AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.364
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.364
Lugano
26 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di
__________,
__________,
entrambi patrocinati dall'avv.
__________,
Contro
la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4197), che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la risoluzione 25 settembre 2002 con cui il consiglio
comunale di __________ ha approvato la relazione di chiusura del centro
comunale ed il sorpasso di fr. 399'833.75;
viste le risposte:
-
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
10 novembre 2002 di
__________;
-
12 novembre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del 1988 il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr.
160'000.- per la progettazione di un centro PCi, di una sala polivalente, di un
nuovo ufficio postale e di posteggi, su un terreno che il comune ha acquistato
due anni dopo grazie ad un ulteriore credito di fr. 190'000.-, concesso a tale
scopo dallo stesso legislativo comunale.
Il 16 dicembre
1991 il predetto consiglio ha accordato al municipio un ulteriore credito di
fr. 7'200'000.-, per la costruzione del palazzo comunale e dell'ufficio postale
(mm 109.91). Il 14 dicembre 1992 ha infine stanziato un ultimo credito di fr.
1'878'000.- per la costruzione del centro PCi annesso al palazzo comunale. Entrambi
i crediti di costruzione sono stati vincolati ad un non meglio specificato indice
del costo delle costruzioni.
B. Nell'ambito
dell'approvazione dei conti consuntivi 1999 (mm 266.00), il 13 marzo 2000, il
municipio ha sottoposto al legislativo comunale una relazione di chiusura
del centro comunale, con cui gli ha chiesto di ratificare un sorpasso di
fr. 399'833.75, registrato rispetto ai crediti complessivamente stanziati per
quest'opera. L'importo risultava dalla differenza tra i crediti in oggetto, che
non sono stati adeguati ad alcun indice dei costi di costruzione (fr.
9'428'000.-), ed il totale delle spese sostenute per la progettazione,
l'acquisto del terreno e la costruzione (fr. 9'827'833.75). I costi di
costruzione del centro PCi ammontavano a fr. 1'823'398.90, mentre quelli
relativi alla casa comunale ed all'ufficio postale erano di fr. 7'683'857.35,
così suddivisi:
Casa
comunale Centro PCi
Lavori preliminari 10'200.00 -------
Edificio 6'302'379.05 1'154'113.25
Lavori esterni 1 502'500.00 524'300.00
Costi secondari 104'684.10 31'436.75
Lavori esterni 2 168'334.00 -------
Arredamento 218'214.60 76'148.90
Impianti speciali e diversi 206'295.80 -------
Aumenti salariali 171'249.80 37'400.00
totale 7'683'857.35 1'823'398.90
A titolo
indicativo, la relazione sottolineava che i crediti di costruzione (fr.
9'078'000.-), adeguati all'indice dei costi di produzione (ICP) della SSIC
sarebbero ammontati a fr. 9'802'563.00; somma che confrontata ai costi di
costruzione (fr. 1'823'398.90 + 7'683'857.35 = 9'507'256.25) avrebbe
determinato un avanzo ancora disponibile di fr. 295'306.75. Quale ulteriore
informazione, la relazione indicava anche che l'avvento dell'IVA aveva
determinato maggiori costi per un totale di fr. 134'022.75 nel periodo 1995 -
1999.
Aderendo al rapporto di maggioranza della
commissione della gestione, il 25 settembre 2000 il consiglio comunale ha approvato,
con 15 voti favorevoli, 3 contrari ed 1 astenuto, la predetta liquidazione così
come proposta dal municipio.
C. Contro la
predetta risoluzione del legislativo comunale sono insorti davanti al Consiglio
di Stato i consiglieri comunali __________ e __________, rilevando fra l'altro:
-
che la liquidazione sottoposta al consiglio comunale si limita ad
un confronto fra preventivo e consuntivo per genere di opera, senza
giustificare risparmi e sorpassi;
-
che il progetto originario è stato modificato senza licenza
edilizia;
-
che l'indicizzazione dei crediti stanziati era erronea perché si
fonda sull'indice dei costi di costruzione della SSIC;
-
che erroneo era pure il calcolo dell'IVA;
D. Il 14
agosto 2001 il Consiglio di Stato ha incaricato l'arch. __________ di:
-
verificare se l'opera realizzata era conforme a quella approvata
dal consiglio comunale e
-
accertare l'ammontare esatto del sorpasso registrato per rapporto
ai crediti stanziati con clausola di adeguamento al rincaro.
