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Numero d'incarto:
52.2002.358
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.358
Lugano
14 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 della
contro
la decisione 27 agosto 2002 (no. 4062) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 27 maggio 2002 con la quale l'ufficio patriziale di __________ le
ha disdetto per il 31 dicembre 2002 il contratto di affitto della cava no.
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
patriziato di __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un
vasto fondo di complessivi __________ mq suddiviso in lotti affittati a terzi
per l'estrazione del granito. Uno di questi lotti, la cava no. __________ di mq
__________ mq, è stata presa in affitto per lunghi anni da __________, titolare
di un'omonima ditta individuale dedita all'estrazione, alla lavorazione ed al
commercio dei graniti, nonché proprietario dei mapp. __________, __________ e
__________ confinanti direttamente a monte (O) con la cava no. __________. Sul
lato opposto quest'ultima confina a sua volta con la sovrastante part.
__________ un tempo appartenente alla __________, un terreno di __________ mq,
censito quale bosco, la cui frangia orientale a contatto con la proprietà
patriziale è assegnata dal PR locale alla zona di estrazione e lavorazione del
granito.
Nel corso
del 1990 __________ __________ ha ceduto attivi e passivi della propria ditta
alla costituenda __________, la quale è subentrata con effetto retroattivo al
1° gennaio 1990 nel contratto di affitto della cava no. __________ in quel momento
in essere con il patriziato di __________. Il 20 novembre 1992 la corporazione
e la SA hanno sottoscritto un nuovo contratto di durata annuale tacitamente
rinnovabile per identico periodo in difetto di disdetta con un preavviso di sei
mesi.
B. Nel
febbraio del 2002 __________, persona attiva in seno ad una SA __________
operante nel commercio della pietra naturale, ha assunto la presidenza del
consiglio di amministrazione della __________ __________ __________. In
precedenza, lo stesso __________ __________ aveva stipulato con gli eredi
__________ un diritto di compera sul mapp. __________, al cui acquisto, anni
addietro, si era interessato seriamente anche il patriziato. Venuta a
conoscenza di questi accadimenti, l'amministrazione patriziale ha preso
contatto con il titolare del diritto di compera manifestandogli l'intenzione di
comprare la part. __________ per aggregarne le parti sfruttabili alle cave di
sua proprietà. Svanita la possibilità di addivenire ad un accordo, con scritto
27 maggio 2002 il patriziato di __________ ha notificato alla __________
__________ __________ la disdetta del contratto di affitto della cava no. 9 per
il 31 dicembre 2002.
C. Con
giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato questa determinazione,
respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla __________ __________
__________.
Qualificata
la lettera 27 maggio 2002 dell'ufficio patriziale alla stregua di una decisione
impugnabile ex art. 146 cpv. 1 LOP, l'autorità di ricorso di prime cure ha negato
che il provvedimento potesse essere nullo in quanto emanato da un'autorità incompetente.
La disdetta - ha soggiunto - rientrava senz'altro negli atti di stretta competenza
dell'organo esecutivo patriziale e non apparendo lesiva degli interessi generali
della corporazione andava tutelata siccome immune da arbitrio e violazioni di
legge.
D. Avverso la
menzionata pronunzia governativa la __________ __________ è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente
alla risoluzione 27 maggio 2002 dell'amministrazione patriziale __________.
A mente
della ricorrente, la disdetta del contratto doveva essere decisa dall'assemblea
patriziale così come avviene per l'autorizzazione a concedere in affitto un
bene patriziale e per la sua commutazione dell'uso, per cui il provvedimento
protetto dal Governo sarebbe addirittura nullo per incompetenza dell'organo
esecutivo che l'ha adottato.
Come in
prima istanza, anche in questa sede l'insorgente ha inoltre addotto che l'atto
di rescissione del contratto di affitto si appalesa arbitrario, contrario al
principio della buona fede, viziato da una palese disparità di trattamento e
non sorretto da una valida motivazione nell'ambito della gestione e
dell'impiego dei beni patriziali.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuta l'amministrazione patriziale di Lodrino, la
quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno
riprese - ove occorresse - nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 146
cpv. 1 e 147 lett. b LOP, nonché 43 e 46 PAmm. La questione a sapere se la controversia
ricada nel novero di quelle deferibili innanzi alla giurisdizione amministrativa
è questione di merito.
Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato
dall'insorgente, siccome insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio. Per quanto necessario, la situazione dei
luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai numerosi piani presenti nell'incarto
ed è peraltro nota al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
ricorso al Consiglio di Stato è dato contro decisioni degli organi patriziali
(art. 55 cpv. 2 PAmm e 146 cpv. 1 LOP), ossia contro provvedimenti fondati sul
diritto pubblico, adottati iure imperii da queste autorità in un caso
concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per
constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o
dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od
accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT II-1994 N. 8; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4 a;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V. ed., n. 35 B I;
Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., N. 958).
2.2. La
LOP suddivide i beni patriziali in beni amministrativi e in beni patrimoniali
(art. 5 cpv. 1 LOP), riprendendo a riguardo le stesse definizioni dei beni
comunali racchiuse nella LOC. I beni amministrativi, segnatamente le cave, sono
infatti quelli che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico (art.
5 cpv. 2 LOP) e sono in principio inalienabili (art. 8 cpv. 1 LOP). I beni
patrimoniali sono invece quelli privi di uno scopo pubblico diretto (art. 5
cpv. 3 LOP); possono essere alienati, purché l'operazione sia fatta
nell'interesse della collettività e non siano pregiudicati gli interessi del
patriziato (art. 8 cpv. 2 LOP).
2.3. I
beni patrimoniali sono retti in principio dal diritto privato (Grisel, Traité
de droit administratif, p. 539). Se la legge prevede la loro aggiudicazione (in
proprietà, locazione o altro titolo) nella forma del concorso, solo la
procedura del concorso medesimo è sottoposta al diritto pubblico, mentre il
contratto conchiuso in esito alla delibera resta di diritto privato
(Häfelin/Müller, Grundniss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, N. 229 ss.; Moor,
Droit administratif, vol. II, p. 255 ss.; GAT N. 413).
Ai beni
amministrativi è invece applicabile tanto il diritto pubblico quanto quello privato,
in forza della teoria dualista dominante in Svizzera (Grisel, op. cit., p.
534). Circa l'utilizzazione di simili beni, il diritto pubblico può comunque
dichiarare del tutto inapplicabile il diritto privato, oppure prevedere che
l'utilizzazione del bene è disciplinata esclusivamente da quest'ultimo: la
seconda ipotesi vale soprattutto quando si tratta di regolamentare rapporti in
cui vengono fornite le stesse prestazioni che offre un privato (Häfelin/Müller,
op. cit., N. 1825 e rinvii). In assenza di specifiche norme di diritto
pubblico, l'utilizzazione del patrimonio amministrativo è tuttavia retta dal
diritto privato (Knapp, op. cit., N. 2928; RDAT I-1993 N. 8).
- Nel caso
di specie, non v'è dubbio che la cava no. 9 del patriziato di __________
oggetto del contratto di affitto stipulato il 20 novembre 1992 con la
__________ è un bene amministrativo giusta l'art. 5 cpv. 2 LOP .
Circa la
natura della relazione allacciata tra la corporazione e la SA, in difetto di precipue
norme di diritto pubblico di segno opposto nulla in concreto permette di dedurre
che il contratto in oggetto non sia governato esclusivamente dal diritto
privato, segnatamente dagli art. 275 ss. CO relativi all'affitto (cfr. pure
RDAT I-1992 N. 19). Di riflesso, anche la disdetta - in quanto atto formatore
volto ad estinguere il contratto che il patriziato ha esercitato alla stregua
di un qualsiasi locatore - non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel
novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una
contestazione vanno sottoposte alla giurisdizione civile. Il fatto che
l'affitto di una cava patriziale debba essere autorizzato dall'assemblea
patriziale (vedi art. 68 lett. f LOP) non consente di pervenire a diversa
conclusione, atteso che la prerogativa dell'organo legislativo è limitata
all'enunciazione del principio e non si estende agli atti di costituzione ed
estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di
competenza dell'ufficio patriziale (cfr., per analogia, RDAT II-1993 N. 2).
Tanto più che in tema di disdetta il negozio giuridico conchiuso tra le parti
il 20 novembre 1992 riprende gli elementi essenziali dell'art. 296 CO e per
tutto quanto non previsto in seno ad esso rinvia esplicitamente al complesso
delle disposizioni del CO.
Ne segue
che in quanto teso ad avversare una determinazione dell'ufficio patriziale di
Lodrino fondata sul diritto privato, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile il gravame della __________ per mancanza di una
decisione impugnabile ex art. 146 LOP.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - seppur
con altre motivazioni - la decisione governativa impugnata.
La tassa
di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 275 ss. CO; 1, 5, 8, 68, 146, 147 LOP;
3, 18, 28, 43, 46 e 55 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di rifondere al patriziato di __________
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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