AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.292
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.292
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato,
no. 3484, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 17 maggio 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di
condurre veicoli a motore;
vista la risposta 20 agosto
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Per una
miglior comprensione dei fatti va premesso che il 14.3.1998, in territorio di
__________, __________, classe 1959, è stato all'origine di un drammatico incidente
nel quale sono perite sei persone. A seguito di tale evento, l'11.6.1998 la Sezione
della circolazione del Canton Turgovia gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore a scopo di ammonimento per la durata di quattro mesi. Successivamente,
con decisione 13 aprile 2000, no. 954, la Sezione della circolazione di
Camorino ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a
titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, imponendogli nel
contempo di sottoporsi ad una perizia specialistica presso Ingrado centro di
cura dell'alcolismo, ritenuto che dal certificato medico 23 marzo 2000 del dr.
__________ erano emersi importanti e seri indizi sulla sospetta dedizione al
bere dell'interessato che, associata alla contemporanea presenza di una grave
coronaropatia, avrebbe potuto renderlo inidoneo alla guida sicura di veicoli a
motore. Sulla scorta del rapporto peritale 17 maggio 2000 di Ingrado, con
decisione 2 giugno 2000, no. 1447, la Sezione della circolazione ha restituito
all'insorgente la licenza di condurre con la condizione di presentare ogni tre
mesi un certificato medico attestante la sua idoneità a condurre veicoli a
motore. Non avendo ossequiato la prima condizione trimestrale, il 16 novembre
2000 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli
a motore a tempo indeterminato, precisando che l'eventuale riesame sarebbe
stato concesso solo sulla base della richiesta documentazione medica.
B. Esaminati i
certificati medici 3 e 10 agosto 2001 del dr. __________, rispettivamente del
Medico cantonale, dr. __________, l'Autorità di prime cure ha ordinato al
ricorrente di sottoporsi ad una perizia presso il Servizio di medicina del
traffico dell'Università di Zurigo. Preso atto delle risultanze peritali 19
dicembre 2001 e delle osservazioni 25 aprile 2002 dell'insorgente e considerato
che il
- agosto
2001, in territorio di __________, quest'ultimo si era posto alla guida dell'autovettura
"Mercedes", targata __________, malgrado fosse oggetto di revoca
della licenza a tempo indeterminato, con decisione 17 maggio 2002 la Sezione della
circolazione gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre veicoli a motore
a tempo indeterminato, statuendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima del mese di febbraio 2003 e condizionando, così come suggerito dal
perito, la riammissione alla guida alle seguenti condizioni:
-
presentazione di un rapporto di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo
ed un certificato internistico attestanti, dopo un periodo di controllo
iniziale di almeno 8 mesi, la mantenuta astinenza e stabile affrancazione dal
consumo di bevande alcoliche;
-
presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante
la presa a carico psicoterapica per la cura dei disturbi della personalità e la
ritrovata idoneità psicologica alla guida di veicoli a motore e la
compatibilità della cura farmacologica assunta, con la guida di veicoli a
motore;
-
presentazione di un certificato medico cardiologico attestante
la stabile presa a carico dell'interessato e l'idoneità dal profilo
cardiologico alla guida di veicoli a motore;
-
superamento di un esame psico-tecnico.
C. Con
giudizio 9 luglio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
In sostanza, il Governo, ritenendo esaustivo ed attendibile il rapporto
peritale, ha giudicato legittima e giustificata la misura amministrativa decisa
dall'Autorità di prime cure. Ha inoltre respinto la richiesta di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Conto la
predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando, in via principale, la restituzione incondizionata
della licenza di condurre veicoli a motore e, in via subordinata, alle condizioni
esposte nei considerandi del ricorso e sulle quali si ritornerà, per quanto indispensabile,
in seguito. In sostanza, il ricorrente contesta le conclusioni peritali e le
condizioni di riammissione alla guida. Considera eccessivo il termine di riesame
impostogli e afferma che la decisione impugnata sarebbe pure incompleta, in quanto
l'Esecutivo cantonale non avrebbe esaminato determinate censure da lui addotte.
In particolare, ritiene arbitraria l'acquisizione agli atti di una perizia
redatta in lingua tedesca e l'imposizione (non motivata) di far capo al Centro
Ingrado che, seppur competente, "non è certamente l'unica possibilità
di eseguire la serie di controlli imposti da __________ ". Chiede
infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto
indispensabile, nei considerandi successivi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo
di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se
l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm).
- L'insorgente
si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito (art. 29
Cost. e 6 CEDU), in quanto l'Esecutivo cantonale non si è espresso
dettagliatamente su tutte le argomentazioni da lui sollevate, rendendo perciò
una decisione carente nella motivazione. La censura è infondata.
2.1.
L'obbligo di motivare le decisioni giusta le norme sopracitate impone
all'autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro e pone dunque l'interessato nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti
sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il
giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad
art. 26).
2.2. In effetti, nel giudizio impugnato il
Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente su determinate censure
sollevate dall'insorgente. Nondimeno, benché la motivazione addotta dal Governo
sia in parte succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi della
reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto rendersi
pienamente conto della portata del giudizio; ne fa fede l'impugnativa
introdotta in questa sede. Appare pertanto inconsistente la lamentela avanzata
dall'insorgente.
- Il
ricorrente censura poi il fatto che la perizia allestita dall'Istituto di
medicina legale dell'Università di __________, divisione per la medicina del
traffico, è stata prodotta in lingua tedesca, senza traduzione fedefacente. A
torto.
In effetti, se da un lato è corretto
ritenere che gli atti processuali, i documenti e le perizie devono, di
principio, essere prodotti in lingua italiana (v. in tal senso art. 8 PAmm),
dall'altro è altrettanto vero che l'insorgente, comunque di madre lingua tedesca,
è sicuramente malvenuto a lamentarsi solo ora del fatto che la perizia non è stata
redatta in lingua italiana: la buona fede processuale gli avrebbe infatti
imposto di richiedere un'eventuale traduzione, al più tardi, entro il termine
di venti giorni assegnatogli dalla Sezione della circolazione per presentare
osservazioni scritte prima dell'emanazione della decisione finale (v. scritto
24 aprile 2002 della Sezione della circolazione).
- 4.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di
condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme
di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c),
rispettivamente se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà
garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca
a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una
prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994
n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna
1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono
tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione.
Esse devono negare, rispettivamente revocare, la licenza di condurre solo
qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si
comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel
giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la
sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un
esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64
consid. 4a, pag. 152).
4.2. La
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta
un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non
vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e
seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo
maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi
condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il
suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il
periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis)
non possono essere ridotti.
- Le
autorità inferiori hanno fondato la loro decisione sulle risultanze della
perizia 19 dicembre 2001 dell'Istituto di medicina legale dell'Università di
__________, divisione per la medicina del traffico. Secondo il ricorrente i
risultati della perizia sarebbero però inattendibili. A torto.
5.1. Anzitutto, è bene rilevare che, come
correttamente indicato dal Governo, l'Istituto di medicina del traffico di
__________ è una struttura legittimata ed appropriata a determinare l'idoneità
alla guida di veicoli a motore ai sensi degli art. 7 e 9 OAC. Autore di
numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti
interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.
5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, la predetta perizia appare a questo tribunale attendibile,
oggettiva e fondata. Inoltre, le conclusioni cui è giunto il Servizio di
medicina del traffico dell'Università di __________ sono avvalorate dal referto
peritale eseguito dalla psicologa del traffico, dr. __________, la quale
ritiene che il ricorrente sia inidoneo alla guida per sospette problematiche
alcolcorrelate e per questioni caratteriali, segnatamente forte tendenza a
reazioni affrettate e sbagliate, comprensione lacunosa dei comportamenti errati
ed incapacità a mutare il proprio atteggiamento. A conclusione del proprio
referto la perita propone di restituire la licenza di condurre a __________ non
prima di un anno e, in particolare, solo dopo che egli si sarà sottoposto a
sedute di psicoterapia, durante le quali vengano discusse le problematiche
relative alla sua personalità ed al consumo alcolico. Alle medesime conclusioni
è giunto, sostanzialmente, anche l'Istituto di medicina legale dell'Università
di __________, il quale ha riscontrato nell'insorgente una chiara inclinazione
a sottovalutare il problema legato al consumo alcolico. Tale circostanza, associata
all'uso quotidiano di tranquillanti e all'importante coronaropatia di cui
soffre, hanno indotto l'Istituto a negargli l'idoneità alla guida. Questo
tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati
sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti.
