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Numero d'incarto:
52.2002.39
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00039
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2002 di
contro
la decisione 7 gennaio 2002, n. 74, del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 29 agosto 2001, rilasciata dal municipio di __________ a
__________, per la costruzione di un fabbricato ad uso deposito sulla part.
no. __________ RF;
viste le risposte:
-
5 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato:
-
7 febbraio 2002 di
__________;
-
12 febbraio 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
giugno 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un prefabbricato da adibire a deposito nella zona R4 - semi-intensiva
(part. no. __________ RF). Il manufatto, di 48,5 mq di superficie e di 2,5 ml
di altezza, verrebbe destinato al ricovero degli attrezzi necessari alla coltivazione
della vigna e all'apicoltura, attività svolte a titolo accessorio dal figlio dell'istante
in licenza.
Alla
domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario, a titolo individuale o in
comunione ereditaria, di fondi contermini, contestando l'intervento dal profilo
estetico e della conformità di zona.
Raccolto
il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 29 agosto 2001 il municipio
ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta.
B. Con
giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il
deposito non si ponga in contrasto con la funzione mista assegnata alla zona di
utilizzazione e che non configuri neppure gli estremi di un intervento deturpante.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza edilizia.
Riproponendo
le censure sollevate senza successo davanti alle istanze precedenti,
l'insorgente qualifica il deposito quale costruzione a destinazione agricola,
siccome al servizio di un'attività non semplicemente accessoria, considerata
l'ingente produzione annua di miele. L'edificio risulterebbe pertanto
incompatibile con la destinazione residenziale della zona. Lo stesso avrebbe
poi dimensioni eccessive e provocherebbe un degrado estetico e paesaggistico.
Da ultimo, il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito,
avendo le autorità inferiori esperito un'istruttoria giudicata insufficiente.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono __________ e il municipio di __________,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione dell'insorgente, proprietario di fondi vicini a quello
dedotto in edificazione e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
Pamm). La situazione dei luoghi e le fattezze del progettato deposito emergono
chiaramente dalle tavole processuali, al pari dell'entità dell'attività di
apicoltura svolta dal figlio del resistente, documentata dalle dichiarazioni
fiscali prodotte a richiesta del Consiglio di Stato. Le prove genericamente
postulate, così come gli interrogatori formali e l'esperimento di un sopralluogo,
non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di fatto, rilevanti per il giudizio.
Per gli
stessi motivi, va respinta l'eccezione di violazione del diritto di essere
sentito sollevata dal ricorrente. L'istruttoria esperita dal Governo e la
valutazione anticipata negativa operata in punto alla concludenza delle
ulteriori prove richieste, resistono in effetti alle critiche dell'insorgente.
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT,
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti
la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla
zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione
di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità
pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT II-1994 N. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art.
22, N. 70 s.; Scolari, Commentario, II. ed., N. 472).
2.2. L'attività edilizia nella zona R4 -
semi-intensiva di __________, in cui è compresa la part. no. __________ RF, è
disciplinata dall'art. 35 NAPR che stabilisce: "la zona R4 è di
principio destinata alla residenza; sono tuttavia pure ammesse destinazioni
commerciali e amministrative, ad esclusione quindi delle attività artigianali
moleste e di quelle industriali."
Con tutta evidenza, la funzione assegnata
alla zona R4 non è puramente residenziale, bensì mista, dal momento che vi sono
ammessi insediamenti di natura eterogenea. Accanto alle abitazioni, è infatti
possibile insediarvi edifici commerciali, amministrativi o artigianali, questi
ultimi a condizione che non ingenerino immissioni moleste, ossia ripercussioni
non solo occasionali, incompatibili per intensità e durata con la funzione
residenziale.
- 3.1. Nelle
concrete evenienze, il controverso deposito verrebbe realizzato con pannelli
coibentanti rivestiti di lamiera zincata preverniciata e le sue dimensioni (ml
7,5 x 6,5) corrisponderebbero all'incirca a quelle di un'autorimessa per tre
veicoli. Esso servirebbe a ricoverare in modo adeguato gli attrezzi agricoli,
ora depositati in altre strutture inidonee presenti sul fondo. Gli utensili
vengono utilizzati per la coltivazione del vigneto insistente in loco - il
mappale, di 1444 mq, è edificato in misura inferiore al 10% - e per l'esercizio
dell'attività di apicoltore svolta dal figlio dell'istante in licenza, le cui
arnie non si trovano comunque su detto sedime. A tale riguardo, gli accertamenti
fiscali esperiti dal Consiglio di Stato attestano un reddito dichiarato, derivante
dall'apicoltura, che, seppur in crescendo, è comunque ancora inferiore a fr.
