AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2002.343
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.343
Lugano
4 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________, __________, __________, __________ e
__________, __________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 20 agosto 2002, no. 3881, del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 24 gennaio 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro
il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione di uffici sopra il
garage annesso alla casa d’abitazione insistente sulla part. no. __________
RF, situata fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
25 settembre 2002 del
municipio di __________;
25 settembre 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
preso atto della replica 31 ottobre 2002 e delle
dupliche:
14 novembre 2002 del
municipio di __________;
20 novembre 2002 del
Consiglio di Stato;
esperito un sopralluogo;
tenuto conto delle conclusioni:
29 gennaio 2003 del
municipio di __________;
10 marzo 2003 di
__________, __________, __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I fratelli __________, __________, __________ e __________ sono
comproprietari della part. n. __________ RF di __________, di 2054 mq, situata
fuori della zona edificabile, in zona di protezione S2 del pozzo di captazione
del comune di __________. Sul fondo sorge la signorile abitazione di famiglia,
con annesso garage per tre autovetture. Tra gli angoli nord-ovest
dell’abitazione (A) e sud-est del garage (G) vi è un passaggio pedonale largo
ca. 1,30 m, da cui si accede alla parte posteriore della casa. Il passaggio è
sormontato da un arco in muratura che congiunge i fabbricati.
B. Con domanda di costruzione 27 novembre 2001, __________, padre dei
comproprietari del summenzionato sedime, ha chiesto al municipio di __________
di poter sopraelevare il garage, onde insediare degli uffici per la __________,
società di cui è titolare, attiva nell’ambito della consulenza finanziaria. Su
una superficie di ca. 55 mq, il progetto prevede di ricavare un ufficio per il
direttore ed uno per la segretaria, oltre ad un locale archivio ed ai servizi
igienici. L’accesso avverrebbe tramite una scala esterna di nuova realizzazione.
All’accoglimento
della domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, in quanto
l’intervento comporterebbe il raddoppio della volumetria attuale del manufatto
adibito a garage.
Con
decisione 24 gennaio 2002, il municipio ha quindi negato il rilascio della chiesta
autorizzazione.
C. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e dai suoi
figli. Pur valutando l’ampliamento in relazione non solo al corpo accessorio,
ma a tutta la proprietà degli insorgenti, il Governo ha in sostanza ritenuto
che la nuova struttura, con finalità professionali e di per sé idonea a venir
locata a terzi, ecceda i limiti entro i quali è possibile intervenire
sull’esistente immobile abitativo, in virtù del principio della tutela delle
situazioni acquisite.
D. Avverso la
predetta pronuncia governativa __________, __________, __________, __________ e
__________ sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il rilascio della postulata licenza edilizia.
Censurato
il Governo per non aver esperito un sopralluogo, che avrebbe permesso di
constatare l’unitarietà del complesso immobiliare, gli insorgenti sostengono
che l’ampliamento non deve essere valutato solo per rapporto alla superficie
del garage, bensì a quella di tutto il sedime. Adducono inoltre che gli uffici
progettati servirebbero a __________ in caso di impedimento per motivi di
salute a recarsi presso gli uffici della sua società a __________. La
realizzazione di uno studio privato costituirebbe un complemento logico, oltre
che, in concreto, indispensabile, per una proprietà signorile, come quella
dedotta in edificazione. I ricorrenti sarebbero altresì disposti ad impegnarsi
a non affittare l’ufficio a terze persone, estranee alla famiglia. Si
richiamano infine alla sentenza con cui, nel 1982, il Tribunale federale ha negato
loro qualsiasi indennità per espropriazione materiale, ritenendo, tra l’altro,
che l’inserimento del fondo in zona di protezione del pozzo di captazione
avrebbe comunque permesso l’ese-cuzione di modesti interventi edili, necessari
per il mantenimento della destinazione dell’immobile.
E. All’accoglimento
del ricorso si sono opposti l’UDC e il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di
__________, riprendendo le considerazioni espresse nella decisione impugnata.
F. In sede di
replica e duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed
allegazioni.
Il 22
gennaio 2003 una delegazione di questo Tribunale ha esperito un sopralluogo,
sulle cui risultanze si tornerà, per quanto necessario, nel seguito.
Con gli
allegati conclusivi i ricorrenti ed il municipio si sono sostanzialmente riconfermati
nelle posizioni precedentemente espresse.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività dell’impugnati-va sono date dagli art. 21
LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito (art. 18 cpv. 1
PAmm). L’atto istruttorio esperito da questo tribunale rende peraltro priva
d’oggetto la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata
dagli insorgenti.
- Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT).
Nel caso
di specie, la sopraelevazione del garage è prevista in un comparto che il PR
definisce zona di protezione S2 (protezione intensiva) del pozzo di captazione
esistente in località __________. A ragione, nemmeno gli insorgenti sostengono
che l’intervento sia conforme alle finalità della suddetta zona, ove lo scopo
protettivo del regime pianificatorio esclude in maniera generalizzata, di
principio, la costruzione di edifici o impianti (art. 18 bis 3 NAPR). L’opera
non può pertanto beneficiare di un’autorizzazio-ne ordinaria, giusta l’art. 22
LPT.
- In deroga
al principio della conformità funzionale, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate licenze edilizie alle condizioni poste dagli
art. 24 ss LPT.
3.1.
L'art. 24 LPT enuncia i presupposti ordinari di un'autorizzazione eccezionale:
la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione deve esigere un'ubicazione fuori della
zona edificabile (lett. a) e all'intervento non devono opporsi interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17,
consid. 2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e
alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe
(cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario
realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi
d'ordine tecnico o inerenti all'esercizio o relativi alla natura del terreno
(cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto
cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115
Ib 295 consid. 3a e c).
3.2. Lex
specialis per rapporto all’art. 24 LPT, l'art. 24c LPT regolamenta la tutela
delle situazioni acquisite, fuori delle zone edificabili. In queste zone, gli
edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più
conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella
propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l’autorizzazione dell’autorità
competente, tali edifici e impianti possono tuttavia essere rinnovati,
trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano
stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la
compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale
(cpv. 2).
L’art. 41
OPT precisa che la suddetta norma legale è applicabile a edifici e impianti,
costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che,
per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani, sono divenuti
non conformi alla destinazione della zona.
L’art. 42
cpv. 1 OPT specifica inoltre che le trasformazioni sono ammesse nella misura in
cui l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata
nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto
esterno. Il cpv. 3 della medesima norma soggiunge che il quesito a sapere se
l’identità della costruzione resti sostanzialmente immutata va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze. L’identità non è in ogni caso più garantita se
la superficie utilizzata in modo non conforme è ampliata per più del 30% (lett.
a) oppure per più di 100 mq (lett. b).
A
prescindere da questi limiti assoluti di ampliamento, il principio di identità
va apprezzato in funzione dell’aumento della superficie utile, dell’estensione
dell’urbanizzazione, dell’accrescimento del comfort, dei costi di
ristrutturazione nonché delle modifiche della volumetria, dell’utilizzazione,
delle trasformazioni interne e dell’aspetto esteriore (cfr. USTE, Nuovo diritto
della pianificazione del territorio, Autorizzazioni in virtù dell’art. 24c LPT,
n. 3.1). Se la costruzione, oltre ad essere ampliata, viene modificata in altri
aspetti dell’identità, quale, ad esempio, la destinazione, la misura dell’ampliamento
ammissibile va ridotta di conseguenza, per rapporto ai limiti di cui all’art.
42 cpv. 3 OPT (cfr. USTE, op. cit., n. 3.3.2 e 3.5). Di principio,
un’autorizzazione giusta l’art. 24c LPT presuppone inoltre una relazione
materiale tra l’edificio principale e il progetto di trasformazione. È
possibile derogare a questo requisito, in casi eccezionali, se una simile
relazione non è concretamente attuabile e se l’impianto accessorio è attribuito
all’edificio principale in modo da risultare ragionevolmente utilizzabile solo
per tale edificio (cfr. RDAF 1989 p.82; USTE, op. cit., es. 4, p. 35;
Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, n. 605).
3.3.
Nelle concrete evenienze, è incontestato che i previsti uffici non soddisfano
il requisito dell’ubicazione vincolata. Le ragioni addotte dai ricorrenti per
giustificarne la realizzazione sono infatti legate a contingenze personali e
non hanno, per contro, natura oggettiva, immanente al sedime o al genere
d’attività prospettato. Dal profilo della destinazione dell’opera, nulla
impedisce invero di insediare gli uffici in zona edificabile, che, peraltro,
già a Lamone, è situata nelle immediate vicinanze dell’abitazione dei
ricorrenti. La licenza edilizia non può quindi venir rilasciata in base
all’art. 24 LPT.
3.4.
