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Numero d'incarto:
52.2002.282
Data decisione, Autorità:
11.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00282
Lugano
11 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 della
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 6 giugno 2002 con cui l'Ufficio di
sanità ha rilasciato alla __________ l’autorizzazione ad eseguire analisi
sanitarie;
viste le risposte:
viste le repliche 30 agosto 2002 della ricorrente e le
dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 marzo
2002 la __________ ha chiesto all'Ufficio di sanità (USan) del Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS) l'autorizzazione ad esercitare un laboratorio
privato di analisi sanitarie.
Accertato che sia dal profilo personale, sia
dal profilo delle infrastrutture il laboratorio rispondeva alle norme di
riferimento (CGLAM, QUALAB) per gli standard di qualità richiesti, il 3 giugno
2002 il Farmacista cantonale ha espresso preavviso favorevole al rilascio
dell’autorizzazione. Ha tuttavia posto come condizione che "la remunerazione
del medico per eventuali prestazioni relative all'inserimento dei dati dei
pazienti", prospettata dalla richiedente, avrebbe dovuto ancora "essere
sottoposta per esame al DSS ed all'OMCT".
Il 6 giugno 2002 l'USan ha rilasciato
l'autorizzazione richiesta, limitatamente alle analisi di chimica clinica e di
ematologia, subordinando il provvedimento alla condizione appena illustrata.
La decisione è stata notificata soltanto
alla richiedente ed agli uffici dell'amministrazione cantonale interessati.
B. Venutane
comunque a conoscenza, la __________ (__________), beneficiaria di analoghe
autorizzazioni, è insorta contro di essa davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
che fosse dichiarata nulla, rispettivamente che fosse annullata.
In sostanza, l'insorgente ha rilevato che la
__________ eluderebbe il divieto di comparaggio sancito dall'art. 71 LSan, prevedendo
di versare ai medici, a titolo di rimborso spese, un importo pari al 10% del
costo delle analisi effettuate.
All’accoglimento del ricorso si sono opposti
l’USan e la __________, contestando fra l’altro la legittimazione attiva della
__________.
C. Con
giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso, trasmettendo gli atti per competenza al Tribunale cantonale
amministrativo.
Dopo aver rilevato che l’art. 85 cpv. 5 LSan
attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sui
ricorsi contro le decisioni di rifiuto, di revoca o di limitazione
dell’auto-rizzazione a gestire un laboratorio di analisi, il Governo in sostanza
ha ritenuto che per motivi di coerenza spettasse a questo tribunale pronunciarsi
anche sui ricorsi proposti da terzi contro le decisioni con cui l’USan rilascia
simili autorizzazioni. Lo esigerebbe fra l’altro l’art. 6 CEDU.
Contro questo giudizio, dichiarato
definitivo dal Consiglio di Stato, non è stato interposto ricorso.
D. Con distinti allegati di replica indirizzati a questo tribunale, la
__________ ha contestato le osservazioni presentate dall’USan e quelle
inoltrate dalla __________ al ricorso che aveva inoltrato al Consiglio di
Stato, obiettando in particolare che l'autorizzazione era retta anche dalla
LaMal.
L’USan e la __________ hanno a loro volta
chiesto nuovamente il rigetto dell’impugnativa. L'USan ha in particolare negato
che l'autorizzazione in oggetto soggiaccia al diritto federale (LaMal). La
beneficiaria della controversa autorizzazione ha invece eccepito la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Giusta l’art. 55 cpv. 1 PAmm, contro le decisioni dipartimentali e di
commissioni speciali, non dichiarate definitive dalla legge, è dato ricorso al
Consiglio di Stato, a meno che la legge preveda il ricorso diretto al Tribunale
cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso. Per principio, le
decisioni dei dipartimenti e delle istanze subordinate sono quindi impugnabili
davanti al Consiglio di Stato (cd. ricorso gerarchico).
