AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.267
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00267
Lugano
28 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 giugno 2002 di
__________,
__________,
__________,
contro
la decisione 5 giugno 2002 (n. 2635) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 19 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha stabilito
che il riattamento dello stabile che sorge sulle part. n. __________,
__________, __________ RF è stato eseguito conformemente alla licenza
edilizia 8 febbraio 2001 rilasciata a __________ e __________ e che non sono
dati gli estremi per esigere la demolizione di due balconcini;
viste le risposte:
-
9 luglio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
11 luglio 2002 di
__________ e __________;
-
16 luglio 2002 del
municipio di __________;
preso atto della replica 24
settembre 2002 dei ricorrenti e delle dupliche:
-
8 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
9 ottobre 2002 di
__________ e __________;
-
15 ottobre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del 2000, i resistenti __________ e __________ hanno
acquistato una vecchia casa d'abitazione, situata nel nucleo di __________
(part. n. __________, __________, __________ RF). La facciata dell'immobile
rivolta verso il giardino (facciata sud) si compone di un elemento centrale,
caratterizzato da tre ordini di loggiati sovrapposti a cinque archi, affiancato
da due corpi simmetrici, nei quali si apre una sola finestra per piano.
In epoca remota, ma sicuramente posteriore
all'edificazione dell'immobile, sul corpo laterale est sono stati costruiti dei
piccoli ballatoi, muniti di ringhiera, larghi circa un metro e lunghi tre, che
partendo dal loggiato raggiungevano delle cabine in muratura ad uso WC.
Schema facciata
sud
cabine WC + ballatoio
Lato ovest Lato est
Il vigente piano particolareggiato del
nucleo (PPNV) grava la parte est della facciata mediante un vincolo di
conservazione integrale dell’edificio "con ordinamento compositivo che
necessita di essere riequilibrato".
B. Il 26
dicembre 2000 i resistenti hanno notificato al municipio l'intenzione di
eseguire alcuni lavori di riattamento dell'edificio: "in primo luogo
aggiustare il tetto e rifare la facciata. Quindi far sostituire l'attuale
impianto ad olio con uno a gas (...) e provvedere alla parziale sostituzione
degli attuali impianti sanitari".
Alla domanda si sono tempestivamente opposti
i vicini qui resistenti, proprietari del fondo contermine (part. n.
__________RF), rilevando, fra l'altro, che "i vincoli imposti sulle
facciate obbligano i proprietari all'abbattimento dei vecchi cessi in facciata,
comprese le mensole che formano una specie di terrazzino".
Il municipio ha trasmesso l'opposizione ai
proprietari, che hanno comunicato all'autorità comunale di voler eseguire
soltanto un risanamento dell'immobile, senza modificarne l'aspetto esterno.
C. L'8
febbraio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, stabilendo, a
titolo di condizione accessoria, che:
"l'ordinamento della facciata verso il giardino, ai sensi del
PPNV (piano particolareggiato della zona nucleo villaggio) dovrà essere
riequilibrato (demolizione corpi aggiunti)".
La licenza è stata notificata anche agli
opponenti, che non hanno sollevato obiezioni.
D. Il 18
aprile 2001 gli opponenti hanno segnalato al municipio che i vicini avevano demolito
le cabine ad uso WC, ma stavano completando il parapetto dei ballatoi d'accesso
allo scopo di trasformarli in balconcini. Hanno quindi chiesto all'autorità comunale
di esigere anche la demolizione dei ballatoi.
Dopo aver interpellato il pianificatore
comunale, il 19 giugno 2001 il municipio ha ritenuto che con la demolizione dei
gabinetti fosse stato raggiunto lo scopo di riordinare e di riequilibrare la
composizione delle facciate e che non vi fosse, di conseguenza, motivo per
chiedere anche la demolizione dei balconcini.
E. Con
giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Posto in evidenza il tenore impreciso della
condizione alla quale la licenza edilizia è stata assoggettata, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la decisione impugnata rientrasse nei limiti del potere
d'apprezzamento, che deve essere riconosciuto al municipio nell'applicazione
del diritto autonomo comunale. Non essendo dati i presupposti per una revoca
del provvedimento, la decisione è quindi stata confermata.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si sono aggravati davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A mente dei ricorrenti, la condizione alla
quale la licenza è stata subordinata non imponeva soltanto di demolire i
gabinetti, ma esigeva che fossero rimossi anche i ballatoi d’accesso. In nessun
caso permetteva di trasformarli in balconi sin sul loro confine, ovvero in
manufatti che secondo l'art. 125 LAC costituiscono nuove aperture richiamanti
distanze.
