AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.331
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00331
Lugano
27 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6/16 settembre 2002 di
__________,
rappr. dal __________
Contro
la risoluzione 27 agosto 2002 (n. 4033) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un
permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino croato __________ (1939) è entrato la prima volta in Svizzera nel
1969 per lavorare come stagionale nel ramo della ristorazione. Nel 1977, egli
si è sposato a __________ con la connazionale __________ (1949), allora
dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso B a titolo di ricongiungimento
famigliare. Dalla loro unione sono nati __________ (1967), rimasto a vivere nel
Paese d'origine, e __________ (1977). Il 26 dicembre 1980, a __________, i
coniugi __________ hanno divorziato. Nel 1985, il ricorrente ha lasciato la
Svizzera, mentre il 1° aprile 1987 è tornato nuovamente nel nostro Paese per
lavorare come stagionale. Il 31 ottobre 1988, egli è rientrato in Patria.
b) Il 10 novembre 1990 il ricorrente si è
risposato a Villa Luganese con __________, nel frattempo divenuta cittadina
svizzera a seguito di matrimonio, ed ha ottenuto un nuovo permesso di dimora
annuale, poi regolarmente rinnovato, con ultima scadenza il 5 novembre 2000.
Il 3 marzo 1997, il Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi
__________. A quel momento, marito e moglie vivevano separati da almeno quattro
anni.
c) __________ soffre di disturbi psichici
(turbe depressive) e fisici (cardiopatia e broncopneumopatia), ha già avuto
problemi con l'alcool ed è rimasto più volte disoccupato. Durante i suoi soggiorni
in Svizzera, egli ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali, segnatamente per reati patrimoniali. Per questo motivo, è
stato ammonito a tre riprese dall'autorità competente in materia di stranieri.
Il ricorrente ha inoltre a suo carico diversi attestati di carenza beni ed è
oggetto di una procedura esecutiva. Dall'ottobre 1999, egli ha dovuto ricorrere
ai sussidi dell'assistenza pubblica, che aveva già ottenuto dall'1.11.1993 al
31.1.1994.
B. Nel gennaio
e marzo 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha rinnovato il permesso di
dimora ad __________, alla condizione di non rimanere più a carico dell'assistenza
pubblica (art. 5 LDDS e 10 ODDS). Il 9 marzo 2000 l'Istituto delle assicurazioni
sociali ha riconosciuto l'insorgente invalido all'80% dal 1° gennaio precedente
per motivi psichiatrici e lo ha posto al beneficio di una rendita di fr. 800.–
mensili. Egli ha pure ottenuto una prestazione complementare (PC) AI di fr.
205.– mensili, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esteso a fr.
1'325.– con decisione 9 febbraio 2001. Il 15 marzo 2001, l'interessato ha
chiesto nuovamente sussidi all'assistenza sociale, ottenendo una prestazione di
fr. 550.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001 come aiuto integrativo alla
rendita AI (fr. 800.–) e alla PC (fr. 205.–) per tutte le necessità
dell'economia domestica.
C. Con
decisione 9 aprile 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
la domanda di __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio, negandogli
nel contempo il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Il dipartimento ha
rilevato che il ricorrente aveva interessato a diverse riprese le autorità di
polizia e giudiziarie penali, continuava ad ottenere prestazioni da parte
dell'assistenza pubblica, aveva a suo carico 35 attestati di carenza beni per
complessivi fr. 70'478.45 ed era oggetto di una procedura esecutiva per fr.
950.–. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 12, 16 LDDS e
8, 10, 11 ODDS.
D. a) Il 25
aprile 2001, __________ ha impugnato la predetta decisione dipartimentale
dinnanzi al Consiglio di Stato. Ha rilevato che disponeva di entrate pari a fr.