Resta pertanto da verificare se il controverso intervento con-figuri una trasformazione
parziale o un moderato ampliamento di un edificio preesistente non conforme
alla destinazione della zona, ai sensi dell’art. 24c cpv. 2 LPT.
Come
esposto in narrativa, la prevista soprelevazione dell’autori-messa comporterebbe
il raddoppio della superficie di tale struttura, creando nuovi vani di ca. 55
mq. Se valutata in relazione unicamente a questo elemento della costruzione,
l’entità dell’am-pliamento travalicherebbe pertanto ampiamente, già dal profilo
quantitativo, i limiti di intervento ammissibili. Il Consiglio di Stato,
aderendo, su questo aspetto, alle tesi ricorsuali, ha tuttavia ritenuto che
l’aumento di superficie vada considerato in rapporto a tutta la casa, che,
senza contare l’autorimessa, si estende su ca. 180 mq.
Orbene,
pur essendo fisicamente collegate da un muro lungo 1,3 m, nel quale è peraltro
stata ricavata un’apertura in modo da permettere il passaggio, l’abitazione ed
il garage costituiscono due costruzioni distinte. In effetti, tra i due corpi
non vi è né una parete comune né un passaggio diretto e la distanza minima tra
gli stessi è di 1,3 m, raggiunta precisamente in corrispondenza della struttura
che li unisce, all’estremità nord-ovest della casa e sud-est del garage. Di
conseguenza, non essendovi un’effettiva unitarietà materiale tra la costruzione
principale ed il corpo accessorio, i lavori in esame non possono essere
considerati alla stregua di un ampliamento moderato, dal momento che non sono
neppure adempiuti i rigidi presupposti per far rientrare sotto questo concetto
la costruzione di un edificio separato. Non vi sarebbero in effetti eccessive
difficoltà a creare gli uffici ingrandendo l’edificio principale. Ne consegue
dunque che l’aumento della superficie deve essere rapportato unicamente al
manufatto adibito a garage, ampliato pertanto in misura maggiore del 30%,
soglia prescritta dall’art. 42 cpv. 3 OPT.
Ad ogni
modo, anche se valutate in relazione a tutta la proprietà degli insorgenti, le
opere progettate non potrebbero comunque venir autorizzate. In effetti, pur non
raggiungendo la suddetta soglia assoluta, l’ampliamento sarebbe in ogni caso
rilevante, per volume e superficie. L’aspetto esterno dell’immobile risulterebbe
peraltro modificato in modo tangibile, proprio perché le modifiche
riguarderebbero un elemento costruttivo comunque scorporato dal complesso e di
ridotte dimensioni. Inoltre, e soprattutto, i nuovi locali avrebbero una
destinazione ben diversa da quella abitativa che contraddistingue la
costruzione esistente. Non verrebbe in effetti creato uno studio privato,
peraltro usuale in abitazioni signorili e certo compatibile con la funzione
residenziale, ma verrebbero realizzati degli uffici a scopo professionale. Lo
si deduce dalla superficie, dalla struttura, che prevede spazi per la
segreteria, per i servizi e per l’archivio, e dall’accesso, indipendente
dall’entrata dell’abitazione. La vocazione di questi vani sarebbe pertanto
prettamente commerciale. Già di per sé, una simile diversità di destinazione è
suscettibile di ridurre considerevolmente i limiti degli interventi
ammissibili, dal profilo della superficie dell’ampliamento. A prescindere dalle
assicurazioni che forniscono i ricorrenti, l’infrastruttura, così come
concepita, potrebbe infine oggettivamente prestarsi, in futuro, all’esercizio
di un’attività professionale da parte di persone non necessariamente residenti
in loco.
In
definitiva, i ricorrenti non possono quindi prevalersi del principio della
tutela delle situazioni acquisite, di cui all’art. 24c LPT, per ottenere il
permesso di ampliare le costruzioni insistenti sulla loro proprietà, secondo le
modalità e con le finalità prospettate. Questa deduzione non contraddice
peraltro la decisione 20 ottobre 1982, con cui il Tribunale federale ha negato,
nella specie, la sussistenza dei presupposti di un’espropriazione materiale. Al
contrario, già in quella sede è stata espressamente riservata la possibilità di
effettuare soltanto modesti interventi, necessari per garantire la
continuazione dell’odierna destinazione, ossia unicamente lavori a tutela
delle situazioni acquisite.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28,
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24c LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 3,
18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.--, sono a carico dei
ricorrenti in solido, i quali, con analogo vincolo, rifonderanno al Comune di
__________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dalla notifica.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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