Revision denied for alleged overlooked facts and new evidence

52.2002.379Altro tribunale8 set 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court decided on a revision request against its own earlier judgment upholding the refusal of retroactive planning permission for a prefab box and site works on land outside the building zone. The applicant argued that the box merely replaced an old caravan office and that the surface treatment was only a replacement of existing gravel. The court held that no relevant fact had been overlooked and that no decisive new fact or evidence had been shown. It also rejected the request to declare that the works did not require a permit. The revision was dismissed and CHF 800 in court costs were charged to the applicant.

Massima Omnilex

Art. 35 lit. b und d PAmm; Revision setzt voraus, dass die entscheidende Behörde erhebliche, aus den Akten ersichtliche Tatsachen infolge Versehen nicht berücksichtigt hat, oder dass nachträglich neue erhebliche Tatsachen bzw. entscheidende Beweismittel entdeckt wurden, die im früheren Verfahren ohne Verschulden nicht beigebracht werden konnten. Revisionsgründe sind eng auszulegen und dienen nicht dazu, im Rechtsmittelverfahren unterlassene appellatorische Rügen nachzuholen. Fehlt es an einem tauglichen Revisionsgrund, ist auch ein Begehren um materielle Neubeurteilung oder Feststellung im Revisionsverfahren unzulässig. Die Kosten folgen dem Unterliegerprinzip (Art. 36 PAmm).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.379

Data decisione, Autorità: 08.09.2003, TRAM

Incarto n. 52.2002.379

Lugano 8 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull’istanza 27 settembre 2002 di


chiedente

la revisione della sentenza 11 settembre 2002 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l’impugnativa presentata dall’istante avverso la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato, che conferma la risoluzione 21 novembre 2001 del municipio di __________ denegante la licenza in sanatoria per la posa di un box prefabbricato e la sistemazione di un piazzale destinato all’espo-sizione di veicoli d’occasione fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

9 ottobre 2002 di __________;

10 ottobre 2002 del Dipartimento del territorio;

18 ottobre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L’istante __________ è proprietario di un fondo situato a __________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, lungo il ciglio a valle (W) della strada cantonale. Su questo terreno sorge un edificio destinato in parte ad abitazione ed in parte a carrozzeria / officina meccanica. L’edificio è stato realizzato alcuni decenni orsono ed è stato ampliato nel 1992. In quell’occasione, a N dell’immobile, è stata autorizzata anche la costruzione di un piazzale di m 14 x 15, destinato all’esposizione di veicoli nuovi e d’occasione.

B. Da alcuni anni la fascia di terreno, lunga circa 50 m e larga una quindicina, che si situa lungo la strada cantonale, a N del piazzale autorizzato nel 1992, è utilizzata per l'esposizione di veicoli d’occasione. Recentemente, su questa parte del fondo è stato collocato un piccolo box prefabbricato (m 5.00 x 2.40 x 2.60). Il suolo è stato inoltre sistemato con la posa di un manto di asfalto macinato.

Sollecitato dall'autorità, il 14 maggio 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa del box e per la sistemazione del terreno attuate senza permesso.

Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed il vicino __________, ritenendo che gli interventi non rispondessero ai requisiti dell’art. 24 LPT.

Adeguandosi all’opposizione dell’autorità cantonale, il 21 dicembre 2001 il municipio ha negato la licenza richiesta. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 21 novembre 2001.

C. Con sentenza 11 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta confermato il predetto giudizio governativo, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.

Dopo aver escluso che fossero dati i presupposti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale fondata sull’art. 24c LPT, che tutela le situazioni legittimamente acquisite fuori della zona edificabile, il tribunale ha in sostanza negato che la licenza potesse essere rilasciata in applicazione dell’art. 24 LPT o dell’art. 43 OPT.

D. Contro questa sentenza, __________ ha inoltrato una domanda di revisione, chiedente, in via principale, che venga accertato che la sistemazione del piazzale non è soggetta a permesso di costruzione. In via subordinata, postula invece che la sistemazione attuata abusivamente e la posa del box siano autorizzate con licenza a posteriori.

