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Numero d'incarto:
52.2002.353
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.353
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
contro
la decisione 27 agosto 2003, no. 4042, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione
28 marzo 2002, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ e __________, __________ e __________ la licenza edilizia per la
formazione di tre posteggi esterni al mappale no. PPP __________ RFD
__________;
viste le risposte:
-
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato e 24 settembre 2002 del municipio di __________;
-
27 settembre 2002 di
__________ e __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il mappale
no. PPP __________ di proprietà dei resistenti __________ e __________,
__________ e __________ ha forma triangolare ed è ubicato all'intersezione tra
la strada pubblica ad est ed una strada coattiva verso ovest, che si immette in
quella pubblica.
Il 23 maggio 2002 il municipio di __________
ha rilasciato loro la licenza edilizia per la costruzione di una casa
plurifamigliare e la formazione di tre posteggi esterni lungo il confine est.
Il 17 gennaio 2001 essi hanno notificato all'autorità comunale l'intenzione di
edificare i parcheggi in questione a ventaglio nell'angolo sud-est della
particella all'intersezione delle due vie. Nel termine di pubblicazione
l'intervento è stato avversato dai vicini __________ e __________ in quanto non
conforme alle normative VSS per la pericolosità dell'ubicazione dei posteggi e
del muro di sostegno necessario per la loro edificazione, per la pendenza
eccessiva dell'accesso e per l'impossibilità di eseguire le manovre
d'inversione su suolo privato. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare,
raccolto il preavviso favorevole della sezione forestale, il 28 marzo 2002 il
municipio di __________ ha rilasciato agli istanti il permesso richiesto,
respingendo l'opposizione interposta.
B. Con
risoluzione 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame
inoltrato da __________ e __________ contro la predetta licenza, ritenendo
l'intervento prospettato immune da violazioni del diritto. In particolare le
dimensioni degli stalli previsti sono state considerate conformi all'art. 44
NAPR ed alla norma VSS 640 291 e la pendenza dell'accesso rispettosa dell'art.
45 NAPR. Il Governo non ha ritenuto che la presenza dei posteggi potesse essere
di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Avverso
tale decisione i ricorrenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. In sostanza ripropongono gli stessi argomenti
addotti nell'opposizione.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato che si è riconfermato nelle
conclusioni poste a fondamento della propria decisione. Ad identica conclusione
giungono il municipio ed i beneficiari della licenza impugnata con delle argomentazioni
di cui si dirà, per quanto d'interesse in seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone certamente
legittimate a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Per
costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse,
dimensionate secondo le norme VSS (art. 44 NAPR). Gli accessi alle strade
devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico
viario; in particolare per una profondità di almeno m 5.00 dalla proprietà pubblica
l'accesso deve avere una pendenza massima del 5% (art. 45 lett. b NAPR).
-
3.1.
Affinché l'intervento possa venire autorizzato l'autorità deve verificare che
siano rispettate le normative applicabili nel caso concreto, ossia gli art. 44
e 45 NAPR, mentre le norme VSS hanno valore di prescrizione vincolante soltanto
nei limiti menzionati espressamente dalla legge stessa. Per il resto, esse sono
semplici direttive che non possono essere applicate schematicamente o
vanificare o rendere più gravosa l'interpretazione del diritto, ma vanno
adeguate al singolo caso, rispettandone le peculiarità (DTF 116 Ib 158 consid.
2b con rinvii).
3.2. Nella fattispecie torna applicabile la
norma VSS 640 291 in virtù del rinvio di cui all'art. 44 NAPR per quanto
concerne il dimensionamento delle aree di sosta. Tuttavia, ritenuto che i ricorrenti,
a giusta ragione, non hanno contestato l'intervento prospettato sotto tale
aspetto, non occorre approfondire la questione.
- Secondo
gli insorgenti la creazione dei posteggi non potrebbe essere autorizzata, in
quanto la pendenza dell'accesso del 9,5% violerebbe l'art. 45 NAPR. La censura
è infondata.
4.1. Il concetto di "proprietà
pubblica" sotteso all'art. 45 lett. b NAPR non comprende solo il suolo
pubblico ai sensi dell'art. 1 LDP, ma va inteso in un senso più ampio ed
abbraccia tutte le aree di circolazione pubbliche utilizzate da veicoli a
motore, da veicoli non a motore o da pedoni (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 ONC). Scopo
dell'art. 45 NAPR è infatti quello di garantire una visuale aperta ed una buona
viabilità in presenza di accessi privati alla pubblica via. Devono pertanto
rispettare quest'ultima normativa anche gli accessi a strade private, ma che
sono aperte al pubblico transito.
4.2. Nella fattispecie, la strada coattiva
sulla quale i veicoli posteggiati si immetterebbero, per poi guadagnare pochi
metri più oltre la via pubblica, è una strada aperta al pubblico transito.
L'art. 45 lett. b NAPR è dunque applicabile. Dalla sezione B-B del piano no. 02
in atti risulta che i parcheggi, il loro accesso e la strada coattiva
presentano tutti la stessa pendenza, ossia del 9.5%. Formando un unico piano,
l'accesso agli stalli in parola presenta la stessa pendenza della strada
coattiva.
Dunque non viola l'art. 45 lett. b NAPR.
- Pure le
ulteriori censure addotte dagli insorgenti vanno disattese.
Contrariamente a
quanto da essi sostenuto l'ubicazione dei posteggi progettati non genera
particolari pericoli, rimanendo comunque garantita una visuale ampia ed aperta,
sia sulla strada coattiva sia su quella pubblica. Neppure il fatto che le
manovre per accedere ai posteggi dovrebbero essere eseguite sul suolo pubblico
e non su quello privato osta al rilascio della licenza edilizia, considerato
che le vie che confinano con il mappale servono poche case e che il traffico su
di esse è limitato. Infatti la strada coattiva in questione è classificata dal
PR quale strada di quartiere, ciò che illustra come essa sia un collegamento di
ridotta importanza e di modesto traffico.
Seppure per
motivi diversi da quelli addotti dal Consiglio di Stato, la decisione impugnata
va confermata.
- Il
ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
I
ricorrenti rifonderanno un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 e 45 NAPR; 1 cpv. 1 e 2 ONC;
1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico
dei ricorrenti, che rifonderanno ai resistenti identico importo a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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