Supplementary building-permit fees for publication costs

52.2002.276Altro tribunale1 ott 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The municipality appealed against a State Council decision that had relieved a building-permit applicant from publication costs charged in addition to the statutory permit fee. The Administrative Court held that, under Art. 19 LE and Art. 29 RLE, no supplementary charges may be imposed beyond those expressly authorized, even if publication expenses are not covered by the minimum fee and even if cost-capture principles would suggest otherwise. The appeal was dismissed. Because the municipality acted to protect its own financial interests in a special situation, no court fee or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 19 LE; Art. 29 RLE; supplementary fees for building-permit applications; despite the principles of cost coverage and equivalence, the clear statutory scheme excludes the levy of additional taxes and expenses beyond those expressly authorized. Publication costs linked to the mandatory official gazette notice therefore remain with the commune, insofar as they exceed the fee charged under Art. 19 LE. Divergent doctrinal opinions cannot override the unequivocal wording of the legislation; any change requires an amendment of the legal basis (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.276

Data decisione, Autorità: 01.10.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00276

Lugano

  1. ottobre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 del


contro

la decisione 18 giugno 2002, no. 2979, del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata da __________, avverso la risoluzione 7 marzo 2002, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 50.-- più spese la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per la formazione di una piazzola fuori dalla zona edificabile (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

  • 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

  • 30 agosto 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre qui ricordare, con decisione 7 marzo 2002 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la formazione di una piazzola sul mappale no. __________ RF, ubicato fuori della zona edificabile;

che, per l'esame della suddetta domanda di costruzione, l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'istante in licenza una tassa di fr. 50.--, oltre alle spese, segnatamente quelle per la pubblicazione della domanda di costruzione sul Foglio ufficiale (FU), pari a fr. 134.--;

che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame inoltrato da __________ avverso la predetta risoluzione municipale, esentandolo dal pagamento delle spese di pubblicazione;

che, richiamandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, il Governo ha ritenuto inammissibile il prelievo di altri oneri, oltre alla tassa prevista dall'art. 19 LE, pari all'uno per mille della spesa preventivata, posto comunque un minimo di fr. 50.--;

che avverso la predetta risoluzione governativa il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e adducendo di essersi attenuto alle indicazioni risultanti dalla dottrina generalmente consultata dagli amministratori comunali;

che il Consiglio di Stato si oppone all'impugnativa senza formulare particolari osservazioni, mentre il resistente si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che la legittimazione attiva del comune ricorrente, il quale dovrebbe accollarsi le spese in contestazione in caso di conferma del giudizio impugnato, è data dall'art. 21 cpv. 2 LE;

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1); sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2);

che l'art. 29 RLE specifica che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre a quelle stabilite dall'art. 19 LE, ad eccezione delle tasse previste da leggi speciali;

che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa, il cui importo dovrebbe quindi ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. Scolari, Commentario, 2a ed., N. 923; Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, p. 109-110);

che detti principi esigono che il gettito globale delle tasse non superi, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico per tale servizio e che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia un rapporto ragionevole;

che, nella fattispecie, i costi preventivati per la realizzazione della piazzola sono quantificati in fr. 1'500.--, per cui, giusta l'art. 19 LE, sarebbe dovuta la tassa minima di fr. 50.--;

che, il prelievo della suddetta tassa non è manifestamente sufficiente per coprire le spese sostenute dal comune in relazione alla domanda di costruzione, segnatamente i costi della pubblicazione, obbligatoria, sul FU;

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'inequivocabile tenore dei combinati disposti degli art. 19 LE e 29 RLE osta al prelievo di tasse o spese supplementari, in aggiunta a quanto previsto da tali norme, malgrado i principi di copertura dei costi e di equivalenza risultino così disattesi (cfr. STA inedita 8 maggio 2001 in re M., inc. no. 52.01.42);

che, di conseguenza, le spese connesse con la pubblicazione della domanda di costruzione sul FU vanno sopportate dall'erario comunale, nella misura in cui eccedono l'importo della tassa prelevata in applicazione dell'art. 19 LE;

che avvisi dottrinali divergenti, seppur autorevoli, tenuti comunque in debita considerazione da questo Tribunale, non si impongono con forza cogente all'autorità giudicante (art. 1 cpv. 3 CC) e non permettono, nel concreto caso, di giungere a differente conclusione;

che l'esito postulato dal comune ricorrente non può prescindere da una modifica delle citate basi legali;

che il ricorso va pertanto respinto;

che, pur essendo il comune intervenuto a tutela di interessi economici propri, data la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

building permitpublication costsmunicipal feescost coverageequivalence principleplanning law

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipality could charge publication costs in addition to the building-permit fee under Art. 19 LE and Art. 29 RLE.

Decisione estratta

No. The combined wording of Art. 19 LE and Art. 29 RLE bars additional fees and costs beyond those expressly provided, so publication costs cannot be shifted to the applicant.

Motivazione estratta

Although the general principles of cost coverage and equivalence would militate for charging these expenses, the clear statutory scheme prevails. Any departure would require a legislative amendment, not judicial interpretation.

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