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Numero d'incarto:
52.2002.277
Data decisione, Autorità:
09.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.277
Lugano
9 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2977), che annulla la licenza edilizia 9 novembre 2001 rilasciatale dal
municipio di __________ per chiudere con una recinzione il posteggio coperto
annesso alla sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
9 luglio 2002 del
municipio di __________;
-
20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
-
21 agosto 2002 di __________
e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è proprietaria di una casa monofamigliare situata a Bellinzona
in via __________ (part. n. __________ RF). I resistenti __________ e
__________ sono invece comproprietari della casa vicina (part. __________ RF),
di identica fattura. Lo spazio fra le due case è occupato da un'unica tettoia,
larga circa 5 m, destinata a posteggio ed appartenente per metà a ciascuna
delle parti.
Con notifica 26 giugno 2001, __________ ha
chiesto al municipio il permesso in sanatoria per chiudere il suo posteggio con
una rete metallica, in modo da separarlo da quello attiguo.
Alla domanda si sono opposti i vicini,
contestando l'intervento perché la divisione centrale avrebbe posto i posteggi
in contrasto con le norme VSS, richiamate dalle NAPR, che impongono una
larghezza minima di m 2.30, ritenuto un supplemento di m 0.35 in caso di pareti
od ostacoli laterali.
Con decisione 9 novembre 2001 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo sufficiente la larghezza di m
2.50 per posteggio e respingendo di conseguenza l'opposizione.
B. Con
giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'opera non potesse essere autorizzata, perché la recinzione divisoria avrebbe
fatto sì che la larghezza dei posteggi non fosse più conforme alle norme VSS
richiamate dall'art. 53 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente ritiene in sostanza che nessuna
norma di legge possa imporre l'uso in comune dei posteggi. Il proprietario di
un fondo avrebbe comunque diritto di chiuderlo con una recinzione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il
municipio invece lo condivide.
Delle osservazioni degli opponenti si dirà
semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente è del tutto
superfluo, poiché gli estremi della vertenza emergono chiaramente dalle tavole
processuali (planimetrie e fotografie).
-
La licenza
edilizia è un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti
(art. 1 cpv. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627).
-
In
concreto, nessuna disposizione di legge vieta di erigere muri o recinzioni
divisorie all'interno di una costruzione accessoria, qual è la tettoia in
discussione. Recingere un fondo per proteggerlo da intrusioni illecite è
d'altro canto una manifestazione del diritto di proprietà, che può essere
limitato soltanto per motivi pertinenti (Scolari, op. cit., n. 303).
Il Consiglio di Stato, allineandosi alla
tesi degli opponenti, ha nondimeno ritenuto che la costruzione non potesse
essere autorizzata, poiché la divisione centrale porrebbe i posteggi in contrasto
con le norme VSS, richiamate dalle NAPR.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
l'eccezione non è priva di fondamento.
3.1. Gli art. 6 ed 8 delle norme 640291 VSS,
richiamate dall'art. 53 NAPR, esigono, per i posteggi in zona residenziale con
angolo d'entrata a 90°, una larghezza minima di m 2.30; larghezza, che deve
essere aumentata di m 0.35 in caso di pareti od ostacoli laterali.
3.2. I posteggi in esame sono attualmente
larghi m 2.50. Essendo ubicati a ridosso delle facciate delle case delle parti,
già ora non rispettano la larghezza minima prescritta dalle succitate disposizioni
(m 2.30 + 0.35 = 2.65).
3.3. Con la posa della controversa
recinzione divisoria, i posteggi verrebbero a trovarsi compresi tra due pareti
laterali. Dovrebbero quindi essere larghi almeno m 3.00 (2.30 + 0.35 + 0.35).
Non essendo previsto alcun allargamento, l'attuale contrasto con le
prescrizioni applicabili verrebbe pertanto aggravato. Il peggioramento è
significativo. Esso si ripercuote negativamente anche sulla situazione del
posteggio dei vicini resistenti.
L'intervento non può quindi essere
autorizzato.
3.4. Ai fini del giudizio, non occorre
stabilire se i posteggi siano stati autorizzati in contrasto con le
prescrizioni o se tale contrasto sia sorto in seguito a modifiche del diritto
applicabile. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, il permesso per un'opera
che inasprisce la difformità non può in effetti essere accordato. Le
costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva alla loro realizzazione possono essere soltanto riparate e
mantenute, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali (art. 39 cpv. 1 RLE).
A maggior ragione si deve negare la licenza edilizia per interventi che
accentuano il contrasto con il diritto nel caso di opere edilizie realizzate
sulla base di permessi rilasciati senza rispettare le prescrizioni applicabili.
- Risultando
la posa della recinzione inconciliabile con le norme che stabiliscono le
dimensioni dei posteggi dichiarati obbligatori dall'art. 53 NAPR, il ricorso va
quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 53 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- ai
resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per ilTribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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