Jurisdiction over vehicle tax exemption appeal

52.2002.408Altro tribunale9 dic 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Franco __________ challenged the refusal to grant him exemption from motor vehicle tax. The Sezione della circolazione and then the Consiglio di Stato rejected his request. The Administrative Court held that no provision of law made such a decision appealable to it; the erroneous indication of remedies by the lower authority could not establish jurisdiction. The appeal was therefore inadmissible. The court added, obiter, that the claim would fail on the merits because the appellant did not qualify for sickness-insurance subsidies. No court fees were charged because of the incorrect remedy instructions.

Massima Omnilex

Art. 3, 55 and 60 PAmm; appealability of a cantonal decision is governed by an enumerative system and not by a general clause. Only decisions expressly declared appealable by statute may be brought before the Administrative Court. An incorrect indication of remedies cannot confer jurisdiction lacking ex lege (consid. 1). Where the court lacks material competence, the appeal is inadmissible; any subsidiary merits assessment remains without dispositive effect (consid. 2). In such circumstances, and in view of misleading remedy instructions, judicial fees may be waived.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.408

Data decisione, Autorità: 09.12.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.408

Lugano 9 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2002 di

__________,

contro

la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4674) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;

vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 luglio 2002 Franco __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerato dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, sostenendo di essere infermo e di vivere in modeste condizioni finanziarie;

che con decisione 23 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di esonero perché il reddito determinante dell'interessato non superava i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

che la decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;

che con giudizio 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;

che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non adempisse il requisito della modesta condizione finanziaria per i motivi addotti dal dipartimento;

che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;

che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore;

che il ricorrente, dopo aver indicato che beneficiava dell'esonero del tributo da una decina d'anni, sostiene di vivere attualmente con fr. 1'500.– al mese e di non poter fare a meno dell'automobile per spostarsi;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);

che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);

che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;

che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;

che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo Tribunale;

che anche se fosse data la competenza di questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in quanto il ricorrente non è al beneficio dei sussidi della cassa malati;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

motor vehicle taxexemptionfinancial hardshipappeal admissibilitymaterial jurisdictionenumerative appeal systemremedy instructionscourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the State Council's decision on motor vehicle tax exemption was admissible before the Administrative Court.

Decisione estratta

No statutory provision allowed an appeal to the Administrative Court in this type of exemption case; the court lacked material jurisdiction.

Motivazione estratta

Under the enumerative appeal system, only decisions expressly made appealable by law may be challenged. An incorrect indication of remedies cannot create jurisdiction.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant met the financial hardship requirement for tax exemption.

Decisione estratta

The court stated that, even if it had jurisdiction, the appeal would fail on the merits because the applicant was not receiving health insurance subsidies.

Motivazione estratta

The respondent authorities could rely on the applicable financial threshold linked to entitlement to sickness-insurance subsidies, which the applicant did not satisfy.

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