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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.3
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00003
Lugano
5 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2001 della
contro
la decisione 13 dicembre 2001 con cui la Commissione
di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione
di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ammonito l'insorgente per non aver
presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri
sociali;
vista la risposta 15 gennaio
2002 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________
è iscritta dal 1996 all'albo delle imprese previsto dall'art. 3 della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC).
Il 29
marzo 2001, in occasione dell'annuale invio della documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento dei contributi e tributi a norma dell'art. 4 del
regolamento (RLEPIC), la ricorrente ha fornito una documentazione incompleta,
in quanto relativa al periodo fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre
2000.
La ditta ha spiegato di avere effettuato i
pagamenti con leggero ritardo e di essere pertanto in attesa della
documentazione, assicurando la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al completamento
dell'incarto non appena possibile.
Il 15 maggio 2001, la CV-LEPIC ha diffidato
la ricorrente a produrre la documentazione mancante entro il 15 giugno
seguente. La ricorrente non ha dato seguito all'ingiunzione.
B. Il 13
dicembre 2001 la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ la sanzione dell'ammonimento,
a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, per non aver completato la documentazione
nemmeno entro il termine assegnatole con diffida 15 maggio 2001.
Con fax 18 dicembre 2001, la __________ ha
contestato di aver ricevuto la suddetta diffida.
C. La
__________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
l'annullamento della decisione di ammonimento. La ricorrente afferma di essere
stata, e di essere tuttora, in regola con il pagamento dei tributi e
contributi, tanto che le sarebbero stati affidati "vari lavori
sussidiati ed uno di questi proprio il 26 febbraio 2001" (cfr. doc. C,
agli atti). La ricorrente sottolinea di aver adempiuto i propri obblighi
durante tutti gli anni di attività (cioè dal 1996). Ribadisce che un leggero
ritardo nei pagamenti sarebbe all'origine dell'invio incompleto della relativa
documentazione, la quale comunque attesta il regolare pagamento fino a tutto il
terzo trimestre del 2000. Quanto alla diffida 15 maggio 2001, l'insorgente non
avrebbe ricevuto nemmeno la copia esplicitamente richiesta via fax alla
CV-LEPIC.
D. La CV-LEPIC
si oppone all'accoglimento del ricorso, in quanto ritiene la sanzione
giustificata e proporzionata; osserva che la __________ non ha a tutt'oggi
presentato la documentazione in questione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo è data ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
-
È
istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto
esercizio della loro attività (art. 3 cpv. 1 LEPIC). È fatto particolare
obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente
effettivo, di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in
materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte (art. 6 lett. f
LEPIC), dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni
sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro (lett. e),
nonché di fornirne le prove.
A norma dell'art. 4 cpv. 1 RLEPIC, ogni
iscritto all'albo è tenuto a presentare alla CV-LEPIC, nel corso del 1°
trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
degli oneri sociali e dei tributi relativi all'anno precedente.
La violazione delle disposizioni della LEPIC
è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o
la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
- Nel caso
concreto la ricorrente ha ammesso di aver inviato alla CV-LEPIC, entro i
termini di legge, una documentazione incompleta, in quanto relativa ai
pagamenti unicamente fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.
Constatato tale inadempimento, la CV-LEPIC
ha inflitto alla __________ l'ammonimento.
È
irrilevante la circostanza che la diffida 15 maggio 2001 non sia pervenuta alla
ricorrente, dal momento che essa era perfettamente a conoscenza dell'obbligo di
fornire tempestivamente la documentazione completa. Nella lettera 29 marzo 2001
(agli atti), la __________ ha altresì assicurato la CV-LEPIC che avrebbe
provveduto al più presto all'invio dei certificati comprovanti il pagamento
dell'ultimo trimestre del 2000. Così non è stato.
Nemmeno in questa sede, del resto, la
ricorrente ha adempiuto quello che è, e rimane, un obbligo di diligenza
impostole dalla LEPIC.
- La
sanzione dell'ammonimento - la meno gravosa tra quelle previste dalla LEPIC -
appare del tutto idonea e proporzionata alla violazione, tutto sommato lieve,
commessa dalla ricorrente.
Il
ricorso va quindi respinto, con seguito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 3, 6, 16, 17 LEPIC; 4 RLEPIC; 3, 18,
28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 250.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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