AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.288
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00288-304
Lugano
- ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 18 luglio 2002
__________,
patr. da: avv. __________
b) 14 agosto 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________;
Contro
la decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3281) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le
decisioni 2 maggio 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha sospeso per tre mesi la patente
d'esercizio pubblico dell'albergo __________ (n. 61/2002) e la relativa
autorizzazione a gestirlo (n. 59/2002);
viste le risposte:
-
24 luglio 2002 del
Dipartimento delle istituzioni;
-
13 agosto 2002 del
municipio di __________;
-
20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a)
-
27 agosto 2002 del
municipio di __________;
-
30 agosto 2002 del
Dipartimento delle istituzioni;
-
3 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 2001 la __________ e __________ ha ottenuto
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI) del Dipartimento delle
istituzioni la patente d’esercizio pubblico per aprire l'albergo __________;
che l'autorizzazione a gestirlo è invece
stata rilasciata alla __________, mentre la gerenza è stata affidata a
__________, amministratore di entrambe le società;
che il 25 settembre 2001 l'albergo è stato
locato alla __________, che ne ha acquistato l’inventario;
che, di fatto, a partire dal mese seguente,
la gestione dell'albergo è stata assunta dalla predetta società, mentre la
gerenza, pure di fatto, era curata da __________;
che il 14 gennaio 2001 la __________ ha
chiesto all'UP di subentrare alla __________; __________ ha chiesto a sua volta
di assumere la gerenza dell'esercizio pubblico al posto di __________;
che entrambe le pratiche sono rimaste
inevase;
che l'11 marzo 2002 la Polizia cantonale ha
constatato che presso l'albergo __________ soggiornavano undici giovani donne
straniere, cinque delle quali hanno espressamente ammesso di esercitarvi la
prostituzione;
che le notifiche di polizia acquisite agli
atti attestano che a partire dal mese di novembre 2001 l'albergo ha ospitato un
consistente numero di giovani donne sole, provenienti da paesi dell'est o sudamericani,
che, a differenza degli altri clienti, vi soggiornavano anche per periodi di
tempo prolungati;
che il 15 marzo 2002 __________ ha
comunicato alla SPI di aver cessato definitivamente la sua attività di gerente
dell'albergo, la cui conduzione era stata assunta dalla __________ a far tempo
dal 16 ottobre 2001;
che, fondandosi su questi accertamenti, il 2
maggio 2002 la SPI ha sospeso per la durata di tre mesi la patente d'esercizio
pubblico relativa all'albergo (ris. n. 61/2002), l'autorizzazione a gestirlo
(ris. n. 59/2002) e l'assunzione di gerenza di esercizi pubblici da parte di
__________ (ris. n. 60/2002);
che contro le decisioni di sospensione della
patente d'esercizio pubblico e di autorizzazione a gestirlo __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato con due distinte impugnative, facendo
valere di aver lasciato la gerenza dell'albergo già a partire dall'inizio del
2002, allorché il genere di clientela avrebbe cominciato a cambiare;
che analogo ricorso è stato inoltrato al
Consiglio di Stato dalla __________ e da __________;
che le predette decisioni non sono invece
state impugnate né da parte della __________ e __________, titolare della
patente d’esercizio pubblico, né da parte della __________, titolare
dell’autorizzazione a gestirlo;
che con giudizio 2 luglio 2002 il Consiglio
di Stato ha respinto tutte le impugnative, in quanto ricevibili;
che, negata la legittimazione attiva alla
__________ ed a __________, in quanto non direttamente interessati, il Governo
ha in sostanza ritenuto sufficientemente provato che l'albergo fosse diventato
un postribolo; __________, pur avendo progressivamente cessato di occuparsi
della conduzione effettiva dell'esercizio pubblico, non avrebbe potuto
ignorarlo;
che contro il predetto giudizio governativo
la __________ e __________ si aggravano con separati ricorsi davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che __________ ripropone e sviluppa in
questa sede le tesi addotte senza successo in prima istanza, mentre la
__________ nega nuovamente che l'albergo sia stato trasformato in un bordello;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio di __________ e dall'UP, che contesta succintamente le
tesi degli insorgenti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
che nella misura in cui contesta il giudizio
con cui il Consiglio di Stato le ha negato la legittimazione attiva, la
__________ dispone della qualità per agire in giudizio;
che, entro questi limiti, anche __________ è
legittimato a ricorrere; resta comunque da verificare se fosse effettivamente
legittimato ad impugnare le decisioni di sospendere la patente d’esercizio
pubblico intestata alla __________ e __________, rispettivamente
l’autorizzazione a gestire l’albergo, di cui è invece titolare __________;
che, con questa riserva, i ricorsi,
tempestivi, sono ricevibili in ordine;
che, avendo il medesimo fondamento di fatto,
le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata;
che la legittimazione attiva presuppone che
l'insorgente appartenga a quelle limitata e qualificata cerchia di persone,
legate per situazione all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
particolarmente stretto ed intenso, atto a contraddistinguerne la posizione da
quella degli altri membri della collettività;
che l'insorgente deve inoltre essere
portatore di un interesse personale, immediato, attuale e concreto a dolersi
del pregiudizio che il provvedimento impugnato effettivamente gli arreca
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm,
n. 1 seg.);
che, nell'evenienza concreta, la __________
e __________ non sono portatori di un interesse diretto ed immediato a
contestare le decisioni, peraltro accettate dalle dirette interessate, con cui
l'autorità cantonale ha sospeso la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione
a gestire l'albergo in esame;
che, pur essendo legati per situazione
all'oggetto delle decisioni impugnate da un rapporto più stretto ed intenso di
quello degli altri membri della collettività, gli insorgenti appaiono soltanto
portatori di un interesse riflesso, ossia indiretto e mediato;
che, in effetti, i provvedimenti impugnati
pregiudicano anzitutto la __________ e __________, titolare della patente d’esercizio
pubblico, e la __________, beneficiaria dell’autorizzazione a gestirlo, che li
hanno comunque accettati omettendo di impugnarli;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Consiglio di Stato, la legittimazione attiva andava negata anche a __________,
che, quale gerente dimissionario, non subisce nemmeno un danno riflesso a
dipendenza della temporanea chiusura dell’esercizio pubblico (RDAT 1992 I n.
17);
che nemmeno la sua condizione di
amministratore della __________ e __________, rispettivamente della __________
permette di riconoscergli un interesse degno di protezione all'annullamento di
decisioni che le società direttamente interessate hanno rinunciato ad
impugnare;
che le decisioni avversate possono
pregiudicarne gli interessi soltanto indirettamente;
che ancor meno può essere riconosciuto un
interesse degno di protezione alla __________ a dipendenza della sua situazione
di gerente de facto ed abusiva dell'albergo;
che questa ricorrente, peraltro, non spende
una parola per dimostrare il contrario;
che, stando così le cose, i ricorsi vanno
senz'altro respinti;
che la tassa di giustizia va suddivisa in
parti uguali fra i ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster