AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.34
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.34
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2002 di
rappr. da: dr. iur. h. c. __________
contro
la decisione 7 gennaio 2002, no. 69, del Consiglio
di Stato, che:
a) respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 8 febbraio 2001 con cui il municipio di __________ gli
ordina di demolire la canna fumaria ed il comignolo insistenti sulla sua casa
d'abitazione (part. n. __________ RF);
b) accoglie i ricorsi interposti da __________ e
__________ contro la licenza edilizia 15 settembre 2001 che autorizza lo
spostamento dei suddetti manufatti;
viste le risposte:
-
31 gennaio 2002 del
municipio di __________;
-
4 febbraio 2002 di
__________;
-
5 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio;
-
12 febbraio 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente
__________ a ristrutturare internamente la casa d'abitazione di cui è
proprietario nella zona del nucleo (part. n. __________ RFD). Nel corso dei
lavori, con risoluzione 4 aprile 1996, il municipio, senza ulteriori formalità
e senza darne notizia ai confinanti, ha preso atto dell'intenzione
dell'insorgente di posare una canna fumaria esterna ed un comignolo in acciaio
inox in sostituzione dell'impianto esistente. Nel mese di giugno del medesimo
anno l'insorgente ha quindi installato la nuova canna fumaria, che sbocca sul
tetto in un comignolo alto 50 cm, ubicato poco distante dal punto in cui
sorgeva quello precedente.
B. L'intervento
ha suscitato l'immediata reazione di __________, proprietaria dell'edificio
contiguo, a monte dello stabile del ricorrente (part. no. __________ RFD), e di
__________, proprietario della casa d'abitazione situata dirimpetto, sull’altro
lato di uno stretto viottolo (part. n. - RFD). Costoro,
venuti a conoscenza della risoluzione municipale 4 aprile 1996, sono insorti
dinanzi al Consiglio di Stato e successivamente al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che fosse annullata e che venisse ordinata la rimozione
dell'impianto.
Accogliendo
parzialmente il gravame dei vicini, con giudizio 27 agosto 1997, il Tribunale
cantonale amministrativo ha infine annullato la pronuncia governativa, che, in
sostanza, confermava l'autorizzazione, e ha rinviato gli atti all'istanza
inferiore, affinché verificasse la conformità dell'intervento attuato per
rapporto alle disposizioni demandate per l'applicazione all'autorità cantonale.
C. Il 19
gennaio 1998 il Pretore di Locarno Campagna ha parzialmente accolto l'azione
possessoria promossa da __________ contro __________, ordinando a quest'ultimo
di innalzare il comignolo sino ad un'altezza di ml 3,5 oltre il tetto, al fine di
ridurre le immissioni di fumo e di adeguare l'impianto alle norme antincendio.
La sentenza è cresciuta in giudicato.
D. Chiamato da
questa Corte a pronunciarsi nuovamente, con decisione 26 gennaio 1999 il
Consiglio di Stato ha accolto i gravami dei vicini e annullato la risoluzione
municipale 4 aprile 1996.
Impugnato
dal soccombente, il suddetto giudicato governativo è stato confermato dal
Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 25 gennaio 2000. In sostanza,
questa Corte ha ritenuto che l'impianto realizzato non poteva essere
autorizzato poiché non riduceva le emissioni nella misura massima esigibile. Ha
inoltre respinto la modifica proposta dal ricorrente, consistente nello
spostamento del fumaiolo alla distanza di 3 ml dalla facciata dell'abitazione
retrostante e nell'innalzamento dello stesso ad almeno 2 ml, poiché tale
variante, travalicando i limiti di una ragionevole tolleranza, imponeva una
nuova procedura di pubblicazione. Gli atti sono quindi stati retrocessi al
municipio per l'adozione dei necessari provvedimenti di ripristino.
E. Con
decisione 30 novembre 2000, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili
il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico
presentati da __________ contro le pronunce 27 agosto 1997 e 25 gennaio 2000
del Tribunale cantonale amministrativo. L'alta Corte federale ha in sostanza
ritenuto inadempiuti i presupposti processuali degli art. 88 e 103 lett. a OG,
secondo cui il ricorrente deve disporre di un interesse attuale e pratico all'esame
del ricorso, e dell'art. 87 OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico
è ammissibile contro decisioni incidentali solo se le stesse sono suscettibili
di cagionare un pregiudizio irreparabile all'interessato.
F. Fondandosi
sui predetti giudizi, l'8 febbraio 2001 il municipio ha ordinato la demolizione
della canna fumaria e del comignolo.