5'000.-- annui. Il numero di arnie possedute ammonta, stando agli ultimi dati,
a 80 unità, per un valore di fr. 6'400.--. Quanto al tempo dedicato
all'apicoltura, va rilevato che il figlio del resistente ha un'occupazione
professionale a tempo pieno quale autista, con sede di lavoro a __________.
3.2. Contrariamente a quanto pretende
l'insorgente, l'attività dell'apicoltura, a cui sarebbe asservito il deposito,
riveste carattere eminentemente accessorio, di occupazione del tempo libero, essenzialmente
per diletto. Lo si evince sia dal modesto profitto conseguito, sia dal limitato
tempo che, per esigenze professionali, vi può venir consacrato.
Per tale ragione, il magazzino non adempie i
requisiti posti alla conformità funzionale in zona agricola, già di principio
esclusa, giusta l'art. 34 cpv. 5 OPT, per gli edifici connessi all'esercizio
dell'agricoltura a titolo ricreativo.
D'altra parte, la questione a sapere se la
costruzione potrebbe venir autorizzata in una zona a destinazione unicamente
residenziale può rimanere indecisa, stante la natura mista del comparto in cui
verrebbe ad insistere. Si rammenta comunque che la vocazione residenziale non
esclude a priori la possibilità di insediare manufatti ad uso non abitativo, ma
destinati ad altre attività, purché concorrano al soddisfacimento di esigenze
tipiche di tale funzione, come l'occupazione del tempo libero, risultino subordinati
ad essa e siano commisurati alle esigenze della popolazione locale (cfr. RDAT
II-1997, N. 26, I-1995 N. 33; II-1994 N. 56; Scolari, op. cit., N. 475).
In ogni caso, il fabbricato può senza dubbio
trovare collocazione nella zona mista retta dall'art. 35 NAPR. In effetti, esso
non rientra certo nelle categorie degli edifici industriali o artigianali molesti,
gli unici, in pratica, esclusi nell'area in questione. Può invero essere
assimilato, di per sé, ad uno stabilimento artigianale. La zona artigianale si
caratterizza infatti per attività incentrate sulla produzione di beni su
piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali
(cfr. RDAT II-1994, N. 56; Scolari, op. cit., N. 484). In tali zone sono
ammissibili non solo attività del settore secondario, ma anche di quello
primario, esercitate con carattere artigianale (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 519 e 521). Tuttavia
le ripercussioni provocate da tale edificio non possono venir qualificate di
moleste, nel senso dianzi descritto (cfr. consid. 2.2.). In effetti, la sola
presenza di un deposito per gli attrezzi, utilizzato in relazione ad
un'attività a carattere accessorio, svolta principalmente altrove, non è
suscettibile di ingenerare immissioni sgradevoli per il vicinato, a tal punto
da essere durevolmente incompatibili con la vocazione abitativa.
Ne consegue dunque, in conclusione, che il
controverso fabbricato risulta conforme alla zona a destinazione mista in cui
verrebbe edificato.
- L'insorgente
censura pure l'inserimento dal profilo estetico del progettato edificio
nell'ambiente circostante.
Il fondo interessato dalla costruzione si
trova in un comparto posto sotto protezione ai sensi del Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali (DLBN) e del relativo regolamento
(RBN). Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi ed i panorami pittoreschi
non devono essere deturpati. Come esaurientemente illustrato dal Consiglio di
Stato, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole
sul quadro del paesaggio. Il contrasto con le preesistenze deve essere significativo
ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di particolare sensibilità
estetica o di speciale indirizzo artistico.
Nel caso di specie, la Commissione delle
bellezze naturali e del paesaggio (CBN), autorità preposta a preavvisare
l'intervento dal punto di vista estetico, ha ritenuto che la costruzione si
inserisca adeguatamente nel contesto della zona. Tale valutazione non appare
invero insostenibile. Per dimensioni, colore e materiali impiegati (cfr.
consid. 3.1.), il manufatto non ha alcunché di stravagante, indecoroso o
sproporzionato, né è suscettibile di alterare gli equilibri del paesaggio. Al
contrario, le fattezze della costruzione sono assai comuni per edifici ad
identica destinazione.
Non procedendo da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che il DLBN conferisce all'autorità decidente, la
valutazione estetica dell'intervento operata dalla CBN regge perfettamente alle
generiche critiche sollevate dall'insorgente.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il giudizio impugnato va quindi confermato,
siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e
le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 35 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, il quale rifonderà a
__________ fr. 1'200.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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