AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.297
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00297
Lugano
6 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 luglio 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 29 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3576), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 18 giugno 2002 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato
di chiudere la sala giochi "__________";
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 28
aprile 1992, il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________
una licenza edilizia per aprire un bar ed una sala giochi al primo piano di un
capannone situato nella zona artigianale - commerciale di __________. La licenza,
assistita dall'autorizzazione cantonale a costruire n. 77583, non è stata subordinata
a particolari condizioni d'esercizio. In particolare non sono stati fissati gli
orari di apertura e di chiusura. Essa stabiliva unicamente che doveva essere
rispettata l'OIF e che nel caso in cui le future immissioni foniche avessero
creato disturbo o molestia al vicinato sarebbero state inasprite le limitazioni
delle emissioni. Era comunque implicito che avrebbero fatto stato gli orari di
chiusura prescritti dalla LEsPubb per i bar.
Il bar era costituito da un vasto locale (m
27 x 9.50), destinato in parte alla ristorazione vera e propria (m 8 x 9.50) ed
in parte al gioco del biliardo (m 19 x 9.50). La sala giochi era invece costituita
da un locale di dimensioni analoghe a quelle della sala da biliardo, dalla
quale era separato da una parete divisoria dotata di una porta.
L'esercizio pubblico e la sala giochi
disponevano di un atrio comune e di accessi separati. Avevano inoltre in comune
i servizi igienici, costituiti da due locali situati nell'atrio: uno per gli
uomini, con due WC, tre pissoir e due lavabo, l'altro per le donne con
due WC e due lavabo. Servizi, che sono stati preavvisati favorevolmente dalla
Sezione sanitaria del DOS (ora DSS).
b. Il 9 giugno 1993 il municipio ha
rilasciato al ricorrente una nuova licenza edilizia, preavvisata favorevolmente
dal Dipartimento del territorio, per ampliare l'offerta di giochi, inserendo
una sala da ping-pong, una sala bar-video ed un circuito per macchine
elettriche in tre locali situati sul retro del primo piano del capannone.
c. Un'ulteriore licenza edilizia è stata
rilasciata il 25 gennaio 1995 per trasformare il locale occupato dal circuito
per macchine elettriche in un nuovo bar.
d. Il 27 agosto 1998 il municipio ha
rilasciato al ricorrente un'ennesima licenza edilizia per trasformare
l'esercizio pubblico in un locale notturno. Nemmeno in questa licenza erano
stabilite particolari condizioni d'esercizio riferite agli orari. Anche in
questo caso era dato per scontato che facessero stato gli orari d’apertura
fissati dalla LEsPubb per questo genere di ritrovi.
Nessuna osservazione particolare è stata
formulata da parte dell'autorità cantonale con riferimento all'adeguatezza dei
servizi igienici esistenti
Il notevole prolungamento degli orari di
chiusura dell’esercizio pubblico e, di riflesso, dell'annessa sala giochi,
determinato dalla trasformazione del bar in locale notturno, ha ben presto
suscitato le lamentele di alcuni vicini.
B. Il 28
settembre 1998 l'Ufficio dei permessi e dei passaporti ha invitato il
ricorrente a separare dall'esercizio pubblico lo spazio destinato agli
apparecchi da gioco. __________ ha dato seguito alla richiesta, chiudendo il
varco che collegava la sala giochi all’esercizio pubblico. I due locali sono
ora accessibili soltanto attraverso i due distinti ingressi, che si aprono
sull'atrio dove sono situati i servizi igienici comuni.
Comuni al locale notturno ed alla sala
giochi sono rimasti gli orari d'esercizio.
C. Il 21
agosto 2001 il municipio di __________ ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione
a gestire una sala giochi presso lo stabile al mappale n. __________".
Oltre a fissare gli orari d'apertura e di
chiusura dei due stabilimenti (cifra 4), questa decisione disponeva che per la
sala giochi avrebbe dovuto "essere richiesta una dichiarazione di
idoneità dal punto di vista igienico (sezione sanitaria del DOS)"
(cifra 6).
Contro questa decisione __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2002 l'ha annullata
limitatamente alla prescrizione relativa agli orari d'esercizio della sala
giochi (cifra 4).
