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52.2002.324 ΓÇó Municipality lacks standing to appeal in zoning parking contribution case
52.2002.324Altro tribunale25 set 2002Dismissed
The municipality of Giubiasco appealed a State Council decision that had annulled its order imposing an additional substitute parking contribution for five missing parking spaces. The Administrative Court held that the municipality lacked active standing because, under cantonal law, only the commune itself has party capacity in building-law matters; the municipal executive is merely its organ. The court expressly departed from its earlier tolerant practice and dismissed the appeal as manifestly inadmissible. Because of the result, it imposed no court fee and awarded no compensation.
Art. 21 LE; arts. 9, 80, 106 LOC; art. 48 PAmm: the municipal executive cannot sue or appeal in its own name in building-law matters, as it is only an organ of the commune and lacks party capacity. Standing and other formal prerequisites must be examined strictly; an appeal filed exclusively in the name of the municipality is inadmissible in limine. Where the appeal is manifestly inadmissible, the authority may decide with brief reasoning under art. 48 PAmm. In such a case, it may dispense with court fees and party compensation under arts. 28 and 31 PAmm.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.324
Data decisione, Autorità: 25.09.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00324
Lugano 25 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 del
__________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002, no. 3874, del Consiglio di Stato che ha annullato la risoluzione 24 aprile 2002 con cui l'insorgente ha fissato in fr. 35'000.-- il contributo sostitutivo supplementare per 5 posteggi mancanti al mappale no. __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che la __________, __________, è proprietaria del mappale n. __________ RF di __________, sul quale sorge una casa d'appartamenti, che al PT accoglie dei negozi;
che il 14 marzo 2002 il municipio di __________ è venuto a conoscenza che al PT era stata aperta una nuova attività commerciale;
che, dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con decisione 24 aprile 2002 il municipio ha ordinato alla __________, __________, il pagamento di un contributo sostitutivo supplementare di fr. 35'000.-- per 5 posteggi mancanti, in considerazione dell'estensione della nuova attività;
che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso inoltrato dalla __________; l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati gli estremi per ammettere un cambiamento di destinazione, non essendovi stata alcuna modifica significativa delle condizioni di utilizzazione tra la passata e la nuova attività commerciale; non vi era pertanto alcun motivo per ridefinire il numero dei posteggi mancanti ed il relativo contributo sostitutivo;
che contro il predetto giudizio governativo il municipio di Giubiasco è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata con argomenti che non è necessario riassumere;
che il ricorso non è stato trasmesso alle controparti;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), come pure dall'assegnazione di ripetibili, poiché i ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel precedente grado del giudizio, in questa sede non sono stati chiamati ad esplicare attività alcuna (art. 31 PAmm);
visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 48, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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