Mobile phone antenna permit and ORNI assessment

52.2002.376Altro tribunale21 nov 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dealt with an appeal against a State Council decision that had annulled a municipal building permit for a mobile-phone base station. After the Federal Supreme Court had set aside the court’s earlier judgment, the Administrative Court followed that ruling and allowed the appeal. It annulled the State Council decision and sent the case back for further investigation on compliance with the ORNI, including the cumulative radiation from the proposed antennas and any existing equipment on the same mast if relevant. No court fees or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 ORNI; assessment of mobile-phone antenna emissions in permit proceedings; the licensing authority must base its review on the actual use of land existing at the time of decision, without speculatively taking future building potential into account. An exception may apply only in narrowly defined situations, notably where buildings are ruinous, sufficiently concrete extension projects are pending, construction applications are already pending, or the parcel is extraordinarily underused (consid. 3). Where relevant, the cumulative effect of existing and proposed antennas on the same support structure must also be examined. Costs may be waived and no party compensation granted when the appeal succeeds (art. 28 and 31 PAmm).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.376

Data decisione, Autorità: 21.11.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00376

Lugano 21 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 dicembre 2000 della

__________, patr. da: avv. __________,

contro

la decisione 14 novembre 2000 (n. 4993) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dagli eredi fu __________ avverso la licenza edilizia rilasciata il 31 agosto 2000 dal municipio di __________ all'insorgente per la realizzazione di una stazione di base per la telefonia mobile sul tetto dell'edificio al mapp. __________, di proprietà delle __________;

viste le risposte:

  • 12 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua;

  • 14 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

  • 15 dicembre 2000 del municipio di __________;

  • 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;

  • 21 dicembre 2000 delle __________;

  • 2 gennaio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;

vista la replica 25 gennaio 2001 e le dupliche:

  • 31 gennaio 2001 del municipio di __________;

  • 6 febbraio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;

  • 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

  • 19 febbraio 2001 delle __________;

preso atto della sentenza 2 settembre 2002 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che il 6 aprile 2000 la __________ (ora __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare sei antenne per la telefonia mobile ed una cabina per apparecchiature elettroniche sul tetto dell'edificio al sub. A del mappale no. __________ di proprietà delle __________; le antenne sarebbero state posate sulla sommità di un palo già esistente sul tetto dell'edificio;

che nel termine di pubblicazione la domanda è stata avversata dagli eredi fu __________, proprietari del fondo confinante sul quale sorge un'abitazione ad un piano; secondo il vigente PR tale edificio potrebbe essere sopraelevato fino ad un'altezza di m 21;

che respinta l'opposizione, il 31 agosto 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia;

che il 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato dagli eredi __________ ed ha annullato la licenza edilizia; fondandosi sull'art. 3 cpv. 3 ORNI l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la verifica del carico inquinante generato dall'avversato impianto doveva essere effettuata non solo con riferimento alla situazione esistente sul fondo contermine, ma anche tenendo conto delle possibilità edificatorie concesse dal PR; il Governo ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento competente per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI;

che il 9 maggio 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla __________ e confermato la decisione impugnata del Consiglio di Stato e il relativo rinvio degli atti all'autorità dipartimentale; ha tuttavia disposto che l'esame fosse esteso anche all'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________;

che con sentenza 2 settembre 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla __________; l'Alta Corte federale ha ritenuto che l'autorità preposta al rilascio della licenza edilizia deve fondarsi sull'utilizzazione di fondi ed immobili presente al momento dell'esame della domanda; nella licenza edilizia va indicato espressamente, se del caso menzionandovi il termine, che qualora le riserve edilizie venissero utilizzate, il titolare dell'impianto dovrà adattarlo allo scopo di rispettare il valore limite; eccezioni sono ammesse in caso di edifici in rovina, progetti di ampliamento sufficientemente concreti, domande di costruzione pendenti o particelle straordinariamente sottoutilizzate;

che pertanto il Tribunale federale ha annullato la sentenza 9 maggio 2001 di questo tribunale;

che facendo proprie le motivazioni espresse dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 5 dicembre 2000 della __________;

che ciò non comporta il rilascio della licenza di costruzione, in quanto in ogni caso gli atti vanno ritornati al Dipartimento del territorio affinché esamini nuovamente la conformità dell'impianto litigioso con l'ORNI, considerando l'effetto globale provocato dalla somma delle radiazioni emesse dal progettato impianto e di quelle prodotte dalle antenne e parabole già montante sullo stesso traliccio, qualora queste ultime dovessero assumere una qualche rilevanza al riguardo;

che le autorità cantonali dovranno altresì esaminare se in concreto è data un'eccezione ai sensi della giurisprudenza sopracitata in considerazione della modesta utilizzazione delle possibilità edificatorie del mappale di proprietà degli eredi __________, tanto da poterlo assimilare ad una superficie priva di costruzioni;

che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 38, 39 LPAmb; 1, 2, 3, 4, 13 ORNI; 21 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 14 novembre 2002 (n. 4993) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI, che dovrà comprendere pure l'esame dell'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

mobile telephonyantenna permitORNIradiation emissionscumulative impactremandbuilding permitcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the building permit for the planned mobile phone base station had to be annulled and remanded for further ORNI assessment.

Decisione estratta

The appeal was upheld; the State Council decision was annulled and the matter was remitted for renewed examination of ORNI compliance.

Motivazione estratta

The court followed the Federal Supreme Court and held that the authority must assess the current use of land at the time of the permit decision, while considering whether an exception applies under the relevant jurisprudence. The global impact of existing and planned antennas on the same mast also had to be examined if relevant.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and party compensation should be charged.

Decisione estratta

No court fee or party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Given the outcome of the appeal, the court waived justice fees and costs and did not award compensation.

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