Fanno eccezione i casi in cui la legge
concretamente applicabile le dichiara definitive o impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo o ad altra istanza di ricorso (Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 55 PAmm, n. 1 seg.).
1.2. L’art. 60 cpv. 1 PAmm dispone a sua
volta che le decisioni del Consiglio di Stato, dei dipartimenti e di
commissioni speciali possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo
soltanto nei casi previsti dalla legge. Contro le decisioni di un dipartimento
o di commissioni speciali, soggiunge il capoverso seguente riallacciandosi
all'art. 55 PAmm, non è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(art. 60 PAmm; Borghi Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm,
n. 1 seg.).
Notoriamente, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo
e non per clausola generale.
- Per
l’esercizio di un laboratorio privato di analisi sanitarie, è necessaria
un’autorizzazione. Quest'ultima è rilasciata dall’USan, agente per delega del
DSS, che verifica la sufficienza dei titoli di studio di chi lo dirige dal
profilo tecnico-scientifico, la disponibilità e le qualifiche del personale
addetto, rispettivamente le condizioni dei locali, dell’arredamento e dello
strumentario (art. 85 cpv. 1 e 2 LSan e allegato 1 al regolamento sulle deleghe
di competenze decisionali).
L’autorizzazione in questione si configura
come un permesso di polizia. Si tratta in sostanza di un atto amministrativo,
retto esclusivamente dal diritto cantonale, mediante il quale l’autorità
accerta che il personale operativo e le infrastrutture del laboratorio
rispondono ai requisiti posti dall’art. 85 cpv. 2 LSan per l’esercizio di questa
attività (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n.
132 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. II parte speciale, n. 999).
Contrariamente a quanto allega l'insorgente, la controversa autorizzazione non
si fonda sulla LaMal. Il fatto che l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie vi faccia riferimento per stabilire i fornitori di prestazioni
autorizzati ad esercitare a suo carico non permette di giungere a diversa conclusione.
Competente a rilasciare l’autorizzazione,
come detto, è l’USan. Competente a revocare od a limitare l’autorizzazione
rilasciata dall’USan è invece il DSS, agente per delega del Consiglio di Stato.
- Contro il
rifiuto, la revoca o la limitazione dell’autorizzazione per l’esercizio di un laboratorio
privato di analisi sanitarie, dispone l’art. 85 cpv. 5 LSan, è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Deducibili al Tribunale cantonale
amministrativo sono di conseguenza soltanto le decisioni con cui l’USan si
rifiuta di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio di un laboratorio,
rispettivamente le decisioni con cui il DSS revoca o limita un’autorizzazione
rilasciata dall’USan. L’art. 85 cpv. 5 LSan non prevede infatti la possibilità
di impugnare davanti a questo tribunale anche le decisioni con cui il l’USan
rilascia simili autorizzazioni.
Considerato che le decisioni dipartimentali
possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo unicamente
nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm), contro simili
provvedimenti è dunque data soltanto la possibilità di aggravarsi davanti al
Consiglio di Stato mediante ricorso gerarchico (art. 55 cpv. 1 PAmm).
- 4.1. Con
decisione 6 giugno 2002, l’USan ha in concreto autorizzato la __________ ad
esercitare un laboratorio di analisi di chimica clinica e di ematologia. Contro
questo provvedimento la LAS, sua concorrente, è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l’annullamento. Con giudizio 9 luglio 2002, fondato sui
motivi sopra illustrati, il Governo si è ritenuto incompetente a statuire
sull'impugnativa. L'ha quindi dichiarata irricevibile e l'ha trasmessa a questo
tribunale in applicazione dell'art. 4 PAmm.
Ai fini del presente giudizio non occorre di
principio verificare se il Governo fosse o meno competente a statuire sul
ricorso della __________. Oggetto del presente procedimento non è invero il
giudizio con cui il l’Esecutivo cantonale si è dichiarato incompetente, bensì
l’autorizzazione rilasciata dall’USan alla __________.
Occorre quindi soltanto esaminare se il
Tribunale cantonale amministrativo sia competente a pronunciarsi sul ricorso
inoltrato dalla LAS contro la decisione con cui l’USan ha autorizzato la
__________ ad esercitare un laboratorio di analisi sanitarie. Che l'impugnativa
sia stata inoltrata al Consiglio di Stato e che quest'ultimo, ritenutosi
incompetente, l'abbia trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo secondo
l'art. 4 PAmm non è di rilievo ai fini dell'accertamento della competenza di
questo tribunale.
4.2. Ferma questa premessa, si deve negare
che sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sul ricorso trasmessogli dal Consiglio di Stato. Contrariamente a quanto
quest’ultimo assume, la competenza di questo tribunale a statuire sui ricorsi
proposti da terzi concorrenti contro le autorizzazioni rilasciate dall’USan per
l’esercizio di laboratori non può essere desunta dall’art. 85 cvp. 5 LSan.
Questa norma conferisce al Tribunale cantonale amministrativo unicamente la competenza
a statuire sulle impugnative inoltrategli contro le decisioni con cui tale
ufficio si rifiuta di accordare simili autorizzazioni. Contro le decisioni
dell’USan che rilasciano tali autorizzazioni è invece dato il ricorso
gerarchico previsto dall’art. 55 cpv. 1 PAmm. Il chiaro tenore dell’art. 85
cpv. 5 LSan non permette di estendere le ipotesi in cui le decisioni rese
dall’USan possono essere direttamente impugnate davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Né a tale
incongruenza dell'ordinamento delle vie di ricorso può essere posto rimedio
facendo capo all’art. 6 CEDU, come - a torto - assume il Consiglio di Stato.
Questa disposizione può semmai essere invocata per rivendicare la facoltà di
impugnare davanti ad un’autorità giudiziaria le decisioni con cui l’autorità
amministrativa concede o rifiuta l’autorizzazione ad esercitare un laboratorio
di analisi. Ad essa non ci si può tuttavia richiamare per sostenere che tali
decisioni possano essere direttamente dedotte davanti al Tribunale cantonale
amministrativo. Se l’ordinamento delle istanze di ricorso prevede che le
decisioni con cui l’USan rilascia l’autorizzazione per esercitare un laboratorio
di analisi sanitarie siano anzitutto impugnate davanti al Consiglio di Stato,
l’art. 6 CEDU non permette di adire direttamente il Tribunale cantonale
amministrativo. Se esso permetta eventualmente di rivendicare il diritto di
impugnare ulteriormente davanti ad un’autorità giudiziaria le decisioni rese
dal Consiglio di Stato sui ricorsi inoltratigli da terzi contro tali
autorizzazioni è questione che non deve essere qui decisa.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso contro l’autorizzazione
rilasciata dall’USan alla __________, inoltrato dalla __________ al Consiglio
di Stato e da quest’ultimo trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo, va
quindi respinto in ordine già per difetto di competenza del iudex ad quem.
Considerato che con sentenza 9 luglio 2002,
contro la quale non è stato interposto ricorso, il Governo ha già declinato la
sua competenza, dichiarando irricevibile l'impugnativa della __________, il
presente giudizio non deve essere preceduto da uno scambio di opinioni. Per lo
stesso motivo, non mette nemmeno conto di rinviare gli atti al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio.
Integrando l'esito del presente procedimento
di ricorso gli estremi di un palese conflitto di competenza negativo, gli atti
vengono trasmessi al Gran Consiglio, affinché verifichi se sia eventualmente
ancora dato spazio per dirimerlo (art. 5 PAmm).
- Date le
circostanze, non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste
a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 85 LSan; 3, 4, 5, 18, 28, 31, 43, 55,
50, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi al Gran Consiglio giusta
l'art. 5 PAmm.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
La
ricorrente rifonderà fr. 1'500.- alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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