpatrio e, nel merito, che le proprie
condizioni di salute e la situazione finanziaria della famiglia sono sensibilmente
mutate dopo le decisioni dipartimentali del 12 e 18 ottobre 1999;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, se necessario, in seguito;
che, per completezza d'esposizione, va detto
che, contro la decisione del Consiglio di Stato del 24 settembre 2002,
l'insorgente ha pure interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale che, con decisione 7 novembre 2002, 2P.240/2002, lo ha respinto nella
misura in cui era ammissibile;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare
nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la
propria competenza;
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami
inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella
misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett.
a LALPS), rimedio non esperibile invece in caso di rilascio o rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che contrariamente a quanto assume la
ricorrente, il 12 e 18 ottobre 1999 il dipartimento non ha deciso di
rimpatriarla insieme al marito e alla figlia, ma si è limitato a non rinnovare
loro il permesso di dimora di cui beneficiavano a quel momento;
che gli interessati non possono prevalersi
di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione
internazionale o di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Dominicana, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un
permesso di soggiorno;
che sulla scorta di quanto precede il
ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale
cantonale amministrativo a decidere la vertenza;
che in questo senso si è pure pronunciato il
Tribunale federale con decisione 7 novembre 2002, 2P.240/2002 consid. 1,
relativa al caso in esame;
che tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Tasse e
spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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