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Numero d'incarto:
52.2002.276
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00276
Lugano
- ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 del
contro
la decisione 18 giugno 2002, no. 2979, del Consiglio
di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata da __________, avverso la risoluzione
7 marzo 2002, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 50.--
più spese la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata
per la formazione di una piazzola fuori dalla zona edificabile (part. no.
__________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo
vicissitudini che non occorre qui ricordare, con decisione 7 marzo 2002 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la
formazione di una piazzola sul mappale no. __________ RF, ubicato fuori della
zona edificabile;
che, per l'esame della suddetta domanda di
costruzione, l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'istante in licenza una
tassa di fr. 50.--, oltre alle spese, segnatamente quelle per la pubblicazione
della domanda di costruzione sul Foglio ufficiale (FU), pari a fr. 134.--;
che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio
di Stato ha accolto il gravame inoltrato da __________ avverso la predetta
risoluzione municipale, esentandolo dal pagamento delle spese di pubblicazione;
che, richiamandosi alla giurisprudenza di
questo Tribunale, il Governo ha ritenuto inammissibile il prelievo di altri
oneri, oltre alla tassa prevista dall'art. 19 LE, pari all'uno per mille della
spesa preventivata, posto comunque un minimo di fr. 50.--;
che avverso la predetta risoluzione
governativa il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e adducendo di essersi attenuto alle
indicazioni risultanti dalla dottrina generalmente consultata dagli
amministratori comunali;
che il Consiglio di Stato si oppone
all'impugnativa senza formulare particolari osservazioni, mentre il resistente
si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE;
che la
legittimazione attiva del comune ricorrente, il quale dovrebbe accollarsi le spese
in contestazione in caso di conferma del giudizio impugnato, è data dall'art.
21 cpv. 2 LE;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che,
giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa
dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo
fr. 50.-- (cpv. 1); sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali
perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2);
che
l'art. 29 RLE specifica che per la concessione della licenza di costruzione non
si possono prelevare tasse e spese oltre a quelle stabilite dall'art. 19 LE, ad
eccezione delle tasse previste da leggi speciali;
che, come ha giustamente rilevato il
Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa, il cui
importo dovrebbe quindi ossequiare i principi della copertura dei costi e
dell'equivalenza (cfr. Scolari, Commentario, 2a ed., N. 923; Lucchini,
Compendio di procedura per l'edilizia, p. 109-110);
che detti principi esigono che il gettito
globale delle tasse non superi, in linea di massima, l'ammontare globale dei
costi sostenuti dall'ente pubblico per tale servizio e che tra l'ammontare
della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia un
rapporto ragionevole;
che, nella fattispecie, i costi preventivati
per la realizzazione della piazzola sono quantificati in fr. 1'500.--, per cui,
giusta l'art. 19 LE, sarebbe dovuta la tassa minima di fr. 50.--;
che, il prelievo della suddetta tassa non è
manifestamente sufficiente per coprire le spese sostenute dal comune in
relazione alla domanda di costruzione, segnatamente i costi della pubblicazione,
obbligatoria, sul FU;
che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di
questo Tribunale, l'inequivocabile tenore dei combinati disposti degli art. 19
LE e 29 RLE osta al prelievo di tasse o spese supplementari, in aggiunta a
quanto previsto da tali norme, malgrado i principi di copertura dei costi e di
equivalenza risultino così disattesi (cfr. STA inedita 8 maggio 2001 in re M.,
inc. no. 52.01.42);
che, di conseguenza, le spese connesse con
la pubblicazione della domanda di costruzione sul FU vanno sopportate
dall'erario comunale, nella misura in cui eccedono l'importo della tassa
prelevata in applicazione dell'art. 19 LE;
che avvisi dottrinali divergenti, seppur
autorevoli, tenuti comunque in debita considerazione da questo Tribunale, non
si impongono con forza cogente all'autorità giudicante (art. 1 cpv. 3 CC) e non
permettono, nel concreto caso, di giungere a differente conclusione;
che l'esito postulato dal comune ricorrente
non può prescindere da una modifica delle citate basi legali;
che il ricorso va pertanto respinto;
che, pur essendo il comune intervenuto a
tutela di interessi economici propri, data la particolarità della fattispecie,
si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 3, 18, 28, 43, 46,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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