AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.280
Data decisione, Autorità:
12.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00280
Lugano
12 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2002 del
contro
la decisione 21 giugno 2002 della delegazione del
Consorzio Depurazione Acque ______ e dintorni che delibera alla __________ i
lavori di risanamento del calcestruzzo di __________ di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
aprile 2002 il Consorzio Depurazione Acque ______ e dintorni (CDAB) ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare secondo la procedura
libera i lavori di risanamento del calcestruzzo di __________ di __________.
Il bando di concorso ed il relativo modulo
descrittivo e d’offerta (R 139.110 e seg.) stabilivano i seguenti criteri
d’aggiudicazione:
prezzo 50%
minor offerente: 6 punti; differenza prezzo
45%: 0 punti;
valori intermedi interpolati linearmente;
termini d’esecuzione 25%
plausibilità del programma lavori e
plausibilità dei tempi (50%);
garanzia del mantenimento dei termini del
programma (30%);
termini proposti (20%);
struttura e referenze
della ditta 25%
valutazione della ditta (personale
direttivo/macchinari) e dei subappaltatori (50%);
referenze per lavori analoghi negli ultimi
5 anni (35%);
sistema di qualità (15%).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:
_________ fr.
225’476.90
__________ fr.
230’586.70
__________ fr.
234’790.40
__________ fr.
258’266.55
__________ fr.
262’660.45
__________ fr.
267’411.00
__________ fr.
294’138.50
__________ fr.
302’245.70
Il consulente del committente le ha
valutate, attribuendo loro per ogni criterio e sottocriterio d’aggiudicazione
un punteggio compreso tra 1 e 6, ragguagliato al fattore di ponderazione
prestabilito.
Ne è scaturita la graduatoria che viene
riprodotta qui appresso limitatamente alla situazione del ricorrente, Consorzio
__________, e dell’aggiudicataria, __________:
- Prezzo
50%
3.00
2.89
- Termini
25%
1.05
1.11
plausibilità del
programma e dei tempi
50%
2.00
2.25
completezza del
programma
1.00
1.00
plausibilità dei
tempi
3.00
3.50
garanzia
mantenimento dei termini
30%
1.20
1.20
riconoscibilità
del percorso critico
0.50
0.50
plausibilità del
percorso critico
0.50
0.50
riserve nel
programma lavori
3.00
3.00
termini proposti
20%
1.00
1.00
- Struttura e referenze
25%
1.01
1.38
valutazione
della ditta
50%
3.00
2.50
idoneità dell’impianto
di cantiere
2.00
2.00
numero di
cantieri per tecnico
1.50
1.50
numero di operai
per ogni tecnico
1.50
1.50
formazione degli
apprendisti
1.00
0.00
referenze per
lavori analoghi
35%
0.88
2.10
referenze
dell’impresa
1.50
3.00
referenze per
lavori specialistici
1.00
3.00
sistema di
qualità
15%
0.15
0.90
Totale
100%
5.06
5.37
Il sottocriterio termini proposti è
stato valutato in base alla seguente scala:
termine non rispettato 1.0
punto
termine rispettato 4.0
punti
anticipo fine lavori 1 settimana 4.5
punti
anticipo fine lavori 2 settimane 5.0
punti
anticipo fine lavori 3 settimane 5.5
punti
anticipo fine lavori 4 settimane 6.0
punti
Il sottocriterio referenze per lavori
analoghi negli ultimi 5 anni è invece stato valutato in base alla seguente
griglia:
referenze ed
esperienze dell’impresa/consorzio
-
con almeno 5 oggetti
simili eseguiti 3.0 punti
-
con almeno 2 oggetti
simili eseguiti 1.5 punti
-
nessuna referenza 0.0
punti
referenze per eventuali lavori specialistici
-
eseguiti da imprese
specializzate 3.0 punti
-
eseguiti da imprese con
poca esperienza 1.0 punti
-
eseguiti da imprese
senza esperienza 0.0 punti
Facendo propria la proposta del consulente,
il 13 giugno 2002 la delegazione consortile ha deliberato i lavori alla
__________ per l’importo di fr. 230’586.70.
C. Contro la
predetta risoluzione il __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’aggiudicazione in suo
favore.
