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Numero d'incarto:
52.2002.357
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.357
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 del
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio
di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata contro il comunicato
23 luglio 2002 con cui l'ufficio patriziale di __________ informa circa la
chiusura della strada forestale sui monti di __________, in località
__________;
viste le risposte:
-
23 settembre 2002
dell'ufficio patriziale di __________;
-
30 settembre 2002
dell'ufficio patriziale di __________;
-
1° ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9
dicembre 1999 l'assemblea patriziale di __________ ha risolto di posare una
barriera in località __________ per regolamentare il traffico sulla strada
forestale dei monti;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 23 luglio 2002 l'ufficio patriziale di __________ ha invitato il
municipio di __________ a voler esporre all'albo comunale un avviso indicante
la chiusura della strada forestale dei monti a far tempo dal 9 agosto seguente,
nonché le modalità per l'ottenimento delle chiavi della barriera posata da
parte degli aventi diritto;
che con scritto 30 luglio 2002 indirizzato
all'ufficio patriziale di Ludiano e trasmesso in copia, tra l'altro, al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il comune di __________, per il
tramite del suo municipio, ha chiesto al patriziato di __________ di revocare
il suddetto comunicato e di intimargli una decisione formale motivata e con
l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che, sollecitato dal Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, il 5 agosto 2002 il comune di __________ ha confermato
che la suddetta presa di posizione andava trattata quale formale ricorso;
che con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di legittimazione
attiva, siccome l'impugnativa sarebbe stata presentata dal municipio di
__________, sprovvisto della qualità di parte, anziché dal comune;
che contro il predetto giudicato governativo
il comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio;
che, secondo l'insorgente, già in prima
istanza il ricorso sarebbe stato presentato a nome del comune; la ricevibilità
andrebbe comunque ammessa in virtù del principio della buona fede, poiché la
comunicazione 5 agosto 2002 del Servizio dei ricorsi poteva suscitare nelle
autorità comunali legittime aspettative in tal senso;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dall'ufficio patriziale di __________, mentre l'ufficio patriziale di
__________ ne postula l'accoglimento; delle argomentazioni addotte si dirà, se
del caso, nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 146 cpv. 1
LOP;
che la legittimazione attiva del comune
ricorrente è, almeno in questa sede, certa (art. 43 PAmm);
che, entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP), è ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che, come ricorda il Consiglio di Stato, solo
il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha
capacità giuridica e capacità di essere parte;
che al municipio va invece negata la
legittimazione attiva, in quanto è soltanto l'organo esecutivo del comune (art.
9 lett. c, 80 e 106 LOC), senza capacità giuridica e di esser parte; il municipio
non può quindi interporre ricorso in nome proprio, ma solo in nome del comune
(cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a, art. 110 cpv. 1 lett. l LOC; STF 5 marzo 1999 in
re municipio di __________, in RDAT II-99 N. 48 e, da ultimo, STA 25.9.02 in re
municipio di __________);
che, nel caso concreto, la lettera 30 luglio
2002, considerata quale atto ricorsuale, non contiene assolutamente indicazioni
che lascino supporre che l'impugnativa sia stata inoltrata a nome del
municipio;
che una siffatta deduzione non può essere
tratta nemmeno dallo scritto di conferma 5 agosto 2002 al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato;
che, al contrario, le intestazioni ed i
timbri apposti in calce ad entrambi gli atti evidenziano la funzione di
rappresentanza del comune svolta dal municipio;
che l'avversata decisione governativa va
pertanto annullata, senza che occorra esaminare l'ammissibilità del gravame dal
profilo della tutela della buona fede;
che, non essendo l'istanza inferiore entrata
nel merito delle censure addotte con l'impugnativa interposta dinanzi ad essa,
gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio (art. 65 cpv.
2 PAmm), non senza richiamare alle parti la decisione 16 agosto 2001 di questo
Tribunale sulla medesima vertenza (inc. no. 52.01.35);
che, dato l'esito, non si prelevano né tassa
di giustizia né spese (art. 28 PAmm);
che il patriziato __________i __________
deve invece essere condannato a pagare al comune ricorrente, che si è avvalso
del patrocinio di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146 e 151 LOP; 9, 80, 106 e 110 LOC; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Il Patriziato
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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