2'125.– che gli permettevano finalmente di non cadere più a carico
dell'assistenza sociale e di rimborsare i suoi debiti. Ha sostenuto che la sua
situazione precaria era riconducibile a problemi di salute e famigliari,
ponendo in evidenza la lunga durata del suo soggiorno in Svizzera.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame. Riassunti i fatti salienti, il Governo ha
confermato i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
rimproverando al ricorrente di non aver rispettato la condizione impostagli
dall'autorità di prime cure, nonostante beneficiasse pure di una rendita AI e
delle prestazioni complementari. L'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto
esigibile il rientro dell'interessato in Croazia. Alla cifra 3 del dispositivo
della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
E. a) Contro
la predetta pronunzia governativa, __________ si è aggravato davanti al
Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio rispettivamente il rinnovo della sua autorizzazione di
soggiorno. L'insorgente, fondandosi sostanzialmente sugli argomenti addotti
dinnanzi alla precedente istanza ricorsuale, ha ritenuto che la decisione
impugnata violasse il diritto federale.
b) Il 25 giugno 2001, il Presidente della II
Corte di diritto pubblico ha trasmesso d'ufficio il gravame al Tribunale
cantonale amministrativo per motivi di competenza.
c) Il 6 luglio 2001 l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha rimproverato ad __________ di
non aver segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria, incamerando
indebitamente le prestazioni complementari alla rendita AI durante il periodo
novembre 2000 - maggio 2001. Gli ha quindi imposto la restituzione di fr.
3'850.–, riservandosi l'azione penale.
F. Con
sentenza 21 novembre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidesse la domanda dopo aver
effettuato un'accurata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati
in gioco.
Dopo aver lasciato aperto il quesito se
__________, con un'entrata di fr. 2'125.- mensili, potesse vivere senza più
dover ricorrere all'assistenza pubblica e rimborsare quanto anticipatogli
finora dallo Stato sfruttando pure la sua capacità lavorativa residua, questo
Tribunale ha rilevato che, con la sua condotta in generale e con i suoi atti,
il ricorrente denotava che non voleva o non era capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospitava.
Tuttavia, l'Esecutivo cantonale non aveva
tenuto conto della gravità della colpa a carico del ricorrente e della durata
del suo soggiorno in Svizzera. Il Governo è quindi stato invitato a svolgere
esaurienti ed aggiornate indagini quo all'instabilità professionale
dell'insorgente, alle sue attuali condizioni di salute, all'ammontare della sua
attuale prestazione complementare annua ed alla sua situazione economica.
G. a) Dagli
ulteriori accertamenti presso l'USSI è emerso che __________ percepiva
prestazioni dall'AI e dalla PC per complessivi fr. 2'125.– e che dal giugno
2001 non era più a carico dell'assistenza. A quel momento, il debito
assistenziale scoperto nei confronti dello Stato ammontava a fr. 21'968.50 e
l'importo di fr. 3'850.–, indebitamente percepito tra il novembre 2000 e il
maggio 2001, non era stato rimborsato.
Inoltre il ricorrente aveva a suo carico 36
attestati di carenza beni per complessivi fr. 71'609.80 e al 25 aprile 2002 era
aperta una procedura esecutiva per fr. 1'064.–, con un pignoramento di beni già
eseguito.
Per quanto riguarda lo stato di salute
dell'insorgente, il 20 giugno 2002 il Dr. __________ del Servizio di
psichiatria e di psicologia medica ha trasmesso al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato il seguente rapporto su __________:
"Il paziente
ha continuato ad essere seguito dal sottoscritto presso l'ambulatorio del
Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________. Terapeuticamente
egli ha beneficiato di colloqui di sostegno psicologico una volta al mese e ha
continuato ad assumere regolarmente la sua terapia prsicofarmacologica di
mantenimento a base di antidepressivi, ansiolitici, ipnoinduttori e farmaci
cerebroattivi. Dal lato internistico egli risulta portatore di disturbi
cardiovascolari e respiratori ed è in cura presso il Dr. __________. Nel complesso
lo stato di salute del paziente a decorrere dall'ultimo rapporto risalente
all'anno scorso è rimasto stabile sia sul versante psichiatrico sia sul
versante internistico. Come già segnalato in precedenza riteniamo senz'altro
indispensabile la continuazione della presa a carico specialistica tenuto conto
della fragilità psichica del soggetto e con l'obiettivo specifico di prevenire
delle recidive depressive".