D'altro
canto, riprendendo la proposta già avanzata davanti a questa Corte, il 12 marzo
2001 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di costruzione, che prevede
di spostare il comignolo a 3 ml dall'abitazione __________ e di alzarlo a 2 ml.
Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, mentre il dipartimento
ha infine preavvisato favorevolmente l'intervento. Il 15 settembre 2001 il municipio
ha rilasciato la chiesta licenza, alla condizione che la parte del manufatto al
di sotto del cornicione di gronda sia rivestita in muratura e quella superiore
in rame, onde rispettare l'obbligo di utilizzare materiali tradizionali.
G. Con
giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta
da __________ contro l'ordine di demolizione, confermandolo, e, nel contempo,
ha accolto i gravami dei vicini __________ e __________, annullando la licenza edilizia
per lo spostamento della canna fumaria e del comignolo.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto proporzionato l'ordine di ripristino,
considerato che l'impianto realizzato violerebbe in maniera importante i
disposti legali relativi alla protezione dell'ambiente, alla polizia del fuoco
e all'estetica degli edifici nel nucleo di __________ e, d'altro canto, che la
demolizione risulterebbe attuabile senza costi esorbitanti. Irrilevanti
sarebbero peraltro gli oneri necessari per dotare l'immobile di un altro tipo
di riscaldamento, così come la concessione nel comune, in passato, di permessi
per l'edificazione di comignoli di altezza ragguardevole. Il ricorrente non
potrebbe nemmeno richiedere il ripristino della situazione anteriore,
considerato che la nuova opera è sostanzialmente diversa da quella originaria.
D'altra parte, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia per lo
spostamento, già per il fatto che l'impianto non rispetterebbe le distanze
minime dai fabbricati circostanti prescritte per la protezione contro gli incendi.
Quand'anche tale distanza fosse ossequiata, l'altezza del comignolo sarebbe
comunque insufficiente, dal profilo delle immissioni inquinanti. A tale
riguardo, anche la soluzione ritenuta dal Giudice civile non sarebbe compatibile
con il diritto pubblico.
H. Avverso il
predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato unitamente alla decisione
municipale di ripristino. In via subordinata, postula la modifica della
licenza, nell'ordine, ai sensi della decisione pretorile, secondo la proposta
formulata con la domanda di costruzione in variante, oppure, da ultimo,
prevedendo il ripristino dello stato anteriore dell'impianto. Chiede, inoltre,
la conferma della licenza edilizia 15 settembre 2001.
L'insorgente
sostiene che, nella specie, non occorra stabilire se siano adempiti i
presupposti legali per l'esecuzione di un nuovo impianto, bensì unicamente se
l'installazione preesistente sia stata adeguatamente risanata. A tale riguardo,
egli adduce che il nuovo camino ha perfezionato il sistema di combustione, che
un diverso sistema di riscaldamento è improponibile, sia tecnicamente che
finanziariamente, e che la sua abitazione è sempre stata riscaldata a legna,
senza suscitare particolari doglianze. Ritiene pertanto che il suo interesse a
riscaldare la propria casa sia superiore agli inconvenienti causati ai vicini
dalle immissioni di fumo. L'intervento andrebbe peraltro tutelato anche dal
profilo delle normative antincendio, avendo ottenuto il relativo attestato di
conformità.
I. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad
analoga conclusione giungono i vicini __________ e __________, sulla base di
argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito. L'UDC
si rimette invece al giudizio di questo Tribunale, mentre il municipio di
__________ si riconferma nella osservazioni formulate in sede governativa.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal
giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
In questa
sede, in aggiunta alle domande formulate dinanzi al Governo, l'insorgente
postula pure la sopraelevazione del comignolo fino ad un'altezza di 3,5 ml,
conformemente alla sentenza pretorile 19 gennaio 1998. La questione a sapere se
questa domanda sia improponibile, giusta l'art. 63 cpv. 2 PAmm, può rimanere
aperta, poiché, in ogni caso, un simile adeguamento dell'impianto richiederebbe
una nuova domanda di costruzione con relativa pubblicazione (cfr. STA 25.1.2000
in eadem re). Con questa riserva, si può entrare nel merito della vertenza.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, avendo peraltro questo
Tribunale già esperito un sopralluogo in un precedente stadio della controversia
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Un'installazione di evacuazione dei fumi prodotti da un camino a legna
collocato in una casa d'abitazione costituisce un impianto stazionario ai sensi
degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, cui ritorna applicabile la legislazione
federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico.
Giusta
l'art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni
sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate
alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione
delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso
tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche
(limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv.
