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Numero d'incarto:
52.2002.391
Data decisione, Autorità:
26.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.391
Lugano
26 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2002 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
contro
la decisione 18 settembre 2002 (n. 4396) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso una
variante del piano regolatore di __________ adottata dall'assemblea comunale
nella seduta del 11 marzo 2002;
viste le risposte:
-
15 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
25 ottobre 2002 della
presidente dell'assemblea comunale __________;
-
8 novembre 2002 del
comune di __________;
preso atto della replica 17
dicembre 2002 e delle dupliche:
-
8 gennaio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
9 gennaio 2003 della
presidente dell'assemblea comunale __________;
-
15 gennaio 2003 del
comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 10 marzo 1994 il Tribunale della pianificazione del territorio ha
accolto il ricorso di __________ contro l'approvazione del PR di __________ ed
ha rinviato l'incarto al Consiglio di Stato per il riesame dell'azzonamento di
alcuni mappali in considerazione della nuova legge forestale e della tutela del
paesaggio.
B. Il 26
novembre 2001 il municipio di __________ ha indetto una serata informativa per
illustrare alla popolazione le varianti di PR elaborate in ossequio alla
sentenza summenzionata e per invitare i cittadini a formulare osservazioni. Il
18 gennaio 2002 esso ha poi licenziato il messaggio no. 17 inerente
all'adozione di alcune varianti di PR.
Dal 22
febbraio 2002 è stata esposta all'albo comunale la convocazione dell'assemblea
straordinaria prevista per l'11 marzo 2002. L'avviso è pure stato distribuito a
tutti i fuochi del comune a mezzo posta il 25 febbraio 2002.
C. L'11 marzo
2002 il legislativo comunale ha approvato con 10 voti favorevoli ed uno
contrario le varianti di PR proposte. In applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOC
la presidente dell'assemblea comunale ha pubblicato la relativa deliberazione
all'albo comunale dal 15 marzo 2002.
D. Con
decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
gravame di __________ avverso la summenzionata risoluzione nella misura in cui
erano sollevate censure di violazione della LALPT. Trattandosi di un ricorso
inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, il Governo le ha considerate
premature. Le ulteriori contestazioni mosse dall'insorgente sono invece state
respinte, siccome infondate. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il comune
avesse applicato correttamente la procedura prescritta dalla LOC per l'adozione
delle varianti di PR per giungere alla deliberazione del legislativo.
E. Contro tale
risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento.
Lamentata
una violazione della procedura stabilita dagli art. 32 e 33 LALPT volta
all'informazione ed al coinvolgimento della popolazione e dell'autorità
cantonale, in particolare della Commissione monumenti storici, a dire del
ricorrente le varianti adottate sarebbero anche contrarie alle indicazioni date
dal TPT nella decisione 10 marzo 1994.
F. Il
Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della
risoluzione impugnata. La presidente dell'assemblea comunale ha chiesto la
reiezione del gravame.
Il
municipio ha domandato di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto volto a
censurare violazioni della LALPT, di ordine procedurale o materiale; per il
resto ha rilevato che la popolazione ed il ricorrente sono stati informati
compiutamente in merito alle varianti di PR.
G. In replica
l'insorgente ha sottolineato che le domande da lui poste nel corso dell'assemblea
comunale sono state evase in modo superficiale e in parte contrariamente al
vero. Il voto che ne è scaturito sarebbe pertanto stato influenzato dalle carenti
e a tratti false informazioni ricevute. Ha inoltre censurato il fatto che non
erano a disposizioni la relazione tecnica e le NAPR.
H. In duplica
il Consiglio di Stato e la presidente dell'assemblea comunale hanno riconfermato
le proprie precedenti conclusioni. Secondo il municipio l'insorgente avrebbe
fatto valere solo censure di carattere pianificatorio e dunque irricevibili in
questa sede. Ha inoltre contestato che siano state date risposte incomplete o
inveritiere o che sia in qualche modo stato menomato l'esercizio dei diritti
d'informazione e di partecipazione dei cittadini. L'Esecutivo comunale ha
sostenuto che nel corso dell'assemblea comunale erano a disposizione dei
cittadini svariate copie delle NAPR.
Considerato, in
diritto
-
Prima di
entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
è quindi regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale
(Rep. 1968, pag. 204 consid. 3).
-
Giusta
l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso
al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, salvo che la legge non disponga altrimenti. L'impugnabilità di
tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in
seconda istanza, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ha valore di
principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa
regola per le materie da esse trattate.
2.1.
Secondo l'art. 41 cpv. 1 LOC, il presidente pubblica all'albo comunale, entro
cinque giorni, le risoluzioni dell'assemblea comunale con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso. Per quanto concerne specificatamente il PR,
l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente
alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta
giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi
comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv.