Esprimendosi su tale certificato, il 18
luglio 2002 il Medico cantonale aggiunto, __________, ha rilevato quanto segue:
"Nello
scritto medico in questione, risulta che il signor __________ è regolarmente seguito
presso l'ambulatorio del summenzionato Servizio; egli beneficerebbe di colloqui
mensili di sostegno psicologico; egli assume inoltre una terapia
psicofarmacologica. Il medico ci informa - sempre nel documento in esame - che
il signor __________ soffre di disturbi cardiovascolari e respiratori per i
quali è in cura presso un collega internista di Lugano. Inoltre, lo stato di
salute - sia dal lato psichiatrico che internistico - è descritto attualmente
come stabile. Viene precisato, infine, che la fragilità psichica rende
necessaria la continuazione della presa a carico specialistica per evitare
recidive depressive. In definitiva, dal rapporto medico si evince che il signor
__________ soffre di una depressione recidivante che necessita di cure mediche
e farmacologiche costanti; queste cure sono di tipo ambulatoriale, con una
frequenza di una volta al mese, e lo stato di salute attuale sembrerebbe
compensato. Si tratta dunque di una problematica cronica, senza scompensi acuti
in atto. In nessun caso viene affermato che lo straniero non è trasportabile a
causa della sua malattia, né che la cura debba necessariamente avvenire in
Svizzera: dal profilo della presa a carico medica, il certificato non fornisce
ragioni mediche sufficienti che giustifichino necessariamente una permanenza in
Svizzera.
A nostro avviso
dunque, il signor __________ può senz'altro far ritorno in Patria, dove potrà
continuare a ricevere le cure di cui necessita".
b) Preso atto delle suddette risultanze
istruttorie, con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la
decisione dipartimentale.
Innanzitutto, il Governo ha ritenuto che il
ricorrente avesse invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio
matrimonio al fine di ottenere ora il rilascio di un permesso di domicilio, in
quanto si era sposato il 10 novembre 1990, separandosi di fatto nel marzo 1993
se non già nel 1991, per poi divorziare il 3 marzo 1997.
In seguito, dopo aver lasciato indeciso se
il ricorrente adempisse i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS
(espulsione per essere stato a carico dell'assistenza pubblica in maniera
continua e rilevante), l'Esecutivo cantonale ha rilevato che con la sua
condotta in generale e con i suoi atti egli denotava di non voler o di non
essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospitava
giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, sicché erano date le premesse per
allontanarlo dalla Svizzera. In questo senso, ha ricordato l'instabilità
lavorativa dell'interessato, il quale era rimasto senza attività per 4 anni e
mezzo e aveva cambiato 5 posti di lavoro, e gli ha rimproverato di aver
incamerato indebitamente prestazioni assistenziali per fr. 3'850.– senza
effettuare alcun rimborso nonostante le sue promesse. Ha pure ricordato che il
ricorrente, durante il suo soggiorno in Svizzera, aveva interessato le autorità
di polizia, giudiziarie e esecutive del nostro Paese.
L'Esecutivo cantonale ha poi considerato
esigibile il rientro in Patria dell'insorgente sulla scorta della diversa
documentazione medica acquisita in fase istruttoria e che poteva rendere visita
alla figlia maggiorenne residente in Ticino nell'ambito della normativa per i
turisti.
Il Governo ha quindi ritenuto che
l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente prevalesse rispetto ai
motivi di ordine privato invocati nel corso della procedura, segnatamente la durata
del suo soggiorno in Svizzera, le sue vicissitudini famigliari e i suoi
problemi di salute.
H. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale
il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata,
egli chiede il rinnovo del permesso di dimora.
Secondo il ricorrente, gli accertamenti
eseguiti dal Consiglio di Stato non avrebbero apportato nulla di nuovo rispetto
alla precedente risoluzione governativa.
