AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.272
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00272
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 2002 di
,
patr. da: avv,
Contro
la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2835) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
licenza edilizia 11 marzo 2002 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per l’ampliamento della casa d’abitazione che sorge
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
9 luglio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
10 luglio 2002 del
municipio di __________;
-
6 agosto 2002 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i resistenti __________ e __________
sono comproprietari di una piccola casa d’abitazione monofamiliare, situata
nella zona residenziale di __________, su un fondo (part. n. __________ RF)
confinante con quello del ricorrente __________ (part. n. __________ RF);
che il 22 gennaio 2002 i resistenti hanno
chiesto al municipio il permesso di costruire nell’angolo SW del loro fondo,
lungo il confine verso il sedime del ricorrente, un fabbricato destinato a
“studio”, lungo m 13.06, largo m 4.25 ed alto al massimo m 3.74, dotato di
cucina e servizi igienici;
m 2.83
part. __________ part.
n. __________7
N
che __________ si è opposto alla domanda,
contestando l’intervento dal profilo delle immissioni d’ombra che la costruzione
proietterebbe sul suo fondo;
che, con decisione 11 marzo 2002, il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del
vicino;
che, con giudizio 11 giugno 2002, il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l’impugnativa contro di esso interposta dall’opponente;
che, disattese le obiezioni sollevate dal
ricorrente con riferimento alla partecipazione del progettista alla seduta
della commissione del PR che aveva preavvisato la domanda di costruzione, il Governo
ha ritenuto che le immissioni d’ombra prodotte dalla controversa costruzione
non giustificassero l’imposizione di distanze maggiori di quelle prescritte
dalle NAPR; il preavviso del DT sull’impatto ambientale dell'edificio non
presterebbe inoltre il fianco a critiche;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l’annullamento della controversa licenza;
che, eccepito il mancato esperimento di un
sopralluogo e di un accertamento peritale, il ricorrente contesta l’ordinamento
delle distanze sancito dagli art. 4 e 5 NAPR, obiettando che non garantirebbe
un rapporto ragionevole tra superficie edificata e spazi liberi; adduce inoltre
che la nuova costruzione proietterebbe un’ombra intollerabile sul suo fondo;
sostiene infine che il DT non avrebbe esaminato in modo adeguato il rispetto
della legislazione ambientale;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono i
resistenti __________, che contestano le tesi dell’insorgente, sottolineando i
disagi che l’impugnativa arreca loro;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che al ricorrente, proprietario di un fondo
contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente, va riconosciuta la
legittimazione attiva;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che la situazione dei luoghi e dell’oggetto
della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali; il sopralluogo
chiesto dall’insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, per lo stesso motivo, va disattesa
anche la domanda dell’insorgente di ordinare una perizia sulle immissioni
d’ombra prodotte dal fabbricato in contestazione: anche un profano è in grado
di escludere che un fabbricato alto circa 3 m, orientato in direzione NNE-SSW,
non produce nemmeno d’inverno sul fondo del vicino immissioni d’ombra tali da
giustificare l’applicazione di distanze dal confine superiori a quelle previste
dalle NAPR;
che, per le ragioni suesposte, anche la
valutazione anticipata delle prove operata dal Consiglio di Stato è immune da
violazioni del diritto;
che, giusta l’art. 4 NAPR, le costruzioni
con aperture devono rispettare una distanza di 2 m dal confine, quelle senza
aperture possono invece sorgere a confine;
che, per l’art. 5 NAPR, verso fabbriche
altrui va rispettata una distanza di 4 m se vi sono aperture a prospetto; di 3
m se vi sono aperture a semplice luce; di 3 m o in contiguità se non vi sono
aperture;
che gli art. 4 e 5 NAPR recepiscono in
sostanza l’ordinamento delle distanze previsto dagli art. 120 e 124 LAC;
che, nella misura in cui si possano ancora
contestare in sede di applicazione concreta norme di PR che non sono state impugnate
al momento in cui il piano è stato adottato ( DTF 106 Ia 387; Rhinow
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung; Erg. Bd., n. 143 B II
h), le obiezioni sollevate dal ricorrente vanno respinte, siccome prive di fondamento;
che tali norme non violano invero alcuna
disposizione di rango superiore: il principio sancito dall’art. 3 cpv. 3 NAPR,
che impone di mantenere un rapporto ragionevole tra superficie edificata e
spazi liberi ha valore programmatico e non è quindi atto a sovvertire la
disciplina delle distanze;
che, in concreto, la controversa costruzione
priva di aperture, sorgendo sul confine, è conforme all’art. 4 NAPR; nemmeno il
ricorrente contesta questa deduzione;
che la costruzione non rispetta invece la
distanza minima di 4 m prescritta dall’art. 5 NAPR verso edifici muniti di
aperture: l’angolo N del controverso edificio dista infatti soltanto m 2.83
dall’angolo S della casa del ricorrente;
che inapplicabili sono i particolari criteri
di misurazione delle distanze tra fabbriche erette in confine, sviluppati dalla
dottrina attorno all’art. 120 LAC (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art.
120 LAC, n. 1439): le distanze si misurano conformemente alla LE anche nel caso
di norme del diritto privato trasposte in quello pubblico;
che, trattandosi di un difetto facilmente
emendabile, dal profilo delle distanze, la licenza impugnata può comunque
essere confermata alla condizione che la lunghezza della controversa costruzione
venga ridotta in modo da aumentare la distanza tra gli edifici da m 2.83 a m 4;
che, nella misura in cui attesta il rispetto
della LPAmb, il preavviso del Dipartimento del territorio è sufficiente;
l’unica questione rilevante da questo profilo è infatti posta dal camino
previsto sul tetto della nuova costruzione, che si attiene tuttavia alle raccomandazioni
dell’UFAFP;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato
e riformando la licenza nel senso appena indicato;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm);
che i resistenti, non assistiti da un
patrocinatore, rifonderanno al ricorrente un’indennità per ripetibili
commisurata in base allo stesso criterio (art. 31 PAmm).
visti gli art. 21 LE; 120 e 124 LAC; 3, 4 e 5 NAPR di
__________ o; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di
Stato (n. 2835) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 11 marzo 2002 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ e __________ è confermata alla condizione
che la lunghezza della nuova costruzione sia ridotta in modo da aumentare da m
2.83 a m 4.00 la distanza dell’angolo N dall’angolo S della casa del
ricorrente.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-- e
dei resistenti, in solido, per la rimanenza.
-
I
resistenti, in solido, rifonderanno al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster