Ammonition for missing social security documents upheld

52.2002.3Altro tribunale5 apr 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A construction company challenged an admonition issued by CV-LEPIC for failing to submit complete annual proof of payment of social security contributions and taxes. The tribunal held that the company had a clear duty under LEPIC and RLEPIC to provide full documentation, that it had admittedly submitted incomplete records, and that the claimed non-receipt of a reminder did not excuse noncompliance. Finding the admonition to be the least severe and proportionate sanction, the court dismissed the appeal and ordered costs against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 4 RLEPIC; arts. 6 and 16 LEPIC; duty of a registered construction company to file complete annual proof of payment of social charges and taxes within the prescribed period; an admonition is justified where the undertaking submits incomplete documentation and remains in default. The non-receipt of a reminder does not excuse the breach if the addressee was already aware of the statutory obligation. In reviewing sanctions under LEPIC, the authority and the court may uphold the least onerous measure where the violation is minor and the company has not cured the default (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.3

Data decisione, Autorità: 05.04.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00003

Lugano 5 aprile 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2001 della


contro

la decisione 13 dicembre 2001 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ammonito l'insorgente per non aver presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali;

vista la risposta 15 gennaio 2002 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La __________ è iscritta dal 1996 all'albo delle imprese previsto dall'art. 3 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC).

Il 29 marzo 2001, in occasione dell'annuale invio della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi e tributi a norma dell'art. 4 del regolamento (RLEPIC), la ricorrente ha fornito una documentazione incompleta, in quanto relativa al periodo fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.

La ditta ha spiegato di avere effettuato i pagamenti con leggero ritardo e di essere pertanto in attesa della documentazione, assicurando la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al completamento dell'incarto non appena possibile.

Il 15 maggio 2001, la CV-LEPIC ha diffidato la ricorrente a produrre la documentazione mancante entro il 15 giugno seguente. La ricorrente non ha dato seguito all'ingiunzione.

B. Il 13 dicembre 2001 la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ la sanzione dell'ammonimento, a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, per non aver completato la documentazione nemmeno entro il termine assegnatole con diffida 15 maggio 2001.

Con fax 18 dicembre 2001, la __________ ha contestato di aver ricevuto la suddetta diffida.

C. La __________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione di ammonimento. La ricorrente afferma di essere stata, e di essere tuttora, in regola con il pagamento dei tributi e contributi, tanto che le sarebbero stati affidati "vari lavori sussidiati ed uno di questi proprio il 26 febbraio 2001" (cfr. doc. C, agli atti). La ricorrente sottolinea di aver adempiuto i propri obblighi durante tutti gli anni di attività (cioè dal 1996). Ribadisce che un leggero ritardo nei pagamenti sarebbe all'origine dell'invio incompleto della relativa documentazione, la quale comunque attesta il regolare pagamento fino a tutto il terzo trimestre del 2000. Quanto alla diffida 15 maggio 2001, l'insorgente non avrebbe ricevuto nemmeno la copia esplicitamente richiesta via fax alla CV-LEPIC.

D. La CV-LEPIC si oppone all'accoglimento del ricorso, in quanto ritiene la sanzione giustificata e proporzionata; osserva che la __________ non ha a tutt'oggi presentato la documentazione in questione.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo è data ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  2. È istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività (art. 3 cpv. 1 LEPIC). È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo, di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte (art. 6 lett. f LEPIC), dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro (lett. e), nonché di fornirne le prove.

A norma dell'art. 4 cpv. 1 RLEPIC, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla CV-LEPIC, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei tributi relativi all'anno precedente.

La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).

  1. Nel caso concreto la ricorrente ha ammesso di aver inviato alla CV-LEPIC, entro i termini di legge, una documentazione incompleta, in quanto relativa ai pagamenti unicamente fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.

Constatato tale inadempimento, la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ l'ammonimento.

È irrilevante la circostanza che la diffida 15 maggio 2001 non sia pervenuta alla ricorrente, dal momento che essa era perfettamente a conoscenza dell'obbligo di fornire tempestivamente la documentazione completa. Nella lettera 29 marzo 2001 (agli atti), la __________ ha altresì assicurato la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al più presto all'invio dei certificati comprovanti il pagamento dell'ultimo trimestre del 2000. Così non è stato.

Nemmeno in questa sede, del resto, la ricorrente ha adempiuto quello che è, e rimane, un obbligo di diligenza impostole dalla LEPIC.

  1. La sanzione dell'ammonimento - la meno gravosa tra quelle previste dalla LEPIC - appare del tutto idonea e proporzionata alla violazione, tutto sommato lieve, commessa dalla ricorrente.

Il ricorso va quindi respinto, con seguito di tasse e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 3, 6, 16, 17 LEPIC; 4 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the admonition was admissible and whether the sanction should be annulled

Decisione estratta

The appeal was admissible but unfounded; the admonition was lawful and proportionate.

Motivazione estratta

The company had a statutory duty to submit complete proof of payment within the first quarter. It admittedly sent incomplete documentation and still had not complied by the time of judgment. The alleged non-receipt of the reminder was irrelevant because the company already knew its obligation.

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