L’insorgente eccepisce anzitutto la
costituzionalità dell’art. 32 LCPubb e dei criteri d’aggiudicazione fissati dal
bando di concorso, ravvisandovi una violazione della libertà economica sotto il
profilo della parità di trattamento tra i concorrenti.
Ferma questa premessa, il consorzio
ricorrente obietta poi:
·
che le prescrizioni di gara si limitavano a
stabilire i fattori di ponderazione dei vari criteri e sottocriteri, omettendo
di definire la scala dei punteggi applicabile;
·
che il capitolato stabiliva che i lavori
avrebbero dovuto iniziare l’8 luglio 2002 ed essere conclusi entro fine ottobre
2002; il sottocriterio termini proposti privilegiava invece i programmi
di lavoro che prevedevano una conclusione anticipata; alla sua offerta, che
prevedeva di concludere i lavori con due settimane d’anticipo, sono stati
assegnati 5 punti, che ragguagliati al relativo fattore di ponderazione (20%)
danno 1 punto; se gli atti di gara avessero menzionato questa modalità di
valutazione, avrebbe potuto organizzarsi e prevedere di concluderli con un anticipo
maggiore, migliorando di conseguenza il suo punteggio;
·
che il sottociterio referenze per lavori
analoghi negli ultimi 5 anni è stato arbitrariamente suddiviso in due
ulteriori criteri subalterni (referenze dell’impresa, referenze per lavori specialistici)
che non erano stati preventivamente indicati negli atti di gara e che di fatto
conferiscono privilegi di stampo monopolistico ai concorrenti con maggiore
esperienza; lo dimostrerebbe la differenza dei punteggi attribuiti alle due
ditte a questa voce.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il CDAB e la __________ con argomenti che saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb.
La legittimazione attiva del __________, che
ha partecipato senza successo al concorso indetto dal CDAB, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Irricevibili,
oltre che manifestamente infondate, sono le censure di incostituzionalità che
il ricorrente solleva nei confronti dell’art. 32 LCPubb e dei criteri
d’aggiudicazione stabiliti dal CDAB per il concorso in esame.
Contro le decisioni di aggiudicazione non
sono infatti proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante
impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). È invero contrario al principio
della buona fede tentare di sovvertire l’esito sfavorevole di una gara alla
quale si è partecipato senza riserve contestando soltanto a quel momento le
condizioni in base alle quali si è svolta.
- Giusta
l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione
della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non
esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta.
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà
del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione
deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione
non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente
anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio.
Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima
che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (BU
2001, pag. 324; DTF 125 II 100, consid. 3c).
- Nell’evenienza
concreta, il ricorrente rimprovera al CDAB di non aver indicato preventivamente
il punteggio che avrebbe attribuito alle offerte in applicazione dei criteri
d’aggiudicazione riferiti ai termini ed alle referenze. Il modulo descrittivo e
d’offerta stabiliva in effetti una scala a punti soltanto per rapporto al
criterio del prezzo (minor prezzo: 6 punti; differenza 45%: 0 punti).
Anche se lesivo del principio della
trasparenza, il difetto non è tuttavia tale da trarre seco l’annullamento della
delibera, poiché il quadro dei criteri d’aggiudicazione esigeva per motivi di
coerenza che la scala a punti prevista per il criterio del prezzo fosse
comunque applicata anche agli altri due criteri ed ai relativi sottocriteri.
Ciò che in realtà è avvenuto. L’omissione non ha quindi concretamente
pregiudicato l’insorgente.
Da respingere sono pure le censure che il
ricorrente solleva in relazione al sottocriterio dei termini proposti ed
alla mancata preventiva indicazione che l’anticipata conclusione dei lavori sarebbe
stata premiata a livello di punteggio. Anche questa omissione non ha infatti
arrecato alcun pregiudizio concreto al consorzio ricorrente, poiché la
deliberataria, avendo pure previsto di terminare i lavori con due settimane di
anticipo sul termine indicato dalle condizioni di gara, ha ottenuto lo stesso
punteggio.
