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Numero d'incarto:
52.2002.366
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00366
Lugano
7 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione
__________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del
ricovero per anziani di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
giugno 2002 l'Associazione __________ (ACAB) ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname (armadi a
muro e cucina), sussidiate dal Cantone, che occorrono al ricovero di
__________;
che il bando di concorso ed il capitolato
d'appalto (pos. 191.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate
al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
criterio
Valore %
prezzo
50
qualità (esperienza specifica)
50
che i concorrenti erano espressamente
invitati ad allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dalla gara;
che alla gara hanno partecipato sette ditte,
fra cui la __________, con un'offerta di fr. 187'063.00 corredata da 7 referenze,
e la __________, con un'offerta di fr. 203'498.50, alla quale erano allegate 41
referenze;
che le due offerte sono state valutate come
segue:
rango
Ditta
prezzo
qualità
totale
1
50.00
50.00
100.00
2
45.16
50.00
95.16
...
.........omissis...........
......
50.00
.....
che, preso atto della graduatoria allestita
dal progettista, il consiglio di amministrazione della __________ ha deliberato
i lavori alla ditta __________;
che contro la predetta decisione la
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che, eccepita la carenza di motivazione del
provvedimento censurato, l'insorgente ha contestato la valutazione della qualità
operata dal committente, sostenendo di avere maggiore esperienza
dell'aggiudicataria;
che il consiglio di amministrazione
dell'__________ ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare
particolari osservazioni;
che l'ULSA si è rimesso al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo;
che l'insorgente ha rinunciato ad avvalersi
della facoltà di replicare, concessale da questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al
concorso; l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine; date le
circostanze, può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la
decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che
hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di
aggiudicazione e i rimedi di diritto"; (cfr anche art. 45 RLCPubb);
che l'autorità decidente può rimediare ad
eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i
motivi che giustificano il provvedimento impugnato;
che il difetto è sanato a condizione che
l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a
posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001
in re R.I. SA e llcc);
che, in sede di risposta al ricorso, la
__________ si è limitata a confermare la valutazione illustrata in narrativa,
dalla quale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che la committente non ha
operato alcuna distinzione tra i concorrenti dal profilo della qualità,
aggiudicando le opere unicamente in base al prezzo;
che la ricorrente ha rinunciato per atti
concludenti a replicare;
che il difetto di motivazione lamentato
dall'insorgente può comunque considerarsi sanato, poiché è evidente che
l'__________ ha statuito sulle offerte basandosi esclusivamente sul prezzo;
che nel merito occorre quindi soltanto
verificare se la committente, ponendo la ricorrente e l’aggiudicataria sullo
stesso piano dal profilo della qualità, sia incorsa in una violazione
del diritto;
che, nell'evenienza concreta, il bando di
concorso ed il capitolato d'appalto indicavano che le offerte sarebbero state
valutate anche dal lato qualitativo, in particolare dal profilo dell'esperienza
specifica;
che a tal fine, veniva chiesto ai
concorrenti di allegare referenze specifiche, pena l'esclusione
dell'offerta dall'aggiudicazione;
che la ricorrente ha allegato all'offerta un
elenco di 41 referenze, 13 delle quali riguardanti l'arredamento di
stabilimenti analoghi a quello dell'__________;
che l'offerta della __________ era invece
corredata da un elenco di 7 referenze, concernenti in massima parte (5/7) la
formazione di soffitti ribassati;
che, attribuendo lo stesso punteggio (50
punti) a due offerte manifestamente diverse dal profilo delle referenze, senza
giustificare questa valutazione, la committente ha chiaramente violato il
diritto;
che l'__________ o non ha esercitato il
potere d'apprezzamento che il capitolato le riservava, o l'ha esercitato in
modo insostenibile, oltre che immotivato, non potendosi ragionevolmente affermare
che due offerte così diverse dal profilo delle referenze possano essere
considerate qualitativamente equivalenti;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla
committente, affinché, valutate le due offerte rimaste in gara dal profilo
della qualità sulla base delle referenze, renda una nuova decisione,
debitamente motivata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza, ritenuto che la
__________ non ha resistito all'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 agosto 2002
dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da
falegname del ricovero per anziani di __________, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'__________ per
nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 700.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 800.- alla
ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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