1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a)
nonché da prescrizioni di costruzione e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o
d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e,
infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere
previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni
fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle
ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il
principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali
provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e
pertanto proporzionati (cfr. Schrade/Loretan, Kommentar zum USG, ad art. 11, n.
34b; URP 1994 p. 179).
In
materia di inquinamento atmosferico, l'art. 6 cpv. 1 OIAt dispone che le
emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più
completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed
evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Il capoverso
seguente dell'art. 6 OIAt, prescrizione relativa alle modalità di costruzione
ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb, soggiunge che le emissioni devono di
regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
Per
quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3 OIAt riserva inoltre al Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), la competenza di emanare disposizioni esecutive e completive.
Fondandosi su questa delega, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza
minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (Raccomandazioni). Le stesse
non hanno forza di legge. Esse esprimono tuttavia principi che riflettono
l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono
quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione
del diritto (cfr. BVR 1993 p. 218, consid. 3c; UFAFP, Promemoria 20.10.2000
sull'altezza minima dei camini per impianti a combustione di piccole
dimensioni, n. 3). Per gli impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra
32 delle Raccomandazioni prevede che lo sbocco del camino deve superare di
almeno 0,5 ml la parte più alta dell’edificio.
2.2.
Oltre ai disposti in materia di igiene dell’aria, i camini devono rispettare
pure le normative sulla polizia del fuoco. Determinante è, logicamente, sempre
la più severa delle due prescrizioni (cifra 13 Raccomandazioni). Riprendendo le
direttive previgenti, le Prescrizioni di protezione antincendio (PAI) edite dal
Dipartimento del territorio, applicabili in forza degli art. 41d cpv. 1 e 2 LE e
44c cpv. 1 RLE, stabiliscono che i camini e le condutture dei gas di scarico
vanno costruiti con sufficiente sporgenza dal tetto in modo che i gas vengano
evacuati senza ostacoli all'aperto e non abbiano lo sbocco sotto la sporgenza
di fabbricati o gronde di tetti. A tale scopo, se i camini e le condutture sono
sistemati ad una distanza inferiore a 3 ml da parti di fabbricati più alti,
essi vanno costruiti fin sopra il tetto più alto (cifra 3.1.3 cpv. 1 e 2
PAI-Impianti termotecnici [PAI-IT]).
- Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle
opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Un'opera
che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del
vicino, soggiunge il capoverso seguente dell'art. 43 LE, deve tuttavia essere
fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato.
L'ordine
di demolizione o di rettifica presuppone una violazione materiale del diritto,
ossia la realizzazione abusiva di un'opera che non può essere autorizzata a
posteriori, mediante rilascio di un permesso in sanatoria (cfr. Scolari,
Commentario, 2a ed., n. 1286 ss). Esso costituisce il mezzo a disposizione
dell'autorità per rimuovere una situazione d'illegalità, che può risultare dall'inosservanza
di prescrizioni di natura pianificatoria o edilizia in senso stretto, ma anche,
ad esempio, di disposti di tutela ambientale (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 980). In
quest'ultimo ambito, la demolizione può risultare uno strumento idoneo a
ripristinare una situazione conforme al diritto, in particolare allorquando sono
disattese prescrizioni di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b
LPAmb. In tal caso, gli impianti presentano infatti carenze strutturali tali da
risultare già di per sé stessi contrari alla legislazione sulla protezione
dell'ambiente, segnatamente al principio di prevenzione delle emissioni (art.
11 LPAmb), a prescindere da particolari condizioni d'esercizio.
Nell'impossibilità di un adeguamento materiale della costruzione e fatta salva
un'eventuale interdizione assoluta di utilizzo dell'impianto, il ripristino
della legalità impone, di principio, la demolizione.
Eccezioni
si giustificano tuttavia per tener conto del principio di proporzionalità. Violazioni
materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per
quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate, quando la
demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di
proporzionalità. In tal caso, il municipio infligge una sanzione pecuniaria, il
cui ammontare deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura
economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).
- 4.1. Come
esposto in narrativa, il Tribunale cantonale amministrativo si è già occupato a
due riprese dell'impianto in contestazione. Le relative decisioni, del 27 agosto
1997 e del 25 gennaio 2000, non possono evidentemente venir rimesse in discussione
in questa sede, essendo cresciute in giudicato. Il gravame presentato al
Tribunale federale è infatti stato dichiarato inammissibile, senza entrare nel
merito.
Di
conseguenza, già in virtù della pronuncia meno recente, l'insorgente non può invocare
con successo il principio della tutela delle situazioni acquisite né pretendere
che l'impianto soggiaccia, al più, all'obbligo di risanamento delle
installazioni esistenti, giusta gli art. 16 LPAmb e 7-11 OPAir. Avendo infatti
realizzato un'opera edilizia sostanzialmente diversa per aspetto, materiali e
posizione rispetto all'opera preesistente, non risultano adempiti i presupposti
per ammettere la perpetuazione di una situazione in contrasto con il diritto
vigente (cfr. 39 RLE; RDAT II-2000 n. 39; II-1994 n. 45; Scolari, op. cit., n.
513 ss). D'altro canto, in quanto impianto nuovo ai sensi della legislazione
ambientale, deduzione peraltro condivisa anche dall'UFAFP (cfr. osservazioni 30
maggio 2000 al Tribunale federale), il manufatto non può beneficiare delle
agevolazioni previste dall'art. 11 OIAt nel caso in cui il risanamento non sia
possibile dal punto di vista tecnico o dell'esercizio o non sia sopportabile economicamente.
L'opera realizzata deve al contrario ossequiare senza riserve le prescrizioni
edificatorie sulla limitazione delle emissioni.
Con
decisione 25 gennaio 2000, questo Tribunale, con motivazione succinta, ha
giudicato l'installazione di smaltimento dei fumi inammissibile dal profilo
dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb, poiché non riduce le immissioni nella misura massima
esigibile. L'esame della proporzionalità del controverso ordine di ripristino
impone tuttavia di soffermarsi sulla gravità dell'abuso.
4.2.
Scopo dell'art. 6 cpv. 2 OIAt, che impone l'evacuazione dei fumi degli impianti
di combustione sopra i tetti, è quello di permettere che esalazioni certamente
nocive per la salute si disperdano liberamente nell'atmosfera, anziché
ristagnare in prossimità di edifici, prima di venire a contatto con individui,
piante o animali (cfr. BVR 1993 p. 218, consid. 3b). Tali finalità impongono
logicamente, nel caso di un edificio costruito su altezze diverse, di innalzare
i camini fin sopra la parte più alta dell'immobile, come peraltro precisano le
Raccomandazioni.
Nel caso
concreto, il comignolo è ben lungi dal sovrastare il corpo retrostante dell'edificio,
al quale è, per di più, assai vicino. Esso dista infatti circa 90 cm dal
balcone, 2,15 ml dalla facciata e 2,75 ml dalla portafinestra dell'abitazione
__________. Portafinestra e balcone si situano alla quota di uscita del fumo
mentre la facciata sovrasta il comignolo di almeno 3 ml. L'ubicazione del
fumaiolo è pertanto suscettibile di pregiudicare in misura considerevole la
dispersione dei fumi, per modo che la violazione non è senza importanza per
l'interesse pubblico. Particolarmente leso è l'interesse della vicina
__________, qui resistente, la quale è peraltro tempestivamente insorta contro
il nuovo impianto. È infatti indubbio che le esalazioni di fumo invadano
marcatamente il balcone e i locali della sua abitazione, provocandole inconvenienti
non trascurabili. La gravità del pregiudizio è ragguardevole indipendentemente
dalla frequenza con cui viene utilizzato il camino. Lo è a maggior ragione
nella fattispecie, dove il camino a legna funge da principale mezzo di
riscaldamento dell'abitazione.
Pure le
prescrizioni sulla polizia del fuoco sono disattese, come si evince, tra
l'altro, anche dall'attestato di conformità antincendio. Da questo profilo, il
comignolo, di altezza inferiore al corpo retrostante, dovrebbe in effetti
trovarsi ad almeno 3 ml di distanza dallo stesso. Controversa è la questione a
sapere se nel computo di tale distanza debba venir considerato il balcone. Pur
avendo una sicura rilevanza in punto alla gravità dell'infrazione, il quesito
può rimanere aperto, in considerazione delle manifeste violazioni dal profilo
ambientale. Le finalità delle norme antincendio indurrebbero comunque a
misurare la distanza dall'estremità del balcone (cfr. cifra 3.1.3 cpv. 1
PAI-IT).
4.3. La
proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando,
da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto
comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per
l'interesse pubblico e per quello dei vicini. I costi necessari per dotare
l'edificio di un altro sistema di riscaldamento, rispettivamente
l'impossibilità pratica di realizzarlo, non costituiscono per contro fattori di
ponderazione pertinenti. Il ripristino della legalità non presuppone infatti
imprescindibilmente che lo stabile del ricorrente debba comunque poter essere
riscaldato. Questa è semmai un'esigenza ulteriore, soggettiva, non direttamente
connessa con l'oggetto della presente vertenza. A tale riguardo, l'insorgente
non può peraltro richiamarsi al principio della tutela delle situazioni
acquisite (cfr. consid. 4.1).
Ferma
questa premessa, il provvedimento di demolizione non può che risultare proporzionato.
I costi di rimozione della canna fumaria e del comignolo sono certamente
contenuti, ritenuto che si tratta di strutture esterne all'edificio,
asportabili senza particolari difficoltà tecniche. Il giovamento che ne
deriverebbe sia per la collettività sia per i vicini è direttamente
proporzionale alla gravità dei pregiudizi che si trovano a sopportare, su cui
ci si è soffermati al considerando che precede.
Nessun
altra misura, meno incisiva, è ipotizzabile. La difformità strutturale dell'impianto
per rapporto alle prescrizioni a cui soggiace è talmente importante che nemmeno
una severa limitazione delle condizioni d'esercizio renderebbe la violazione irrilevante,
perlomeno per gli interessi dei vicini. D'altro canto, un divieto assoluto di
utilizzo non eliminerebbe comunque il contrasto con l'art. 35 NAPR, che impone
il mantenimento della tipologia tradizionale delle costruzioni nel nucleo, e
con i relativi oneri imposti dal municipio, secondo cui la canna dovrebbe
comunque venir nascosta da una struttura muraria, per la parte sotto la gronda,
e in rame, per la parte sopra il tetto. Tale condizione accessoria non integra
peraltro gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento, limiti entro i quali è
censurabile da parte delle autorità di ricorso. Un divieto d'utilizzo,
accompagnato comunque dall'ordine di adottare i provvedimenti di adeguamento
dell'impianto dal lato estetico, non avrebbe quindi, in pratica, alcun senso.
Per il rimanente, non è compito dell'autorità, tantomeno di questa Corte,
esaminare d'ufficio se ed eventualmente quale progetto potrebbe essere
approvato in una procedura autorizzativa ulteriore; tale iniziativa spetta in
effetti all'interessato (cfr. Scolari, op. cit., n. 1289).
Ne
consegue pertanto che l'ordine di demolizione e la pronuncia governativa che lo
conferma resistono, in definitiva, alle censure dell'insorgente.
- Le
considerazioni che precedono portano inevitabilmente a concludere che il giudizio
governativo va tutelato anche nella misura in cui annulla la licenza edilizia
15 settembre 2001.
Lo
spostamento del comignolo a 3 ml dalla facciata dall'abitazione __________ ed
il suo innalzamento a 2 ml, quand'anche adeguassero l'impianto ai dettami in
materia di polizia del fuoco, deduzione peraltro dubbia (cfr. consid. 4.2), non
permetterebbero ancora di ossequiare le prescrizioni di protezione ambientale.
In tale ambito, i disposti applicabili non stabiliscono invero dei limiti di
distanza dai corpi retrostanti degli immobili, oltre ai quali i fumaioli non
vanno necessariamente innalzati fin sopra il livello più alto dell'edificio.
Nella specie, l'allontanamento dalla proprietà __________ sarebbe comunque
contenuto rispetto alla situazione attuale e, malgrado il relativo
innalzamento, l'utilizzo del camino comporterebbe in ogni caso gravi pregiudizi
dal profilo della dispersione dei fumi, in special modo per la vicina. In tali
circostanze, le prescrizioni costruttive previste dall'art. 6 cpv. 2 OIAt e
dalle Raccomandazioni vanno dunque osservate senza eccezioni.
Alle
medesime conclusioni è peraltro giunto, in prima battuta, anche il Dipartimento
del territorio, presentando opposizione alla domanda di costruzione,
sostituita, in un secondo tempo, da un preavviso favorevole, che tiene tuttavia
conto unicamente degli aspetti di polizia del fuoco e non anche di quelli
ambientali. Giova al riguardo rilevare che, nel caso specifico, la procedura
edilizia non deve necessariamente risolversi nell'approvazione dell'impianto,
avallandone la sistemazione che garantisca i minori inconvenienti al vicinato.
Al contrario, la licenza edilizia può venir rilasciata unicamente se
l'installazione progettata risulta conforme al diritto.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere integralmente
respinto. La decisione governativa impugnata va quindi confermata, sia nella
misura in cui tutela l'ordine la demolizione, sia laddove annulla la licenza
edilizia.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente che dovrà altresì
rifondere ai resistenti, entrambi patrocinati, un adeguato importo a titolo di
ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 21,
41d, 43, 45 LE; 39, 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell'UFAFP
concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti; cifra 3.1.3 Prescrizioni di
protezione antincendio - impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,
63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del
ricorrente, che rifonderà altresì ai resistenti fr. 1'500.- cadauno a titolo di
ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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