Con referto 14 dicembre 2001 il perito ha
stabilito:
-
che l'opera realizzata è in parte diversa da quella approvata,
poiché in corso di costruzione sono state apportate numerose modifiche e
migliorie, anche rilevanti, per le quali non è stata peraltro chiesta la
licenza edilizia;
-
che l'indice dei costi di costruzione al quale i crediti
sono stati vincolati non era stato chiaramente definito; a suo avviso
occorrerebbe riferirsi all'indice dei costi di costruzione di Zurigo e non
all'indice dei costi di produzione della SSIC;
-
che sulla base della contrazione dell'indice dei costi di costruzione
di Zurigo (ICCZh), subentrata prima dell'aggiudicazione dei lavori, il credito
di fr. 7'200'000.00, stanziato per il palazzo comunale si sarebbe ridotto a fr.
6'548'498.90, importo denominato preventivo aggiornato (D = 7'200'000.00
-
6'548'498.90 = fr. 651'501.10 = - 9.04 %), mentre quello concesso per il
centro PCi sarebbe sceso di fr. 137'276.50, pari al 7.31%;
-
che il preventivo aggiornato andrebbe così determinato:
Centro PCi
D credito stanziato / consuntivo 54'610.10
imprevisti compresi nel consuntivo 28'535.00
aumenti salariali e dei materiali 37'400.00
differenza IVA - ICA 16'371.40
totale 137'276.50
preventivo aggiornato centro PCi (non esplicitato dalla perizia)
1'878'000.00 - 137'276.50 = 1'740'723.50
Casa comunale
aumenti di costi dedotti da atti del
municipio
-
arredamento, impiantistica 206'295.80
-
bonifica terreno 105'722.00
-
raccordo stradale 35'000.00
-
collegamento a posteggi 84'000.0
-
servizi seminterrato 119'430.00
-
migliorie impiantistica 107'044.90
-
aumento volumetria 108'000.00
totale 765'492.70 765'492.70
aumenti di costi per altre modifiche e
migliorie
dedotti dal confronto preventivo /
liquidazione
-
ufficio postale 23'000.00
-
isolamento condotte 29'151'60
-
impianto riscaldamento 29'173.00
totale 81'324.60 81'324.60
aumenti salariali e materiali 171'249.80
differenza IVA - ICA 117'291.35
totale 1'135.358.45
preventivo aggiornato casa comunale
7'683'857.35 - 1'135.358.45 = 6'548'498.90
Sulla
scorta di questi accertamenti, il perito ha quindi concluso:
-
che il sorpasso dei crediti votati ammonta a fr. 429'256.25,
importo che risulta dal sorpasso relativo al palazzo comunale (7'683'857.35 -
7'200'000.00 = 483'857.35), dedotto il risparmio conseguito sul centro PCi
(1'878'000.00 -
-
1'823'398.90 = 54'601.10);
-
che gli aumenti salariali, i rincari per materiali e la differenza
IVA - ICA ammontano a fr. 342'672.55 (palazzo comunale 288'541.15 + centro PCi
54'131.40);
-
che il preventivo (del palazzo comunale) ha subito una contrazione
valutata in fr. 651'501.10 (7'200'000.00 - 6'548'498.90);
-
che le modifiche e migliorie hanno determinato un sorpasso globale
di fr. 875'352.30 (casa comunale 846'817.30 + centro PCi 28'535.00), che è
stato assorbito nella misura di fr. 788'768.60 "dalla contrazione
congiunturale dei preventivi fra la loro approvazione da parte del legislativo
e la data delle delibere; il rimanente fr. 86'583.70 ha concorso al superamento
dei crediti votati".
E. Con
giudizio 3 settembre 2002, fondato in larga misura sulle risultanze della
perizia, il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi,
riformando la decisione impugnata "nel senso che il sorpasso dei costi
per la realizzazione del centro comunale ammonta a fr. 429'256.25" ed
ingiungendo al municipio di "procedere a sanare la situazione dal punto
di vista della LE".
Le spese peritali di fr. 19'421.80 sono
state poste a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo e del comune di
__________ per la differenza.
F. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato, affinché accerti l'effettivo importo del sorpasso
di spesa, in particolare escludendo ogni forma di compensazione fra crediti
diversi (palazzo comunale e centro PCi).
I ricorrenti contestano le deduzioni del
perito, sottolineando in particolare le difficoltà da questi incontrate nel
reperire le informazioni necessarie e negando che la minor spesa sostenuta per
il centro PCi possa essere portata in deduzione del sorpasso registrato nella
costruzione del palazzo comunale.
Chiedono inoltre l'annullamento della
condanna al pagamento di parte delle spese peritali, rilevando di non essere
soccombenti.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio contesta le deduzioni dei
ricorrenti, chiedendo che l'ammontare del sorpasso sia fissato a fr. 86'583.70
e che il comune sia esonerato dal pagamento delle spese peritali.
Ad analoga conclusione perviene il
presidente del consiglio comunale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Adeguamento
dei crediti di costruzione
Entrambi i
crediti di costruzione sono stati stanziati con la clausola di adeguamento alle
variazioni di un non meglio precisato indice dei costi di costruzione, senza
peraltro specificare se avrebbe dovuto fare stato quello vigente al momento dei
pagamenti o quello vigente al momento della liquidazione finale. L'omissione è
rilevante, poiché se si dovesse applicare l'ICCZh, al quale fa riferimento il
perito, il credito di fr. 7'200'000.00, concesso nel 1991 (ICCZh 1991 = 120.4;
scala 1988) per la casa comunale, al momento della liquidazione finale (1999)
si sarebbe ridotto a fr. 6'754'485.00 (ICCZh 1999 = 112.95 scala 1988 estrapolata),
mentre il credito di fr. 1'878'000.00, accordato nel 1992 (ICCZh 1992 = 119.6;
scala 1988) per il centro PCi, sarebbe sceso a fr. 1'773'579.00 (D - 105'421.00).
In quest'ipotesi, si registrerebbe un sorpasso sia per la casa comunale (fr.
929'372.55 = 7'683'857.35 - 6'754'485.00 ), sia per il centro PCi (fr.
105'421.00 = 1'878'000.00 - 1'773'579.00).
Ad opposta
conclusione si giungerebbe invece, qualora i crediti concessi dovessero essere
adeguati all'indice dei costi di produzione della SSIC, come prospettato dal
municipio, a titolo meramente indicativo, nella relazione di chiusura
(dei conti) del centro comunale.
Considerato che
il consiglio comunale ha omesso, a suo tempo, di stabilire con la dovuta
precisione i parametri applicabili per l'aggiornamento dei crediti di costruzione
accordati, il municipio, nella liquidazione allestita, ha preso in
considerazione i valori che erano stati stabiliti nel 1991 e nel 1992,
prescindendo da qualsiasi adeguamento. Quest'impostazione, avallata dal
legislativo comunale con la decisione qui in esame, non presta il fianco a critiche.
All'omissione, in cui l'autorità comunale è incorsa al momento dello stanziamento
dei crediti, non può infatti essere posto altrimenti rimedio.
Cadono quindi
nel vuoto le censure sollevate dai ricorrenti in prima istanza con riferimento
all'applicabilità dell'indice dei costi di produzione della SSIC.
- Compensazione
tra consuntivo della casa comunale e del centro PCi
I ricorrenti contestano la compensazione
operata dal consiglio comunale tra il sorpasso registrato per la costruzione
della casa comunale (fr. 483'857.35) ed il risparmio conseguito per la costruzione
del centro PCi (fr. 54'601.10).
A torto, poiché le due opere sono
strettamente connesse. Sono state progettate assieme, in base ad un unico
credito e sorgono sullo stesso fondo, acquistato con un unico credito. La compensazione
non incide sulla verità e sulla trasparenza dei conti di costruzione, che il
municipio ha comunque tenuto separati sino al momento della liquidazione
finale.
- Sorpasso
effettivo
Il perito ha accertato che durante la
costruzione sono state apportate diverse, significative modifiche alle opere in
esame. Per stabilire con una certa attendibilità il costo di queste modifiche e
migliorie il perito ha in sostanza dedotto dal consuntivo gli aumenti
salariali, il rincaro dei materiali ed il maggior costo derivante dall'avvento
dell'IVA.
Per il centro PCi ha accertato una maggior
spesa di
fr. 28'535.00, denominata "imprevisti
compresi nel consuntivo", che non è stata ulteriormente dettagliata. Per
la casa comunale ha invece accertato una maggior spesa di fr. 846'817.30, che
ha specificato come segue:
- aumenti di costi dedotti da atti del
municipio
-
arredamento, impiantistica 206'295.80
-
bonifica terreno 105'722.00
-
raccordo stradale 35'000.00
-
collegamento a posteggi 84'000.0
-
servizi seminterrato 119'430.00
-
migliorie impiantistica 107'044.90
-
aumento volumetria 108'000.00
totale 765'492.70 765'492.70
- aumenti di costi per altre modifiche e
migliorie
dedotti dal confronto preventivo /
liquidazione
-
ufficio postale 23'000.00
-
isolamento condotte 29'151'60
-
impianto riscaldamento 29'173.00
totale 81'324.60 81'324.60
Per l'intero centro comunale, ha quindi
stabilito un maggior costo di fr. 875'372.30. Considerata la diminuzione dei
costi di costruzione che si è verificata tra il 1992 ed il 1998, peraltro documentata
dall'evoluzione dell'ICCZh (1992; 120.4; 1998; 111.4), il perito è tuttavia
giunto alla conclusione che questa maggior spesa fosse stata assorbita da
quella che ha chiamato "contrazione congiunturale dei preventivi". Ne
ha quindi dedotto che il sorpasso dei crediti votati fosse quello (fr.