Conformandosi alla cifra 6 del provvedimento
anzidetto, il ricorrente ha chiesto alla Sezione sanitaria del DOS di
rilasciargli la "dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico
per la sala giochi". Il 5 marzo 2002 la predetta istanza gli ha comunicato
che "fintanto che le due strutture presenti, sala giochi e locale notturno,
non disporranno di propri servizi igienici (...) una certificazione di
agibilità a norma dell'art. 38a LSan non potrà essere effettuata".
Preso atto di questa comunicazione, il 18
giugno 2002 il municipio ha ordinato la chiusura della sala giochi, con effetto
al 15 agosto successivo.
D. Con
giudizio 29 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di
chiusura, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Richiamata la precedente decisione del 16
gennaio 2002, il Governo ha in sostanza ritenuto che i servizi igienici
esistenti fossero addirittura insufficienti a coprire il fabbisogno prescritto
dall’art. 47 RLEsPubb in base alla capienza del locale notturno (180 posti).
Non potrebbero quindi far fronte anche alle esigenze della sala giochi.
E. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L’insorgente rileva in sostanza che l’esercizio pubblico e la sala giochi sono
attivi da un decennio, che sono separati l’uno dall’altro e che dispongono di
servizi igienici comuni, situati in zona neutra. Sottolinea, in particolare,
come mai prima d’ora sia stata contestata l’adeguatezza e la sufficienza di
queste infrastrutture.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone l’Ufficio di sanità senza
formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che chiede la conferma dell’ordine di chiusura, ponendo in evidenza
i problemi ingenerati dal fatto che gli orari d’apertura della sala giochi sono
abbinati a quelli del night.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in primo luogo
dall’art. 21 LE, subordinatamente dall’art. 208 LOC.
Oggetto di contestazione è in effetti una
questione di natura edilizia. La legittimazione attiva dell’insorgente,
direttamente e personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, integrati dalle licenze edilizie rilasciate in passato per gli
stabilimenti in esame (art. 18 PAmm). La situazione dell’oggetto della
contestazione è peraltro sufficientemente nota a questo tribunale.
- Il
permesso di costruzione o licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il
quale l’autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all’esecuzione di un determinato intervento
rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni (art. 1 RLE; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627). Esso abilita il beneficiario a
realizzare l’opera edilizia prevista dalla domanda di costruzione e ad utilizzarla
conformemente alla destinazione indicata, previo conseguimento, se del caso,
del permesso di abitabilità (art. 49 cpv. 2 LE e 12 RISA).
La licenza edilizia non conferisce al suo
titolare alcun diritto di natura soggettiva. Non lo protegge, in particolare,
dalle conseguenze di un successivo cambiamento del diritto materiale, che, a
determinate condizioni, può anche imporre l'adeguamento delle costruzioni
esistenti al nuovo diritto. La costruzione realizzata secondo la licenza
accordata beneficia comunque della garanzia costituzionale della proprietà,
intesa come tutela delle situazioni acquisite, che assicura al proprietario
anche la possibilità di continuare ad utilizzarla nei limiti della destinazione
fissata dal permesso rilasciato.
Un divieto di fruirne ulteriormente entra,
per principio, in considerazione soltanto quando sono dati i presupposti della
revoca del permesso (art. 18 LE) oppure quando nell'opera stessa o nella sua
utilizzazione sono ravvisabili gli estremi di una situazione di pericolo per i
beni di polizia in senso stretto.
3.Nell’evenienza concreta, il municipio ha ordinato al ricorrente di
chiudere la sala giochi per mancanza della "dichiarazione di idoneità
dal punto di vista igienico", che, stando alla cifra 4 dell'autorizzazione
a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, avrebbe dovuto essere
rilasciata dalla SSan del DOS (ora DSS). L’ordine si configura in sostanza come
un divieto di continuare ad utilizzare una parte dell’immobile per esercitare
l’attività commerciale, che il ricorrente vi ha insediato in forza delle licenze
edilizie, rilasciategli dal municipio, con il benestare dell'autorità
cantonale, sulla base di piani che indicavano chiaramente che gli stabilimenti
avrebbero fatto capo a servizi igienici comuni.
