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Numero d'incarto:
52.2002.376
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00376
Lugano
21 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2000 della
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 14 novembre 2000 (n. 4993) con cui il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dagli eredi fu __________
avverso la licenza edilizia rilasciata il 31 agosto 2000 dal municipio di
__________ all'insorgente per la realizzazione di una stazione di base per la
telefonia mobile sul tetto dell'edificio al mapp. __________, di proprietà
delle __________;
viste le risposte:
-
12 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua;
-
14 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame
di impatto ambientale;
-
15 dicembre 2000 del municipio
di __________;
-
20 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
21 dicembre 2000 delle
__________;
-
2 gennaio 2001 della
Comunione ereditaria fu __________;
vista la replica 25 gennaio
2001 e le dupliche:
-
31 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
6 febbraio 2001 della
Comunione ereditaria fu __________;
-
6 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 febbraio 2001 delle
__________;
preso atto della sentenza 2 settembre 2002 del
Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 6
aprile 2000 la __________ (ora __________) ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di posare sei antenne per la telefonia mobile ed una cabina
per apparecchiature elettroniche sul tetto dell'edificio al sub. A del
mappale no. __________ di proprietà delle __________; le antenne sarebbero
state posate sulla sommità di un palo già esistente sul tetto dell'edificio;
che nel termine di pubblicazione la domanda
è stata avversata dagli eredi fu __________, proprietari del fondo confinante
sul quale sorge un'abitazione ad un piano; secondo il vigente PR tale edificio
potrebbe essere sopraelevato fino ad un'altezza di m 21;
che respinta l'opposizione, il 31 agosto
2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia;
che il 14 novembre 2000 il Consiglio di
Stato ha accolto il gravame presentato dagli eredi __________ ed ha annullato
la licenza edilizia; fondandosi sull'art. 3 cpv. 3 ORNI l'Esecutivo cantonale
ha ritenuto che la verifica del carico inquinante generato dall'avversato
impianto doveva essere effettuata non solo con riferimento alla situazione
esistente sul fondo contermine, ma anche tenendo conto delle possibilità edificatorie
concesse dal PR; il Governo ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento
competente per il completamento degli accertamenti e la valutazione del
rispetto dell'ORNI;
che il 9 maggio 2001 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla __________ e confermato
la decisione impugnata del Consiglio di Stato e il relativo rinvio degli atti
all'autorità dipartimentale; ha tuttavia disposto che l'esame fosse esteso
anche all'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti
dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito
alla particella n. __________;
che con sentenza 2 settembre 2002 il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato
dalla __________; l'Alta Corte federale ha ritenuto che l'autorità preposta al
rilascio della licenza edilizia deve fondarsi sull'utilizzazione di fondi ed
immobili presente al momento dell'esame della domanda; nella licenza edilizia
va indicato espressamente, se del caso menzionandovi il termine, che qualora le
riserve edilizie venissero utilizzate, il titolare dell'impianto dovrà
adattarlo allo scopo di rispettare il valore limite; eccezioni sono ammesse in
caso di edifici in rovina, progetti di ampliamento sufficientemente concreti,
domande di costruzione pendenti o particelle straordinariamente sottoutilizzate;
che pertanto il Tribunale federale ha
annullato la sentenza 9 maggio 2001 di questo tribunale;
che facendo proprie le motivazioni espresse
dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il
ricorso 5 dicembre 2000 della __________;
che ciò non comporta il rilascio della
licenza di costruzione, in quanto in ogni caso gli atti vanno ritornati al
Dipartimento del territorio affinché esamini nuovamente la conformità
dell'impianto litigioso con l'ORNI, considerando l'effetto globale provocato
dalla somma delle radiazioni emesse dal progettato impianto e di quelle
prodotte dalle antenne e parabole già montante sullo stesso traliccio, qualora
queste ultime dovessero assumere una qualche rilevanza al riguardo;
che le autorità cantonali dovranno altresì
esaminare se in concreto è data un'eccezione ai sensi della giurisprudenza
sopracitata in considerazione della modesta utilizzazione delle possibilità
edificatorie del mappale di proprietà degli eredi __________, tanto da poterlo
assimilare ad una superficie priva di costruzioni;
che visto l'esito del gravame si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm); non si
assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 38, 39 LPAmb; 1, 2, 3, 4, 13
ORNI; 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 novembre 2002 (n. 4993) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto
dell'ORNI, che dovrà comprendere pure l'esame dell'effetto globale inquinante
cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già
collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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