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Numero d'incarto:
52.2002.290
Data decisione, Autorità:
15.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.290
Lugano
15 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
__________,
Contro
la decisione 9 luglio 2002, no. 3470, del Consiglio
di Stato che ha accolto l'impugnativa del Dipartimento del territorio ed ha
dichiarato nulla la licenza edilizia rilasciata all'insorgente per la posa di
una recinzione al mappale no. __________ sito nella zona agricola del comune
di __________ (limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese e la
tassa di giustizia);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
gennaio 2002 __________ ha chiesto il permesso di posare una recinzione al
mappale no. __________ di __________ posto in zona agricola; la domanda di
costruzione è stata trasmessa al Dipartimento del territorio (in seguito: DT)
per l'esame di sua competenza;
che il 18 marzo 2002 il DT si è opposto al
rilascio del permesso postulato, non essendo adempiuti i presupposti dell'art.
24 LPT, poiché l'intervento non sarebbe sorretto da una comprovata necessità;
che il 19 aprile 2002 il municipio di
__________ ha respinto l'opposizione dipartimentale e rilasciato la licenza
edilizia;
che il 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato
ha accolto il ricorso inoltrato dal DT e dichiarato nulla l'autorizzazione
comunale; in sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'opera non fosse
ad ubicazione vincolata e contraria ai preponderanti interessi della politica
agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mira al mantenimento
di fondi agricoli contigui liberi da recinzioni; la tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.-- sono state poste a carico del beneficiario della licenza
(dispositivo no. 2);
che __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo
no. 2, poiché a torto il Governo avrebbe accolto l'impugnativa del DT; in
virtù del principio costituzionale della parità di trattamento la posa della
cinta avrebbe dovuto essere autorizzata ritenuto che in Ticino molti fondi
agricoli sono recintati; afferma inoltre di aver cintato il proprio fondo in
buona fede, dopo che l'autorità municipale gli aveva comunicato che non erano
state inoltrate opposizioni al suo progetto;
che il comune di __________ si è rimesso al
giudizio di questa corte per quanto concerne la condanna al pagamento degli
oneri ricorsuali; delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;
che il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione
del gravame;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente
è certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine;
che l'impugnativa verte unicamente sulla
condanna del ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.--;
che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa
di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria
o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo occasionato
dall'esame dell'impugnativa;
che soccombente è la parte che propone un
ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;
che nell'evenienza concreta in sede di
risposta il ricorrente ha postulato la reiezione dell'impugnativa inoltrata dal
DT al Consiglio di Stato;
che essendo risultato soccombente, il
Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa di
giustizia;
che la tassa di giustizia applicata appare
adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dalla pratica;
che pertanto il ricorso va senz'altro
respinto;
che abbondanzialmente giova osservare che
anche nel merito la presente impugnativa avrebbe comunque dovuto essere respinta;
che a torto il ricorrente invoca il principio
della parità di trattamento;
che una precedente violazione della legge
non conferisce al cittadino alcun diritto ad un ugual trattamento non conforme
alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge è stata altre volte
violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio; soltanto se
l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno
può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, a patto che
non siano lesi interessi pubblici preponderanti (DTF 124 IV 47 e rinvii);
che nel caso in esame, il ricorrente non ha
provato l'esistenza di una prassi volta ad autorizzare la recinzione di fondi
posti fuori dalla zona edificabile;
che, al contrario, diversi sono già stati i
casi discussi da questo tribunale, in cui un simile intervento non è stato
autorizzato (decisione 5 settembre 2000, inc. no. 52.00.89, in re C. G.);
che anche qualora fosse stata dimostrata
l'esistenza di una prassi contraria al diritto, la licenza edilizia non avrebbe
potuto in ogni caso essere rilasciata, in quanto contraria ai preponderanti interessi
pianificatori, di cui si è detto;
che non vi è quindi stata alcuna disparità
di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost. (4 vCost.);
che a torto il ricorrente afferma di aver
agito in buona fede allorquando ha recintato il proprio mappale: egli ben
sapeva dell'opposizione del DT avendo partecipato ad un sopralluogo in contradittorio
con i suoi rappresentati; inoltre sulla licenza edilizia rilasciatagli era
stato menzionato che i lavori non avrebbero dovuto iniziare prima della
crescita in giudicato della stessa;
che pertanto è a giusta ragione che il
Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa del DT;
che, tenuto conto di tutte le circostanze,
si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 21, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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