Illustrata la sua situazione personale ed elencati i permessi di costruzione che gli sono stati rilasciati nel corso degli anni, l’istante in revisione rileva che il box è stato posato in sostituzione di una vecchia roulotte, che fungeva da ufficio per il commercio di veicoli. Analogamente, anche per la sistemazione del terreno si sarebbe trattato di una semplice sostituzione del ghiaione che ricopriva il fondo con misto granulare. Ritiene che il tribunale abbia interpretato erroneamente la documentazione fotografica.

E. Il Consiglio di Stato, il municipio ed il vicino opponente sollecitano il rigetto dell’istanza senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. Giusta l’art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione, se l’autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In questo caso, l’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall’intimazione della decisione da rivedere.

La revisione, soggiunge l’art. 35 lett. d PAmm, è inoltre data, se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente. In questo caso, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

L’istante in revisione non ha precisato il motivo sul quale fonda la sua richiesta. Entrano tuttavia in considerazione soltanto le due ipotesi summenzionate.

  1. Dagli atti risulta che alcuni anni or sono, __________ ha installato un’esposizione di veicoli d’occasione su una fascia di terreno situata lungo la strada cantonale a nord del piazzale per il quale nel 1992 aveva ottenuto il permesso di cui si è detto in narrativa. È certo che nessuna autorizzazione è stata rilasciata per utilizzare questa porzione di terreno per l’esercizio di tale attività commerciale. Nemmeno l’istante in revisione del resto lo pretende. Altrettanto certo è che nessun permesso è stata rilasciato per sistemare questa porzione di terreno mediante la posa di ghiaione destinato a fungere da sottofondo. Non meno certo infine è che nessuna licenza edilizia è stata concessa per posarvi una roulotte destinata a fungere da ufficio.

non è stato e non è nemmeno ora in grado di dimostrare il contrario. Le autorizzazioni che gli sono state rilasciate sino al 1992 non concernono né questa porzione di terreno, né l’utilizzazione che ne viene fatta.

Già per questo motivo, non può essere rimproverato a questo tribunale di non aver apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti per il giudizio. Nella misura in cui l’istante sembra fondare la sua domanda sull’art. 35 lett. d PAmm, è quindi palesemente escluso che siano date le premesse per rivedere il giudizio impugnato. Le censure che l’istante solleva sono chiaramente di natura appellatoria. Avrebbero dovuto semmai essere fatte valere impugnando la sentenza di questo tribunale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Manifestamente improponibile, oltre che contraddittoria e infondata, è d'altra parte la pretesa dell’istante di ottenere, nell’ambito di un giudizio di revisione, l’accertamento che le opere in contestazione non soggiacciono a permesso di costruzione. Già il semplice uso del terreno allo scopo di esporvi i veicoli usati soggiace a permesso di costruzione. La sistemazione dello stesso con la posa di uno strato di ghiaione rende ancor più ineludibile quest'esigenza.

Tanto meno può essere invocato con successo il motivo di revisione di cui all’art. 35 lett. d PAmm. L’istante non ha scoperto prove decisive che non aveva potuto produrre senza sua colpa nel pregresso procedimento. Del resto nemmeno lo pretende.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione va quindi respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’istante secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 35, 36 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dell’istante.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

revisionbuilding permitnon-buildable zonenew evidenceoverlooked factscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether revision was justified because the court overlooked relevant facts or because of contradictory provisions under Art. 35 let. b PAmm.

Decisione estratta

No. The alleged circumstances were not overlooked; the applicant failed to show any relevant fact ignored by inattention.

Motivazione estratta

The record showed no authorization for the use of the land strip, the gravel surfacing, or the office trailer. The applicant could not prove the contrary, so there was no overlooked relevant fact.

Questione giuridica chiave

Whether revision was justified on the basis of newly discovered decisive facts or evidence under Art. 35 let. d PAmm.

Decisione estratta

No. The applicant did not identify any decisive new fact or evidence that could not previously have been produced without fault.

Motivazione estratta

The objections were merely appellate in nature and should have been raised by appeal to the Federal Court, not through revision.

Questione giuridica chiave

Whether the court should declare that the works were not subject to a building permit or grant retroactive authorization.

Decisione estratta

No. Even the use of the land for displaying used vehicles required a permit, and the gravel surfacing made the permit requirement even clearer.

Motivazione estratta

The requested declaration was incompatible with the established facts and could not be obtained in revision.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

Costs of CHF 800 were charged to the applicant.

Motivazione estratta

Costs followed the losing party.

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