429'256.25), risultante dalla compensazione tra il sorpasso verificatosi per la
costruzione della casa comunale (fr. 483'857.35) ed il risparmio conseguito
nella costruzione del centro PCi (fr. 54'601.10), importi che corrispondono ai
dati indicati dal municipio nella tabella comparativa (preventivo -
liquidazione), annessa alla relazione di chiusura (dei conti) del
centro comunale, sottoposta al consiglio comunale per approvazione.
La deduzione sfugge alle critiche dei
ricorrenti.
Considerato che le modifiche e le migliorie
apportate in corso di costruzione si intrecciano inscindibilmente con le opere
stesse, i maggiori costi indotti da queste varianti non potevano essere dedotti
diversamente e con maggior precisione. Le singole voci di maggior spesa,
ritenute dal perito, appaiono sufficientemente documentate. Non v'è quindi
motivo di scostarsene. Né per rinviare gli atti al Consiglio di Stato per
procedere ad ulteriori verifiche, tanto sterili, quanto dispendiose, come pretendono
i ricorrenti, né per ridurre il sorpasso a fr. 86'583.70, come chiede il municipio.
- Spese
di perizia
5.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm, "l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia" variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-.
La disposizione in questione non stabilisce
espressamente che l'autorità amministrativa può porre anche le spese a carico
delle parti. È tuttavia evidente che lo sottintende. Ne da indirettamente
conferma il cpv. 2, a norma del quale "la condanna nelle spese contro
più persone s'intende solidalmente fra di loro".
In tal senso va la prassi consolidata del
Consiglio di Stato e di questo tribunale, che da anche per scontato che tasse
di giustizia e spese siano addebitate alla parte soccombente.
5.2. In concreto, i ricorrenti contestano il
dispositivo del giudizio che pone a loro carico 1/3 delle spese di perizia (fr.
19'421.80), ossia fr. 6'473.93.
A ragione,
poiché i ricorrenti, nel procedimento davanti al Consiglio di Stato, non sono
rimasti soccombenti. Il fatto che il Governo abbia, per sua comodità, evaso il
ricorso ai sensi dei considerandi, non significa che l'impugnativa sia stata
respinta. La decisione impugnata è infatti stata annullata e riformata. Che la
modifica apportata si riduca ad una piccola correzione (fr. 29'422.50),
scarsamente rilevante dal profilo delle cifre in discussione e delle
ripercussioni pratiche, nulla toglie al fatto che il ricorso sia stato
sostanzialmente accolto. Circostanza questa che impedisce di porre a carico dei
ricorrenti le ingenti spese provocate dalla perizia ordinata d'ufficio dal Consiglio
di Stato.
5.3. Resta da
stabilire se le spese poste a carico dei ricorrenti debbano essere addebitate
al comune. Ora, è ben vero che di regola le spese vanno addebitate alla parte
soccombente. Non si può tuttavia ignorare che i comuni vanno solitamente esenti
da tasse e spese in tutti i casi in cui non compaiono in giudizio per tutelare
i loro particolari interessi (RDAT 1993 I n. 19; Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b). Verificandosi
questa ipotesi nel caso in esame, la quota di spese di perizia addebitata ai
ricorrenti va quindi posta a carico dello Stato.
Non essendo dato
il ricorso adesivo, il comune non può essere invece sgravato della quota di
spese che il Consiglio di Stato gli ha addebitato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nella misura
in cui è volto a rimettere in discussione il sorpasso di spesa (fr. 429'256.25)
ritenuto dal Consiglio di Stato. Va invece accolto nella misura in cui ha per
oggetto la condanna al pagamento di una parte delle spese di perizia.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili (compensate).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. della
decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4197) è riformato nel
senso che le spese di perizia sono a carico del comune di __________ nella
misura di 2/3 e dello Stato per la differenza.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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