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Numero d'incarto:
52.2002.284
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.284
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 luglio 2002 della
__________,
Contro
la decisione 2 luglio 2002 (n. 3195) con la quale il
Consiglio di Stato ha chiesto alla __________:
- la restituzione del sussidio concesso il 20 agosto
1991 per la sostituzione del quadro elettrico dell'istituto omonimo, dedotto
il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 6'300.-,
- la restituzione del sussidio concesso il 20
dicembre 1994 per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento
dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un
ammontare pari a fr. 36'782,85;
vista la risposta 27 agosto
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 marzo
1972 fu istituita la __________, avente quale scopo di "ricevere ed ospitare
nel proprio istituto bambini di ogni nazionalità e religione in età
prescolastica e scolastica dando loro le necessarie cure per il mantenimento e
l'educazione …".
La fondazione era proprietaria della
particella edificata n. __________ RFD di __________, dove svolgeva la propria
attività statutaria, sussidiata dall'ente pubblico sulla base della legge per
la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza. Sulla scorta di tale normativa, la fondazione chiese ed ottenne
dal Cantone vari sussidi, tra cui:
-
fr. 12'600.- nel 1991, pari al 50% della
spesa per la sostituzione del quadro elettrico (risoluzione n. 6449 del
Consiglio di Stato, del 20 agosto 1991);
-
fr. 56'589,35 nel 1994, pari al 50% della
spesa per la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento (risoluzione n.
11505 del Consiglio di Stato, del 20 dicembre 1994).
B. In data 24
agosto 1999 la Sezione del sostegno a enti e attività sociali (SSEAS) ha
comunicato alla Fondazione la decisione "di concludere i rapporti di
sussidiamento con il vostro istituto nell'ambito della Legge sulla protezione
della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, con il
termine dell'anno scolastico 1999-2000".
Costatato che a dipendenza della suddetta
decisione cantonale la fondazione era nell'impossibilità di continuare la
propria attività, il consiglio di fondazione ha deciso di vendere i beni
immobili di cui era proprietaria. La vendita è stata fatta con rogito n. 1 del
4 aprile 2000 del notaio avv. __________.
Il
29.8.2001 la Fondazione ha cambiato nome in __________ e lo scopo è stato così
modificato: "promuovere, sostenere, appoggiare progetti rivolti
all'infanzia e alla gioventù…"e sostenere individualmente ragazzi e ragazze
in età scolastica e postscolastica bisognosi di aiuti finanziari per adempiere
la loro formazione".
C. Con
decisione 21 gennaio 2002 la SSEAS ha riconosciuto un sussidio cantonale di fr.
530'637,25 alle spese d'esercizio 2000 (dal 1.1 al 31.8. 2000) dell'istituto.
La decisione ha, tra l'altro, indicato che "l'utile sulla vendita
dell'immobile a seguito della cessazione dell'attività della __________ viene
lasciato alla fondazione, ritenuto che il Consiglio di Stato chiederà il
rimborso parziale dei sussidi agli investimenti versati dal Cantone negli
ultimi 20 anni, in base all'art. 19a, par. 1, lett. b della legge 15 gennaio
1963 sulla protezione della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza" (cfr. calcolo del sussidio, voce n. 66).
Con risoluzione 2 luglio 2002 il Consiglio
di Stato quindi ha chiesto alla Fondazione:
- la restituzione del sussidio concesso il 20 agosto
1991 per la sostituzione del quadro elettrico dell'istituto omonimo, dedotto
il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 6'300.-,
- la restituzione del sussidio concesso il 20
dicembre 1994 per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento
dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un
ammontare pari a fr. 36'782,85;
D. Con ricorso
15 luglio 2002 la __________ postula l'annullamento della predetta risoluzione,
argomentando che la decisione di chiudere l'istituto è indipendente dalla
propria volontà e conseguenza della decisione dell'autorità cantonale di non
più sussidiarne l'attività. Inoltre sarebbe ingiustificato chiedere la restituzione
dei sussidi perché ciò equivarrebbe ad una doppia imposizione, la questione
della deduzione dei sussidi ricevuti a fondo perso essendo già regolata
nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari.
E. Con
risposta 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame,
rilevando in particolare che i sussidi di cui è chiesta la restituzione, al
contrario di quelli erogati per la gestione annuale delle strutture, non sono
stati versati a fondo perso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 19a cpv. 2 legge
sulla protezione della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza: LMInf). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43
PAmm) ed il ricorso è tempestivo. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Può qui
restare indeciso se, stabilito con la decisione 21 gennaio 2001 - rimasta
inimpugnata - il principio dell'obbligo di restituzione, la fondazione possa
ancora mettere in discussione il principio stesso o piuttosto se il ricorso sia
ammissibile solo sull'ammontare di cui è chiesto il pagamento, poiché il
ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che seguono.
- La LMInf
prevede due tipi di sussidi per gli istituti
comunali, consortili o privati, riconosciuti dallo Stato e destinati per
statuto a svolgere uno dei compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 8 della legge:
-
i sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione, che il Cantone
può concedere fino al 50% della spesa preventivata (art. 15 LMInf);
-
i sussidi per
l'esercizio (art. 15a LMInf).
L'art. 19a LMInf prevede
l'obbligo del Consiglio di Stato di ordinare la restituzione dei sussidi, entro
20 anni dalla concessione, dedotto il 5% per ogni anno di esercizio:
a) se il sussidio non è stato utilizzato per lo scopo per il quale venne
concesso;
b) se l’edificio viene destinato ad altro scopo o alienato;
c) se il sussidio è stato ottenuto sulla base di motivazioni infondate o
inveritiere.
-
L'alienazione
dell'immobile di proprietà della Fondazione, avvenuta nel 2000, ingenera quindi
l'applicazione dell'art. 19a lettera b LMInf. Il fatto che, come sostiene la
ricorrente, la vendita è stata fatta in conseguenza della decisione cantonale
di non più sussidiare l'attività dell'istituto non porta a diversa conclusione:
la legge non prevede, infatti, eccezioni all'obbligo di restituzione a
dipendenza dei motivi che hanno portato all'alienazione dell'immobile.
-
La
ricorrente argomenta ancora che la deduzione dei costi dei sussidi ricevuti a
fondo perso sarebbe già regolata nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari.
A prescindere dal
fatto che l'applicazione della legge tributaria esula dalla competenza di
questo tribunale, si rileva avantutto che, con decisione di tassazione
26.10.2000, la ricorrente è stata esentata dal tributo. Comunque, nel caso
concreto, l'ente pubblico non chiede la restituzione di sussidi versati a fondo
perso che vanno dedotti dalle spese d'investimento deducibili (art. 134 cpv. 2
LT), bensì il rimborso di contributi di costruzione, che, essendo soggetti per
legge all'obbligo di restituzione all'avverarsi di determinate condizioni, non
sono stati erogati a fondo perso.
- Per
quanto esposto il ricorso è quindi da respingere.
Stante lo scopo
benefico della ricorrente, il tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di
giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43 PAmm; 15, 15a, 19a cpv. 2 LMInf;
dichiara e pronuncia:
-
In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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