3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata dal presidente del legislativo
immediatamente dopo la deliberazione, è volta a permettere l'esercizio del
diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo
successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazioni della LOC, ma in particolare
della procedura prescritta da quest'ultima per giungere alla deliberazione
dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da
parte del municipio preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini
di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere
l'impugnazione del contenuto del PR innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed
al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente (art. 35
cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e
deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle
disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3;
STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di Giornico e, quando il PR era
regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di
Locarno e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di
Airolo, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre A. Scolari, Commentario,
2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la
precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979
n. 5).
2.2. Nel
caso concreto, il ricorrente è insorto al Consiglio di Stato in occasione della
prima pubblicazione della deliberazione con cui l'assemblea comunale di
__________ ha adottato la variante di PR in discussione. Le censure proposte nell'atto
ricorsuale concernono però prevalentemente presunte violazioni della procedura
prescritta dalla LALPT: il ricorrente si duole infatti della mancata
informazione delle popolazione e dell'autorità cantonale ai sensi degli art. 32
e 33 LALPT e sostiene che le varianti adottate sarebbero contrarie a quanto
indicato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella sentenza 10
marzo 1994.
Trattandosi
di contestazioni relative al PR che concernono la LALPT, il ricorso per tali
censure innanzi a questo tribunale si appalesa irricevibile per difetto di competenza
(art. 2 PAmm).
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è invece data per quanto
concerne le contestazioni sollevate in merito alla LOC. Entro questi limiti il
ricorso è quindi ricevibile e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18
PAmm), le prove di cui è chiesta l'assunzione non essendo suscettibili, per i
motivi che seguiranno, di procurare a questo tribunale ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio. In particolare, secondo l'insorgente la deliberazione
dell'assemblea comunale sarebbe stata influenzata dalle risposte evasive ed in
parte inveritiere fornite dal municipio, come pure per il fatto che in sala non
erano a disposizione le NAPR.
Dal
verbale dell'assemblea comunale straordinaria, tenutasi l'11 marzo 2002,
risulta che dopo aver letto il messaggio municipale la presidente ha messo in
discussione e votazione separatamente gli oggetti dell'ordine del giorno:
dapprima il piano del paesaggio, poi il piano delle zone, degli edifici e delle
attrezzature d'interesse pubblico, quello del traffico ed infine le singole
norme delle NAPR. Il verbale riporta pure i diversi interventi effettuati dal
ricorrente stesso come pure da un altro cittadino. In alcuni casi è stato
verbalizzato unicamente che la domanda era stata evasa, in altri è pure stato
annotato il contenuto delle risposte date. Al termine dell'assemblea la segretaria
ha dato lettura del verbale, che è stato approvato all'unanimità, con 11 voti
favorevoli, nessun astenuto o contrario. Anche il ricorrente l'ha pertanto
approvato. Ha quindi condiviso l'accertamento che le domande poste erano state
evase. Ora, se ciò non era il caso, avrebbe dovuto rilevarlo immediatamente.
Rimanendo passivo, si è invece precluso il diritto di contestare in sede di
ricorso la sufficienza e la fedefacenza delle risposte ottenute.
Sulla
scorta delle prove in atti, si deve pertanto escludere che il voto assembleare
sia stato in qualche modo influenzato da asserzioni incomplete o inveritiere
del municipio.
Uguale conclusione
s'impone in merito all'ulteriore censura ricorsuale, secondo la quale nel corso
dell'assemblea comunale non erano a disposizione dei cittadini le NAPR, ciò che
avrebbe influenzato il voto dei cittadini. Tale documento era ottenibile presso
la cancelleria comunale nei giorni precedenti l'assemblea, tant'è che il ricorrente
stesso le ha potute visionare ed ha potuto riceverne una copia. Inoltre nel
corso dell'assemblea ogni singolo articolo modificato della NAPR è stato letto
ad alta voce e dunque portato a conoscenza degli aventi diritto di voto (cfr.
verbale in atti). Se l'insorgente, che aveva già avuto modo di consultare la
nuova normativa, avesse ritenuto che la mancanza di una copia delle stesse
avesse in qualche modo influenzato il voto assembleare avrebbe dovuto chiedere
che ciò fosse annotato a verbale.
- Sulla
scorta di tali considerazioni, il ricorso è respinto, per quanto ricevibile. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28
PAmm). L'insorgente rifonderà al comune di Carabietta un'indennità a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 74, 208, 209 LOC; 38 LALPT; 2, 3,
4, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente,
il quale rifonderà al comune di __________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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