Il municipio non pretende che siano dati gli
estremi per decretare una revoca delle licenze edilizie rilasciate per i due
stabilimenti, indirettamente confermate nel 1998, quando è stata autorizzata la
trasformazione del bar in un locale notturno. L'autorità comunale non sostiene
in particolare che siano dati gli estremi dell’art. 15 RISA, norma che permette
al municipio di dichiarare inabitabili gli edifici che dal profilo
dell’adeguatezza degli impianti sanitari presentano difetti talmente gravi da
costituire un pericolo per la salute. Né potrebbe sostenere con successo una
simile tesi, considerato che, in questi dieci anni, i servizi igienici comuni
non hanno mai posto problemi di sorta e che il diritto materiale concretamente
applicabile è in sostanza rimasto invariato.
Per giustificare il controverso ordine di
chiusura il municipio si limita a richiamare la disposizione (cifra 6) dell'autorizzazione
a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, in base alla quale per questo
stabilimento avrebbe dovuto "essere richiesta una dichiarazione di
idoneità dal punto di vista igienico (sezione sanitaria del DOS)";
dichiarazione, che l’autorità cantonale si è rifiutata di rilasciare "fintanto
che le due strutture presenti, sala giochi e locale notturno, non disporranno
di propri servizi igienici".
Orbene, a prescindere dalla questione a
sapere se la competenza attribuita dall’art. 38a LSan al DSS sia circoscritta
agli edifici cantonali e comunali di uso pubblico o collettivo (come gli art. 4
e 10 RISA sembrano lasciar intendere) o se invece si estenda anche agli edifici
privati di uso pubblico o collettivo (come prevedeva l’art. 5 RISA prima che
fosse abrogato), non v'è chi non veda come la disposizione in esame non sia
atta a giustificare un ordine di chiusura. In effetti, essa disponeva unicamente
che avrebbe dovuto essere richiesta alla Sezione sanitaria del DOS una dichiarazione
di idoneità dal punto di vista igienico per la sala giochi. Non prevedeva
altro. Non stabiliva né chi avrebbe dovuto chiederla, né quali conseguenze
sarebbero derivate da un eventuale rifiuto dell’autorità cantonale di
rilasciarla.
Facendosi carico dell'incombenza, il
ricorrente ha chiesto il rilascio della dichiarazione in oggetto. La Sezione
sanitaria del DSS non l'ha rilasciata. Non già perché avesse nel frattempo accertato
l’inidoneità della sala giochi dal profilo igienico-sanitario. Nemmeno perché
avesse revocato il riconoscimento dell’idoneità della sala giochi, sotteso
all’autorizzazione cantonale a costruire rilasciata al ricorrente nel 1992 ed
ai preavvisi favorevoli, formulati nell'ambito dei permessi accordati per le ulteriori
modifiche degli stabilimenti. La predetta sezione si è infatti limitata ad affermare
di non poter rilasciare la dichiarazione richiestagli fintanto che le due
strutture non avessero avuto servizi igienici propri. Dichiarazione, questa,
che non basta di certo per escludere il ricorrente dai benefici derivanti dalla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
legittimamente acquisite in base ai permessi di costruzione rilasciatigli dal
municipio a più riprese con il benestare dell'autorità cantonale.
Invano pretende il Consiglio di Stato di
dedurre la legittimità del controverso provvedimento dall’art. 47f RLEsPubb. In
assenza di interessi pubblici prevalenti, ampiamente dimostrata dall'inesistenza
di inconvenienti derivanti dai servizi igienici, nemmeno l'eventuale disattenzione
delle prescrizioni relative a queste infrastrutture basta in effetti a
giustificare un provvedimento come quello in esame, che, comportando la
chiusura della sala giochi, equivale, in pratica, ad una revoca delle licenze
accordate (cfr. art. 18 LE).
A maggior ragione si giustifica
l'annullamento della controversa ingiunzione, ove si consideri che, oltre a non
essere dati i presupposti per revocare i permessi accordati, nessuna norma stabilisce
la dotazione minima di servizi igienici che una sala giochi deve mettere a
disposizione dei suoi utenti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
l’ordine censurato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi
del diritto.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 38a LSan; 4, 10, 15 RISA; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 29 luglio 2002 del Consiglio di
Stato (n. 3576),
1.2.
la decisione 18 giugno 2002 con cui il municipio
di __________ ha ordinato al ricorrente di chiudere la sala giochi "__________";
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster