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Numero d'incarto:
52.2002.281
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00281
Lugano
25 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 luglio 2002 di
__________,
Contro
la decisione 25 giugno 2002 del Consiglio di Stato,
che ha respinto l'impugnativa 6 maggio 2002 dell'insorgente avverso la
risoluzione 24 aprile 2002 con cui __________ ha fissato in fr. 120.--
(fr. 60.-- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfetaria per l'anno
2002 concernente la sua casa di vacanza situata ai __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17
febbraio 2000 __________ ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2000, la tassa
di soggiorno forfetaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti
di vacanza situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.– per letto nelle
zone accessibili con strada o con un mezzo collettivo di trasporto (comprese le
teleferiche), rispettivamente in fr. 40.– per letto, in casi eccezionali, in
alta montagna nelle zone non accessibili tramite la rete viaria.
B. Con
decisione 24 aprile 2002, __________ ha emesso a carico di __________,
domiciliato a __________, una tassa di soggiorno forfetaria per l'anno 2002 di
fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto), concernente la casa di vacanza di sua
proprietà situata a __________ presso i __________ (mapp. n. __________).
C. Con
giudizio 25 giugno 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________. Il Governo, dopo
aver considerato legittima la tassa di soggiorno forfetaria volta a finanziare
le infrastrutture turistiche del comprensorio, ha ritenuto proporzionato
l'importo di fr. 60.– per letto a carico del ricorrente, in quanto la sua
residenza di vacanza è discosta dalla rete viaria di soli cinque minuti di
cammino.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la rinuncia
al prelievo della tassa di soggiorno. Il ricorrente contesta l'imposizione del
tributo sostenendo che la sua casa si trova in un comparto privo di strutture
turistiche.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________,
con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2
LTur. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Gli
Enti turistici locali (in seguito: ETL) hanno il compito, tra l'altro,
d'incassare la tassa di soggiorno (art. 5 cpv. 2 lett. f LTur).
La tassa di soggiorno è destinata
esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche,
dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 15 cpv. 1
LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che
pernottano in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile
svizzero, tra i quali gli ospiti in appartamenti e case di vacanza privati
(art. 15 cpv. 2 LTur).
I proprietari di appartamenti o di case di
vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno
nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.–
e fr. 100.– per letto, a seconda dell'offerta turistica esistente nel
comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza (art. 17 cpv. 1 LTur).
L'art. 8 cpv. 1 RLTur delega agli ETL il
compito di fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno. Questi
enti devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in
zone particolari dello stesso, tenendo conto delle condizioni sancite dall'art.
17 LTur.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel
novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer),
destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non
la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di
unilateralità.
La specialità della destinazione non è altro
che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte
dell'Ente pubblico; i compiti d'interesse generale che questo genere di imposta
serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag.
128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che
l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il 17 febbraio 2000 __________ ha fissato la tassa di
soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1°
gennaio 2000 in fr. 60.– per letto nelle zone accessibili con strada o con un
mezzo collettivo di trasporto (comprese le teleferiche), rispettivamente in
fr. 40.– per letto, in casi eccezionali, in alta montagna nelle zone
inaccessibili con strada o mezzo collettivo di trasporto.
L'ammontare, assai contenuto, di tale
tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr.
DTF 121 I 273, cons. 5; 120 Ia 1, cons. 3f segg.; 104 Ia 13). L'imposizione
fissa peraltro importi differenti a seconda dell'accessibilità della zona e
dell'offerta turistica esistente.
L'ammontare della tassa di soggiorno e la
distinzione operata da __________ rispetta pertanto le condizioni dell'art. 17
LTur.
3.2. Poste queste premesse, il provvedimento
impugnato regge alle critiche dell'insorgente.
La residenza secondaria del ricorrente,
domiciliato a __________, è collegata alla rete viaria. L'esigua distanza dell'immobile
dal posteggio pubblico (cinque minuti a piedi) non permette di considerare
adempiuti i requisiti del caso eccezionale previsto per le zone inaccessibili
con strada o mezzo collettivo di trasporto. Contrariamente a quanto sostiene
l'insorgente, la sua abitazione si trova in un comparto dotato di attrezzature
turistiche. La zona di __________ è infatti dotata di una rete di itinerari
pedestri e dispone pertanto di una certa offerta turistica. Non è contestato infatti
che __________ si occupi regolarmente della manutenzione di questi sentieri,
garantendo l'attrattività dell'escursionismo nella località dove è situata la
residenza di vacanza in questione. Proprio nella primavera 2002 __________ si è
occupata della manutenzione e della posa della segnaletica tra __________ ed i
__________, l'alpe __________ e la capanna __________.
3.3. Di conseguenza, la decisione con cui
__________ ha fissato in fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto) la tassa di
soggiorno forfetaria per l'anno 2002 a carico del ricorrente concernente la sua
casa di vacanza situata a __________ è immune da violazioni del diritto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 15, 17, 39 LTur; 8 RLTur; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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