AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.385
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.385
Lugano
6 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 18 settembre 2002 (n. 4428) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la decisione 6 agosto 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi
e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito
a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ (1941), cittadina italiana, è entrata la prima volta in Svizzera nel
1964 per lavorarvi, ottenendo dapprima un permesso di dimora e in seguito di domicilio.
Nel 1982, essa è tornata in Italia.
Il 10 gennaio 1985, la ricorrente è giunta
nuovamente nel nostro Paese, beneficiando di un permesso di soggiorno. Essa ha
vissuto presso la madre, la quale nel 1978 era divenuta cittadina elvetica per
naturalizzazione. Il 10 gennaio 1990, l'interessata ha ottenuto
un'autorizzazione di domicilio.
b) Con decisione 4 agosto 1998 la Sezione
degli stranieri (ora dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________,
perché non soggiornava in Svizzera da oltre sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c
LDDS). Il 19 gennaio 1999, su richiesta della ricorrente, il dipartimento le ha
ripristinato il permesso di domicilio per motivi che non è necessario esporre
in questa sede.
B. Il 23
agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha chiesto alla Polizia
cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare se
____________________ risiedesse effettivamente in Svizzera presso l'appartamento
di via __________ a Lugano.
Dando seguito a tale richiesta, il 12 luglio
2002 il Sgt. __________ ha trasmesso al dipartimento il seguente rapporto:
"Il
sottoscritto, dal 23.08.2001 giorno della vostra richiesta accertamenti
al mese di giugno 2002, ha effettuato svariati controlli a Lugano via
__________, domicilio della __________. La stessa non è mai stata rintracciata.
La bucalettere era sempre stracolma di giornali, réclame e corrispondenza varia,
e questo per mesi e mesi, a giustificare che la straniera non era mai presente
a Lugano. Tramite i responsabili del negozio , sito al
pianterreno dello stesso stabile, veniva confermato che la __________ non è mai
presente a Lugano, e questo da molti anni, e che l'appartamento mansardato a
lei in affitto, attualmente e da diverso tempo, è da considerarsi inabitabile a
seguito dei lavori di riattazione in corso. Inoltre davano il recapito telefonico
() di __________ (Massa Carrara) dove praticamente la __________
vive regolarmente dall'anno 1995. Il 19.06.2002, telefonicamente veniva
rintracciata la __________ nella residenza di __________ (I), e convocata a
questi uffici per il mese di luglio corrente anno. Si è presentata in
data 08.07.2002, dove veniva assunta a verbale d'interrogatorio.
A verbale
d'interrogatorio ha dichiarato e confermato più volte, dopo alcune reticenze (a
dire il vero poche) che in pratica dall'anno 1995 a tutt'oggi, ha
soggiornato regolarmente a __________ - fraz. di __________ (I), e le sue saltuarie
presenze a Lugano sono state di al massimo 2 mesi sull'arco di ogni anno. Come
scusante, per la sua lunga assenza dalla Svizzera e segnatamente dall'appartamento
di Lugano via __________ (di fatto, divenuto indirizzo fittizio e di comodo,
per non farsi revocare il permesso di domicilio "C") ha menzionato
che nell'anno 1995, da uno zio ha ereditato una casa nel comune di
__________, e per convalidare l'eredità, la casa deve essere abitata permanentemente
(particolare non verificato). In caso contrario, alcuni parenti pure
pretendenti all'eredità della casa, potrebbero aggiudicarsela, al termine della
causa civile in corso, che dura da circa 5 anni. Per ulteriori particolari, si
fa capo al verbale d'interrogatorio allegato".
Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 6 agosto 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, per aver risieduto
per oltre sei mesi all'estero.
C. Con
giudizio 18 settembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in sostanza rilevato che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo in Italia, segnatamente a
__________, per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS e che non permettevano di sovvertire tale conclusione i brevi soggiorni
trascorsi in Ticino e i motivi che avevano portato l'interessata ad assentarsi
dalla Svizzera.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che sussistano i presupposti legali
per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio, in quanto gli accertamenti
effettuati dalla polizia non corrisponderebbero alla realtà.
Afferma che dinnanzi all'inquirente era
confusa e intimidita e che non era stata in grado di leggere e controllare i
propri verbali, perché i suoi interrogatori si erano protratti oltre gli orari
di ufficio.
Sostiene di essersi assentata
occasionalmente dal territorio elvetico. Per dimostrare che ha sempre
soggiornato in Ticino, versa agli atti diversi estratti di fatture commerciali
e mediche.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se
necessario, in seguito.
Anche il Dipartimento delle istituzioni
propone di respingere il gravame, senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca
di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG)
o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des
étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Va in
primo luogo rilevato che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene nessuna disposizione
in merito alla decadenza del permesso di domicilio per prolungato soggiorno
all'estero, la quale continua a essere retta dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS
(art. 1 lett. a LDDS).
-
3.1.
L'art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato
di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS
0.142.114.541.3) stabilisce che il domicilio degli italiani in Svizzera cessa
quand'essi hanno dimorato effettivamente durante sei mesi all'estero.
"Dimorare" in questo contesto significa "abitare" (RDAT
II-2000, n. 63 consid. 4c).
3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il
permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la
propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei
mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è
presentata prima della scadenza dei sei mesi.
La residenza effettiva è stabilita mediante
criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120
Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al
trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva
il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di
considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile,
e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica
della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c;
112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.).
- 4.1.
Interrogata l'8 luglio 2002 dalla Polizia cantonale, __________ ha - tra
l'altro - dichiarato:
"(…) A
seguito del decesso della madre, il contratto d'affitto dell'appartamento di
Lugano via __________ è stato trasferito a mio nome, ed attualmente sono io che
pago l'affitto di fr. 350.– mensili. Devo dire che uno zio non sposato
(fratello di mia madre), nell'anno 1995 ha lasciato in eredità a mia
sorella __________ ed io una casa sita nel comune di __________ (Massa
Carrara). A seguito di questa eredità da circa 5 anni vi è in corso una
causa civile, per l'acquisizione definitiva rispetto ad altri parenti. Per
questo motivo, questa casa deve essere regolarmente abitata, altrimenti si
perdono i diritti all'eredità. Mia sorella __________, che a __________
vive con una zia, saltuariamente risiede nella casa di 54029 - Patigno, per i
motivi di cui sopra.
Pure io, per gli
stessi motivi, dall'anno 1995 a tutt'oggi, vivo praticamente quasi
sempre nella casa di __________ (I). Confermo che dal 1995 fino al 2001,
le mie presenze annuali a Lugano si limitano al massimo a due mesi per ogni
anno. Dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, praticamente sono venuta in
Svizzera, unitamente alla sorella, tre volte, la prima nel mese di novembre
2001, la seconda nel mese di febbraio 2002 e l'ultima volta ad
inizio luglio 2002.
I motivi per cui
devo vivere a __________ è per non perdere la casa in eredità. Ho sempre affittato
l'appartamento di Lugano __________, per il fatto che è sempre stato mio
desiderio ritornarci per vivere regolarmente tutto l'anno, quando la causa
civile per la casa di __________ sarà conclusa definitivamente, vale a dire che
per diritto, la casa viene assegnata definitivamente a me e mia sorella
. Come recapito in Italia rimane quello di __________ -
frazione di __________ (). Recapito in Svizzera è quello di 6900
Lugano via __________ (tel. __________ - che attualmente è stato bloccato dalla
__________).
Prendo atto che
per aver vissuto in Svizzera dal 1995 a tutt'oggi per un periodo massimo
di due mesi per ogni anno, di fatto non ho più alcun diritto di essere
titolare del permesso di domicilio. Prendo atto che nei miei confronti
l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione proporrà l'adozione
di un provvedimento amministrativo, quale la revoca del permesso di domicilio.
Letto, confermo
e firmo".
Il giorno successivo, la ricorrente è stata
nuovamente interrogata dalla polizia, dichiarando quanto segue:
"Confermo
che dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, unitamente a mia sorella __________,
sono venuta in Svizzera in tre occasioni, come già precisato nel precedente
verbale. Le prime due volte mi sono trattenuta a Lugano per tre settimane
ogni volta. L'ultima volta è stato sabato 06.07.2002.
In merito alla
causa civile in corso a __________ con altri parenti presunti eredi, per la
casa da noi ereditata a __________ (Massa Carrara), che si trascina da anni,
devo dire che l'ultima udienza è stata il 31.05.2002. Prossimamente ed
in data 12.07.2002 vi è un'altra udienza a __________, dove dovrebbe
venir emessa una sentenza definitiva. Tengo a precisare che una volta terminata
questa causa civile è mia intenzione ritornare subito a vivere regolarmente a
Lugano via __________.
Tengo a
precisare che da quando è decessa mia madre io dalla Svizzera non ho più
percepito alcun tipo di rendita o assistenza. Per vivere faccio capo ai miei
risparmi.
Letto, confermo
e firmo".
(v. verbale
d'interrogatorio 9 luglio 2002)
4.2. Orbene, sulla scorta di queste chiare
ed inequivocabili affermazioni, si deve concludere che la ricorrente ha
effettivamente soggiornato all'estero per oltre sei mesi a partire dal 1995,
mentre la sua presenza in Svizzera era limitata a brevi soggiorni,
complessivamente circa due mesi l'anno.
Invano essa cerca ora di ritrattarle,
asserendo che la verbalizzazione l'ha intimidita o confusa. La ricorrente è
persona adulta che, dopo essere stata contattata telefonicamente il 19 giugno
2002 presso la residenza di __________ dalla Polizia cantonale, ha scelto di
presentarsi il mese successivo in gendarmeria. Non è quindi una sprovveduta. In
occasione del suo interrogatorio dell'8 luglio 2002 ha letto il verbale, l’ha
approvato e l’ha firmato. Il 9 luglio 2002 lo ha confermato, aggiungendo altre
dichiarazioni, senza minimamente eccepire la correttezza dell’interrogatorio al
quale è stata sottoposta il giorno precedente. Non le si può pertanto credere
quando pretende ora di avere ammesso fatti non corrispondenti alla realtà.
Tanto meno quando adduce che gli interrogatori sarebbero stati estenuanti in
quanto si sarebbero protratti oltre gli orari d'ufficio: il primo è durato
dalle 10.09 alle 12.00 e il secondo dalle 08.13 alle 09.50.
La sua versione dei fatti collima del resto
con gli accertamenti effettuati dal Sgt. __________ presso l'abitazione di
via__________, in particolare il mancato ritiro della corrispondenza e la
conferma dell'assenza dell'interessata da parte dei responsabili del negozio
Giglia situato al pianterreno dell'immobile, ritenuto pure che i vani locati
dalla ricorrente erano da tempo inabitabili a seguito di lavori di riattazione.
L'agente non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti
alla realtà. Se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe
passibile di sanzioni penali e amministrative.
Il fatto di aver pagato con una carta di
credito di un grande magazzino ticinese durante alcuni giorni di novembre e dicembre
1999 e di aver stabilito diverse comunicazioni tramite il proprio telefono
fisso nel corso del mese di giugno 2001 nonché gli appuntamenti del 14 dicembre
1999 e le sedute dal 5 al 7 giugno 2001 presso il suo medico dentista (v. doc.
G, H, I) non permettono in ogni caso di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente. Lo straniero mantiene infatti il proprio permesso di domicilio
unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso
del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono
sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.).
Va infine sottolineato che,
nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non vi è spazio per una
ponderazione di interessi. Determinante è sapere se lo straniero abbia
risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine.
Sono di conseguenza irrilevanti gli argomenti dell'insorgente, che ritiene sproporzionato
il provvedimento perché residente in Svizzera in pratica dal 1964 o il fatto
che la madre della ricorrente era cittadina svizzera naturalizzata.
- Così
stando le cose, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta
il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza
del permesso di domicilio rilasciato a __________.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934
concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio
1868 tra la Svizzera e l'Italia; 1a, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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