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Numero d'incarto:
52.2002.379
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.379
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull’istanza 27 settembre 2002 di
chiedente
la revisione della sentenza 11 settembre 2002 con
cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l’impugnativa
presentata dall’istante avverso la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di
Stato, che conferma la risoluzione 21 novembre 2001 del municipio di
__________ denegante la licenza in sanatoria per la posa di un box
prefabbricato e la sistemazione di un piazzale destinato all’espo-sizione di
veicoli d’occasione fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
8 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
9 ottobre 2002 di
__________;
10 ottobre 2002 del
Dipartimento del territorio;
18 ottobre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L’istante
__________ è proprietario di un fondo situato a __________ (part. n. __________
RF), fuori della zona edificabile, lungo il ciglio a valle (W) della strada
cantonale. Su questo terreno sorge un edificio destinato in parte ad abitazione
ed in parte a carrozzeria / officina meccanica. L’edificio è stato realizzato
alcuni decenni orsono ed è stato ampliato nel 1992. In quell’occasione, a N
dell’immobile, è stata autorizzata anche la costruzione di un piazzale di m 14
x 15, destinato all’esposizione di veicoli nuovi e d’occasione.
B. Da alcuni
anni la fascia di terreno, lunga circa 50 m e larga una quindicina, che si
situa lungo la strada cantonale, a N del piazzale autorizzato nel 1992, è
utilizzata per l'esposizione di veicoli d’occasione. Recentemente, su questa
parte del fondo è stato collocato un piccolo box prefabbricato (m 5.00 x 2.40 x
2.60). Il suolo è stato inoltre sistemato con la posa di un manto di asfalto
macinato.
Sollecitato
dall'autorità, il 14 maggio 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso
in sanatoria per la posa del box e per la sistemazione del terreno attuate
senza permesso.
Alla
domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed il vicino __________,
ritenendo che gli interventi non rispondessero ai requisiti dell’art. 24 LPT.
Adeguandosi
all’opposizione dell’autorità cantonale, il 21 dicembre 2001 il municipio ha
negato la licenza richiesta. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio
di Stato con giudizio 21 novembre 2001.
C. Con
sentenza 11 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta
confermato il predetto giudizio governativo, respingendo il ricorso contro di
esso inoltrato da __________.
Dopo aver
escluso che fossero dati i presupposti per il rilascio di un’autorizzazione
eccezionale fondata sull’art. 24c LPT, che tutela le situazioni legittimamente
acquisite fuori della zona edificabile, il tribunale ha in sostanza negato che
la licenza potesse essere rilasciata in applicazione dell’art. 24 LPT o
dell’art. 43 OPT.
D. Contro
questa sentenza, __________ ha inoltrato una domanda di revisione, chiedente,
in via principale, che venga accertato che la sistemazione del piazzale non è
soggetta a permesso di costruzione. In via subordinata, postula invece che la
sistemazione attuata abusivamente e la posa del box siano autorizzate
con licenza a posteriori.
Illustrata
la sua situazione personale ed elencati i permessi di costruzione che gli sono
stati rilasciati nel corso degli anni, l’istante in revisione rileva che il box
è stato posato in sostituzione di una vecchia roulotte, che fungeva da ufficio
per il commercio di veicoli. Analogamente, anche per la sistemazione del terreno
si sarebbe trattato di una semplice sostituzione del ghiaione che ricopriva il
fondo con misto granulare. Ritiene che il tribunale abbia interpretato
erroneamente la documentazione fotografica.
E. Il
Consiglio di Stato, il municipio ed il vicino opponente sollecitano il rigetto
dell’istanza senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Giusta
l’art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione, se
l’autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano
dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie.
In questo caso, l’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha
giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall’intimazione della decisione da
rivedere.
La
revisione, soggiunge l’art. 35 lett. d PAmm, è inoltre data, se l’istante, dopo
la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto
prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura
precedente. In questo caso, la domanda di revisione deve essere inoltrata
all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione.
L’istante
in revisione non ha precisato il motivo sul quale fonda la sua richiesta. Entrano
tuttavia in considerazione soltanto le due ipotesi summenzionate.
- Dagli atti
risulta che alcuni anni or sono, __________ ha installato un’esposizione di
veicoli d’occasione su una fascia di terreno situata lungo la strada cantonale
a nord del piazzale per il quale nel 1992 aveva ottenuto il permesso di cui si
è detto in narrativa. È certo che nessuna autorizzazione è stata rilasciata per
utilizzare questa porzione di terreno per l’esercizio di tale attività
commerciale. Nemmeno l’istante in revisione del resto lo pretende. Altrettanto
certo è che nessun permesso è stata rilasciato per sistemare questa porzione di
terreno mediante la posa di ghiaione destinato a fungere da sottofondo. Non
meno certo infine è che nessuna licenza edilizia è stata concessa per posarvi
una roulotte destinata a fungere da ufficio.
non è stato e non è nemmeno ora in grado di dimostrare il contrario. Le
autorizzazioni che gli sono state rilasciate sino al 1992 non concernono né questa
porzione di terreno, né l’utilizzazione che ne viene fatta.
Già per
questo motivo, non può essere rimproverato a questo tribunale di non aver
apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti per il giudizio. Nella misura in
cui l’istante sembra fondare la sua domanda sull’art. 35 lett. d PAmm, è quindi
palesemente escluso che siano date le premesse per rivedere il giudizio
impugnato. Le censure che l’istante solleva sono chiaramente di natura appellatoria.
Avrebbero dovuto semmai essere fatte valere impugnando la sentenza di questo
tribunale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Manifestamente improponibile, oltre che contraddittoria e infondata, è d'altra
parte la pretesa dell’istante di ottenere, nell’ambito di un giudizio di
revisione, l’accertamento che le opere in contestazione non soggiacciono a
permesso di costruzione. Già il semplice uso del terreno allo scopo di esporvi
i veicoli usati soggiace a permesso di costruzione. La sistemazione dello
stesso con la posa di uno strato di ghiaione rende ancor più ineludibile quest'esigenza.
Tanto
meno può essere invocato con successo il motivo di revisione di cui all’art. 35
lett. d PAmm. L’istante non ha scoperto prove decisive che non aveva potuto
produrre senza sua colpa nel pregresso procedimento. Del resto nemmeno lo
pretende.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione va quindi respinta.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 35, 36 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dell’istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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