Questione giuridica chiave
Whether the administrative appeal was admissible
Decisione estratta
The appeal was admissible as timely filed.
Motivazione estratta
The court found the filing timely under the cantonal procedural rules.
52.2002.271•Building fine reduced for work begun without permit
52.2002.271Altro tribunale7 nov 2002Partially Granted
Estratto da Omnilex
The Cantonal Administrative Court partly upheld the appeal against a municipal building-law fine. The appellant, an architect and co-owner of a construction firm, had begun reconstructing a wall outside the building zone without confirming that a building permit had been obtained. The court held that he had negligently participated in the infringement and remained liable, but found the CHF 500 fine disproportionate. It annulled the Government decision, reduced the fine to CHF 200, and imposed CHF 100 in court costs on the appellant according to his partial defeat.
Art. 46 LE; omitting to verify the existence of the required building permit may constitute negligent participation in a building-law infringement, even for a contractor who is not the landowner. For works outside the building zone, the ordinary permitting procedure applies pursuant to Art. 4 let. c and 6 RLE. In fixing the fine, the authority must assess the objective seriousness of the infringement and the culpability of the offender; a sanction is unlawful if it is excessively harsh in relation to those circumstances. Court costs may be apportioned according to the degree of defeat (consid. on culpability and proportionality).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.271
Data decisione, Autorità: 07.11.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.271
Lugano 7 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell'
__________,
contro
la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;
17 luglio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente arch. __________ è contitolare dell'impresa di costruzioni ____________________ di __________;
che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da __________ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. __________ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante;
che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile;
che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. __________, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione;
che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.- all'impresario per violazione formale della LE;
che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. __________;
che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria;
che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC;
che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica;
che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza;
che, nell'evenienza concreta, l'impresa di __________, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso;
che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. c e 6 e contrario RLE);
che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltogli;
che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario;
che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario;
che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso;
che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata;
1.2. la multa inflitta al ricorrente dal municipio di __________ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-.
La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Estratto da Omnilex
Whether the administrative appeal was admissible
The appeal was admissible as timely filed.
The court found the filing timely under the cantonal procedural rules.
Whether the appellant had contributed to the zoning/building infraction by failing to verify the permit
He had plainly participated in the infringement and could not be exonerated.
The work was started without a building permit for an ordinary procedure project outside the building zone; omitting to check whether the landowner had obtained the permit amounted to negligent participation.
Whether the fine of CHF 500 was proportionate
The fine was excessive and had to be reduced to CHF 200.
Given the objective seriousness of the infringement and the appellant's negligence, CHF 200 better reflected the gravity and culpability; the lower authority had been too severe compared with the owner's lenient treatment.
How the court costs should be allocated
Court costs of CHF 100 were charged to the appellant in proportion to his partial defeat.
Costs followed the degree of loss.
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