Va infine rilevato che le istanze inferiori
hanno pronunciato la revoca di sicurezza sia per sospetti problemi
alcolcorrelati (art. 14 cpv. 2 lett. c), sia per inidoneità caratteriale (art.
14 cpv. 2 lett. d) dell'interessato. Gli assunti ricorsuali tesi, in
particolare, a negare l'esistenza di un problema legato all'alcol, quand'anche
fossero esatti, non sarebbero comunque decisivi ai fini di un'eventuale
riammissione alla guida del ricorrente, in quanto, al di là dell'eventuale
inesistenza dei problemi alcolcorrelati, la sua effettiva idoneità alla guida
di veicoli a motore andrebbe ancora valutata attraverso l'esame psico-tecnico e
la presentazione di un certificato medico psichiatrico e cardiologico.
5.3. I
precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa
l'affidabilità della perizia summenzionata. Nell'ambito di una seria analisi
della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua attitudine
alla guida, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti trascorsi. In
concreto, è incontestato che in passato il ricorrente si è reso autore di significative
violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Addirittura, il 1. agosto
2001 l'insorgente si è messo alla guida di un'autovettura, malgrado fosse
oggetto di revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo
indeterminato, ciò che comprova, perlomeno, l'esistenza di un problema
caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti
non hanno contribuito a risolvere.
5.4. Da quanto esposto discende che il
referto è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. Inoltre, dalla
documentazione agli atti non emergono motivi stringenti per scostarsi dalle
conclusioni peritali. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo
di aver aderito alle conclusioni peritali. Le condizioni menzionate ai
combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, sono dunque adempiute,
per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione
della circolazione, come pure le condizioni poste per la riammissione alla
guida, che appaiono adeguatamente rapportate alle particolarità del caso, si
rivela giustificato.
- Va pure
respinta la richiesta del ricorrente di poter rivolgersi al proprio medico curante
per l'allestimento di un rapporto attestante la mantenuta astinenza e stabile affrancazione
dal consumo di bevande alcoliche, in quanto il centro di cura dell'alcolismo
Ingrado, oltre a disporre di un consultorio ubicato nelle immediate vicinanze
del domicilio del ricorrente, ha alle proprie dipendenze pure uno psicologo
della circolazione SPC, circostanza questa che, di per sé, rende più
attendibile ogni e qualsiasi conclusione che si dovesse trarre in merito alla
prima condizione posta dalla Sezione della circolazione per un'eventuale riammissione
alla guida dell'insorgente. Resta riservata al ricorrente la facoltà
conferitagli dall'art. 32 PAmm di ricusare a tempo debito l'esperto e/o l'Istituto
incaricato, qualora ritenesse che esistano motivi sufficienti per procedere in
tal senso.
Infine,
per quanto concerne la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio basti rilevare che il caso in esame non
verte assolutamente su una questione di principio, che il potere cognitivo di
questo tribunale è in ogni modo limitato (v. quanto esposto sub. 1.2) e che
comunque, a fronte degli innumerevoli problemi evidenziati nei referti
peritali, le conclusioni ricorsuali apparivano ad ogni persona ragionevole
sprovviste del requisito della probabilità di esito favorevole (art. 30 vPAmm).
- Visto
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia, comunque ridotta
in considerazione della particolare situazione personale del ricorrente, e le
spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14, 16, 17 LCStr; 10 LALCStr.;
3, 18, 28, 30, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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