Critica in ogni caso il Consiglio di Stato
per aver violato il principio della proporzionalità. Pur ammettendo di non
essersi sempre comportato in modo esemplare, sostiene che il proprio modo di
agire non è stato di una gravità tale da giustificare il severo provvedimento
adottato nei suoi confronti. Tanto più che egli non sarebbe più a carico
dell'assistenza sociale. Afferma di voler estinguere il debito assistenziale e
di rimborsare già i debiti sfociati in diverse procedure esecutive. Pone in
evidenza il lungo soggiorno in Svizzera, dove risiedono la figlia e la ex
moglie, di essere ultra sessantenne e di non possedere più stretti legami
sociali e famigliari in Croazia. Per di più, il suo rientro in Patria non sarebbe
esigibile a causa dei problemi di salute.
I. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento, che non formula osservazioni, sia
il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Croazia o l'ex Repubblica federativa socialista di
Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
dei cittadini croati o ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un
diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora.
1.4. Il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Dopo
una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio (art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS).
In concreto, il matrimonio contratto
dall'interessato il 10 novembre 1990 con __________, la quale aveva ottenuto in
precedenza la cittadinanza elvetica, è durato oltre sei anni. Di conseguenza,
contrariamente a quanto ritiene il dipartimento, __________ ha, di principio,
diritto al postulato rilascio di un permesso di domicilio e al rinnovo della
sua autorizzazione di soggiorno. Essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata dall'interessato è data. Se il permesso
sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di
cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue
qualora sorga un motivo d'espulsione (art. 7 cpv. 1 LDDS), rispettivamente -
soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è
stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il
permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste
quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts, 3a ed., N. 597 segg.;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama
ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha
rimproverato a __________ di invocare in maniera abusiva il vincolo matrimoniale
durato oltre cinque anni - dal 10 novembre 1990 al 3 marzo 1997 - allorquando
egli viveva separato dalla moglie quantomeno dal marzo 1993, al fine di
ottenere un permesso di domicilio a seguito del connubio.
Sennonché, il 18 settembre 2000 il
ricorrente ha chiesto il permesso di domicilio unicamente perché soggiornava
nel nostro Paese da dieci anni. Del resto, la cessazione della vita coniugale
non ha impedito al dipartimento di rinnovare regolarmente all'insorgente il
permesso di dimora, benché fosse al corrente che i coniugi __________ vivevano
separati da almeno 4 anni al momento della sentenza di divorzio (v. domanda 7
ottobre 1997 di rinnovo del permesso B e copia della sentenza di divorzio
nell'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione).
Le critiche del Governo su questo punto non
possono quindi essere condivise.
- 3.1. Il
permesso di domicilio è di durata illimitata, non può essere condizionale e la
sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di
legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (art. 6 LDDS). Prima di
concedere un permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora
una volta a fondo come egli si è comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).
3.2. Il permesso di dimora è di durata
limitata e può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS; cfr. anche art. 10 cpv.
3 ODDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato
prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure in seguito ad espulsione o
rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima
premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente
pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni
indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3
LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).
3.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno
straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una
persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico
dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'espulsione può sembrare giustificata
conformemente all'articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente quando lo
straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o
alle decisioni dell'autorità, contravviene gravemente alla morale, tralascia
continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di
diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2
ODDS).
Dal canto suo, l'art. 10 lett. d LDDS è
volto a impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti. In
questo senso occorre valutare, fondandosi sulla situazione finanziaria attuale
dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione, se esiste un rischio
concreto che, in futuro, egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica
(DTF 119 Ib 1, consid. 3b e c; v. anche 122 II 1, consid. 3c). Semplici dubbi
al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81, consid. 2d).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, dal novembre 1993 al gennaio 1994 __________ ha
ottenuto dall'assistenza pubblica prestazioni per complessivi fr. 4'364.55.
Egli ha dovuto ricorrere nuovamente a tali sussidi dall'ottobre 1999, cosicché
il suo debito nei confronti dello Stato è aumentato a fr. 21'968.50 (scritto 22
maggio 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sapere
se tale importo sia rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può
rimanere indeciso.
Dal giugno 2001, infatti, il ricorrente non
è più a carico dell'assistenza sociale. Invalido all'80%, egli beneficia dal 1°
gennaio 2000 di una rendita mensile di fr. 800.– e di una prestazione complementare
alla rendita AI di fr. 1'325.– (decisioni 27 marzo e 23 giugno 2000
dell'Istituto delle assicurazioni sociali; sentenza 19 febbraio 2001 del
Tribunale cantonale delle assicurazioni). Giova ricordare che una rendita di
invalidità, pur essendo una prestazione sociale, non è assimilabile a una
prestazione d'assistenza pubblica, ma, semmai, trattandosi di reddito
sostitutivo, a un'attività lavorativa stabile.
Da quanto precede, non si può ritenere con
certezza che i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS siano adempiuti.
Attualmente, la rendita totale erogata di fr. 2'125.– mensili, senza che sussistano
elementi per ritenerla provvisoria, non appare infatti tanto modesta da
escludere che possa bastare per il sostentamento del ricorrente, tanto più che
egli non ha persone a carico (RDAT I-2002, n. 42 consid. 3d/bb).
In conclusione, il rischio che egli cada di
nuovo e in modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non potendo
essere completamente escluso, non è, allo stato attuale, sufficientemente concreto.
4.2. Durante il suo soggiorno in Svizzera
__________ non ha sempre tenuto un comportamento corretto. Il 7 febbraio 1972
gli è stata inflitta una multa di fr. 100.– per infrazione alla LCStr. Con
decreto d'accusa 25 gennaio 1984, l'allora Sostituto Procuratore pubblico della
Giurisdizione sopracenerina lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ricettazione e truffa.
A seguito di tale condanna, il 5 settembre 1984 egli è stato ammonito dall'autorità
competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o
di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative. Il 6 novembre 1984, egli è stato condannato
a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, per appropriazione indebita. Il 16 gennaio 1985, è stato nuovamente
minacciato di espulsione. Con decreto d'accusa 24 marzo 1992, il Procuratore
pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione per ripetuto furto. A
seguito di tale condanna, il 6 maggio 1992 l'insorgente è stato ammonito per la
terza volta.
Le prime due condanne penali a carico del
ricorrente risalgono invero al suo precedente soggiorno in Svizzera e non gli
hanno impedito di ottenere in seguito un nuovo permesso di dimora. Inoltre,
l'ultima sanzione inflittagli dal Ministero pubblico risale a una decina di
anni fa. Tali condanne vanno però prese in considerazione per valutare il grado
di integrazione dell'insorgente nella realtà elvetica.
Orbene, __________ è pure rimasto a lungo
disoccupato, ha a suo carico 36 attestati di carenza beni (periodo
20.3.1978-7.8.2001) per un totale di fr. 71'609.80 ed è stato ultimamente
oggetto di una procedura esecutiva per fr. 1'064.– (rapporto informativo 5
agosto 2002 Polizia cantonale).
Il 9 giugno 2000 il Dipartimento delle
istituzioni gli ha ancora inflitto una multa di fr. 80.– per aver lavorato
senza autorizzazione presso la cooperativa "__________" dal 16 novembre
al 16 dicembre 1998 (decreto n. 1188/510). Inoltre, il 6 luglio 2001 l'USSI ha
rimproverato al ricorrente di non avergli segnalato il cambiamento della sua
situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati PC
(scritto 3 giugno 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato).
Da quanto precede, con la sua condotta in
generale e con i suoi atti __________ denota di non voler o non essere capace
di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1
lett. b LDDS).
Per questo motivo, a ragione il dipartimento
gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio.
- 5.1.
L'autorità inferiore ha pure rifiutato di rinnovare il permesso di dimora
all'insorgente. Tale decisione deve rispettare il principio di proporzionalità.
L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa infatti che l'espulsione può essere
pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata.
Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente,
della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo
soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero
in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
5.2. Dal profilo delle sue relazioni, nel
suo Paese d'origine __________ possiede stretti legami culturali. Egli vi è
nato e vi è tornato alla scadenza dei suoi precedenti soggiorni in Svizzera. In
Croazia vivono peraltro le sue sorelle (ricorso ad 9, pag. 2). In Ticino
risiede invece la ex moglie, con la quale egli avrebbe mantenuto rapporti di
amicizia (doc. B e C), ma anche la figlia __________, la quale è maggiorenne e
non vive in comunione domestica con il padre. Il ricorrente ha ormai 64 anni.
Entrato la prima volta nel nostro Paese nel 1969 come stagionale, egli ha
risieduto stabilmente nel nostro Paese già dal 1977 al 1985 come dimorante, per
poi rientrarvi nel 1987 ancora come stagionale fino al 1988. Al momento in cui
il dipartimento ha deciso di non rilasciargli un permesso di domicilio e di non
rinnovargli l'autorizzazione di dimora, egli soggiornava in Svizzera da dieci
anni.
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, il suo successivo soggiorno dal 5 novembre 2000, momento della
scadenza del suo permesso di dimora annuale, è semplicemente tollerato fino al
giudizio definitivo sulla sua domanda del 18 settembre 2000.
La durata decennale del soggiorno del
ricorrente in Svizzera non dev'essere comunque sottovalutata ai fini del
giudizio.
Per quanto riguarda la gravità della colpa a
carico dell'interessato, bisogna considerare che egli non si è a tutt'oggi pienamente
integrato nella realtà elvetica. Lo dimostrano i suoi precedenti penali, il
fatto che egli è rimasto a lungo disoccupato, nonché i numerosi debiti a suo
carico. Va però anche tenuto conto del fatto che attualmente la situazione
personale dell'interessato non si è sensibilmente deteriorata e che egli è ora
al beneficio di una rendita di invalidità, la quale gli permette di non dover
più ricorrere all'aiuto dello Stato.
E' vero che fino alla fine di maggio 2001 il
ricorrente ha fatto capo all'assistenza pubblica e che il 6 luglio 2001 l'USSI
gli ha rimproverato di non avergli segnalato il cambiamento della sua situazione
finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati PC. In
considerazione della particolarità della situazione, tale circostanza non
dimostra ancora che il ricorrente non voglia finalmente adattarsi
all'ordinamento elvetico, ritenuto peraltro che egli ha già promesso di
rimborsare, nel limite delle sue possibilità, sia quanto percepito
dall'assistenza sia gli altri debiti (v. ricorso ad 8; ricorso 25 aprile 2001
al Consiglio di Stato).
5.3. Visto quanto precede, ritenuto che la
domanda del ricorrente verteva prima di tutto sul rilascio di un permesso di
domicilio e che l'ultima volta il dipartimento gli aveva rinnovato il permesso
di dimora a condizione di non rimanere più a carico dell'assistenza pubblica,
tutto sommato appare eccessivo negargli la possibilità di rimanere
ulteriormente nel nostro Paese. Non si può in effetti escludere che, grazie al
rinnovo del permesso di soggiorno, l'insorgente riesca finalmente ad integrarsi
convenientemente nel nostro ordinamento, facendo in futuro fronte ai propri
obblighi e non incorrendo in ulteriori sanzioni.
- In esito
alle considerazioni che precedono, in questo - eccezionale - caso, il gravame
dev'essere parzialmente accolto. Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di
Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate.
Resta comunque riservata la facoltà
dell'autorità di prime cure di revocare il permesso al ricorrente in ogni
momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir meno i motivi che permettono
di accogliere il presente gravame.
- Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente,
rappresentato da un ente assistenziale qualificato, una parziale indennità per
ripetibili (art. 31 PAmm; RDAT II-1999 N. 47, p. 165).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 4, 5, 6
LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
27 agosto 2002 (n. 4033) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 9
aprile 2001 (DO 45) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni.
-
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi
al cittadino croato __________ (12 gennaio 1939) il permesso di dimora annuale.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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