- Il
ricorrente non contesta il punteggio (3.00), ottenuto in base al sottocriterio valutazione
della ditta, migliore di quello assegnato alla resistente (2.50) grazie
alla formazione di apprendisti di cui si fa carico. Non contesta nemmeno il
punteggio (0.15) che gli è stato attribuito alla voce sistema qualità,
sensibilmente inferiore a quello che la deliberataria ha conseguito grazie al
certificato di qualità di cui quest’ultima è titolare.
Esso contesta tuttavia il punteggio (0.88)
attribuitogli al sottocriterio referenze per lavori analoghi, di gran
lunga inferiore a quello (2.10) assegnato alla __________. Punteggio, che rapportato
al fattore di ponderazione attribuito al criterio struttura e referenze
della ditta (25%), si traduce in 0.22, rispettivamente 0.52 punti. Al riguardo,
occorre anzitutto rilevare che, se si prescinde da questo sottocriterio, il
punteggio del ricorrente risulta comunque di un centesimo di punto inferiore a
quello della deliberataria. Fatta astrazione del sottocriterio referenze per
lavori analoghi, la situazione delle offerte in oggetto è infatti la seguente:
- Prezzo
50%
3.00
2.89
- Termini
25%
1.05
1.11
- Struttura e referenze
25%
valutazione
della ditta
0.75 (3.00)
0.625 (2.50)
referenze per
lavori analoghi
(-.--)
(-.--)
sistema di
qualità
0.04 (0.15)
0.225 (0.90)
Totale
100%
4.84
4.85
Le contestazioni, che il ricorrente solleva
in merito al sottocriterio referenze per lavori analoghi, sono
ricevibili soltanto nella misura in cui concernono la sua applicazione
concreta. Nella misura in cui sono invece riferite al sottocriterio in quanto
tale sono improponibili siccome tardive (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Nulla impediva
infatti al ricorrente di contestarle nell’ambito di un ricorso proposto contro
il bando di concorso. Sfuggono quindi alla critica del ricorrente le obiezioni
volte a censurare i vantaggi che il criterio delle referenze procura alle ditte
dotate di maggiore esperienza.
Per apprezzare le referenze addotte dai
concorrenti in modo rispettoso della parità di trattamento, il committente ha
allestito la griglia di valutazione di cui si è detto in narrativa, prendendo
in considerazione non soltanto le referenze per lavori analoghi, ma anche le
referenze per lavori specialistici. Nella misura in cui nulla impediva al committente
di predeterminarla in sede di elaborazione delle condizioni di gara, siffatta
griglia presta il fianco a critiche dal profilo del principio della
trasparenza, poiché non permette di escludere il sospetto che sia stata
definita a posteriori al precipuo scopo di giustificare una determinata
scelta.
Anche volendo accreditare la tesi
dell'insorgente, il difetto da questi denunciato non comporta tuttavia
l’annullamento della controversa delibera, poiché tanto nel campo dei lavori
eseguiti negli ultimi cinque anni, quanto nel campo dei lavori specialistici,
le referenze addotte dal consorzio ricorrente sono comunque inferiori per
quantità e per qualità rispetto a quelle presentate dalla deliberataria.
Nemmeno il consorzio stesso, formato da due imprese operanti soprattutto nel
campo dei lavori di pittura, pretende peraltro che le sue referenze siano
superiori a quelle della __________, ditta notoriamente attiva nell’ambito del
trattamento del calcestruzzo. Anche volendo considerare soltanto le referenze
per lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, ignorando quelle addotte per
lavori specialistici, il risultato non cambierebbe. Il ricorrente non
arriverebbe in particolare a recuperare lo svantaggio, scavalcando la
__________ in graduatoria, poiché le referenze di quest’ultima rimarrebbero comunque
superiori.
Considerato che le contestazioni sollevate
dal ricorrente in merito al criterio delle referenze non possono comunque
sovvertire il risultato ad esso sfavorevole, che già scaturisce dalla valutazione
delle offerte operata in base agli altri criteri, la delibera va quindi
confermata.
- La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del consorzio ricorrente secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 5 RLCPubb; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del consorzio ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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