G. AI ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato, che non ha presentato osservazioni, ed
il municipio che si è limitato a rievocare i fatti salienti.
Ad identica conclusione sono pervenuti i
vicini qui resistenti, contestando le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui
si dirà qui appresso.
H. Con la
replica e con le dupliche le parti non hanno aggiunto nulla di nuovo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine a
quello dedotto in edificazione e già opponenti.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica prodotta dai
resistenti. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare quindi atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
- 2.1.
L'attività edificatoria nella zona del nucleo di villaggio è definita da un
piano particolareggiato di protezione (PPNV). L'art. 11 delle relative norme di
attuazione (NAPPNV) scinde gli interventi ammissibili in due categorie,
operando una distinzione fra gli edifici, i manufatti e gli spazi ambientali
soggetti a vincolo d'intervento conservativo (art. 12 NAPPNV) e le nuove
costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni (art. 13 NAPPNV). Gli edifici
soggetti a vincolo d'intervento conservativo "possono essere riattati o
trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque
salvaguardare le componenti morfologiche originarie" (art. 12 cpv. 2
NAPPNV).
I criteri
d'intervento particolari sono definiti in dettaglio dal capoverso seguente
(cpv. 3). In base alla lett. c di questa disposizione, "per le parti di
facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento
compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli
interventi di ripristino degli elementi morfologici originari".
La
disposizione mira essenzialmente a promuovere il recupero dell'aspetto originario
delle facciate degli edifici, che sono state alterate in epoca successiva da
interventi lesivi del loro equilibrio compositivo. La norma non conferisce
all'autorità la facoltà di ordinare il ripristino dell'aspetto originario
dell’immobile. In concorso con il capoverso precedente, abilita tuttavia il
municipio a subordinare i permessi di riattare tali edifici alla condizione che
siano valorizzate le componenti morfologiche originarie, rispettivamente che ne
sia ristabilito l'equilibrio. L’obbligo di ripristino scaturisce quindi
indirettamente dal divieto di attuare interventi che non siano volti a rimuovere
i momenti di disturbo dell'aspetto compositivo, introdotti con il trascorrere
del tempo nella morfologia delle facciate.
2.2. Il
PPNV assoggetta la parte est della facciata sud dello stabile dei resistenti ad
un "vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che
necessita di essere riequilibrato". L’estensione di tale vincolo è
data dalla rappresentazione cartografica e dall'art. 12 NAPPNV, di cui si è appena
detto.
Le
finalità del vincolo erano immediatamente deducibili dalla situazione in cui
versava la facciata in questione prima del controverso intervento. Chiunque
poteva rendersi conto che l'obbiettivo perseguito dalla disposizione
pianificatoria era quello di rimuovere tanto le cabine ad uso WC, di cui si è
detto in narrativa, quanto i relativi ballatoi di accesso, che al pari delle
cabine alteravano in modo evidente gli equilibri compositivi dell'intera facciata.
Trattandosi di manufatti posticci, presenti soltanto sull'ala est
dell'immobile, un ripristino della simmetria, altrimenti perfetta della facciata,
non poteva ragionevolmente prescindere dalla demolizione dei ballatoi. Non si
può, in altri termini, ragionevolmente pensare che il vincolo in oggetto fosse
riferito soltanto ai gabinetti.
- 3.1. Con
la notifica del 26 dicembre 2000 i resistenti hanno chiesto al municipio il
permesso di riattare (rifare) la facciata. Alla domanda si sono opposti
i vicini qui resistenti, rilevando, fra l'altro, che "i vincoli imposti
sulle facciate obbligano i proprietari all'abbattimento dei vecchi cessi in
facciata, comprese le mensole che formano una specie di terrazzino".
Prendendo
posizione sull'opposizione, di cui era stata data loro conoscenza, __________ e
__________ hanno comunicato all'autorità comunale di voler eseguire soltanto un
risanamento dell'immobile, senza modificarne l'aspetto esterno. Incontestabilmente,
l’intenzione dei resistenti era comunque quella, peraltro attuata, di rimettere
a nuovo le facciate, che sono state ridipinte.
3.2. L'8
febbraio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, stabilendo, a
titolo di condizione accessoria, che:
"l'ordinamento della facciata verso il giardino, ai sensi del
PPNV (piano particolareggiato della zona nucleo villaggio) dovrà essere riequilibrato
(demolizione corpi aggiunti)".
La
licenza è stata notificata ai vicini opponenti, che non hanno contestato la
clausola accessoria, volta ad imporre la demolizione dei corpi aggiunti. A
giusta ragione, poiché la licenza, richiamandosi al PPNV ed esigendo la
demolizione dei corpi aggiunti, era formulata in termini che permettevano di
ritenere accolta la richiesta di rimuovere tanto i WC, quanto i ballatoi di
accesso. Soltanto questo era invero il significato che nelle particolari circostanze
del caso concreto poteva in buona fede essere attribuito alla condizione in
esame.
Le
osservazioni presentate dai resistenti alla chiara ed inequivocabile richiesta
formulata dagli opponenti non permettevano di ritenere che il municipio,
imponendo, a titolo di condizione accessoria della licenza, la demolizione dei
corpi aggiunti, si fosse limitato ad esigere la rimozione delle cabine ad uso
WC ed avesse invece, implicitamente, permesso non solo di mantenere gli
altrettanto disarmonici ballatoi d’accesso, ma addirittura di completarne il
parapetto, trasformandoli in veri e propri balconi.
Anche da
questo profilo, i resistenti potevano interpretare la controversa clausola
della licenza unicamente nel senso del vincolo di ripristinare la morfologia
originaria, sancito dall’art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione ove si consideri che l'art. 12 cpv. 3 lett. n
NAPPNV ammette la formazione di nuovi balconi soltanto "se non alterano
le caratteristiche morfologiche originarie delle facciate o quando risultano
integrati in un nuovo prospetto compositivamente equilibrato".
Ipotesi, queste, che nel caso in esame non sono sicuramente date.
A torto
reputa il Consiglio di Stato che gli opponenti avrebbero dovuto impugnare la licenza
per esigere che fosse imposta anche la demolizione dei ballatoi d'accesso ai
gabinetti. Considerate le chiare finalità dell'art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV e
l'altrettanto inequivocabile richiesta formulata con l'opposizione, i resistenti
potevano, in buona fede, ritenere che il termine corpi aggiunti
comprendesse anche i controversi ballatoi. Benché meno massicci dei gabinetti,
anche questi manufatti posticci determinano in effetti un ingombro che permette
di qualificarli con il termine di corpi aggiunti.
3.3.
Stando così le cose, non appare ragionevolmente sostenibile la decisione con
cui il municipio ha accertato che i lavori sono stati eseguiti conformemente
alla licenza accordata. Le opere realizzate non sono conformi né all’art. 12
cpv. 3 lett. c NAPPNV, né alla condizione di demolire i corpi aggiunti
contenuta nella licenza. La latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta
al municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale non lascia spazio
ad una diversa conclusione.
Contrariamente
a quanto ritiene il Consiglio di Stato, questa conclusione non costituisce una
revoca della licenza accordata, poiché la condizione di demolire i corpi
aggiunti non poteva essere intesa in senso riduttivo, escludendo i ballatoi
d'accesso ai gabinetti.
- 4.1.
Giusta l’art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la LE, i PR od i RE, tranne nel caso in
cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico.
Un’opera
che lede in misura minima l’interesse pubblico, soggiunge la norma, ma che
pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire quando questi
abbia tempestivamente reclamato. Resta anche in questo caso riservato il
principio di proporzionalità (cpv. 2).
L’ordine
di demolizione o di rettifica delle opere eseguite senza permesso in contrasto
con il diritto sostanziale costituisce il mezzo conferito all’autorità per
ristabilire una situazione conforme alla legge (A. Scolari, Commentario, IIa
ed., ad art. 43 LE, n. 1278 seg.). Esso presuppone l’esistenza di una
difformità di un certo rilievo, non sanabile mediante rilascio di un permesso
in sanatoria.
4.2.
Nell’evenienza concreta, la mancata rimozione dei ballatoi d’accesso alle cabine
WC e la trasformazione di quest’ultimi in balconcini, mediante completamento
del parapetto, integra gli estremi di una violazione materiale dell’art. 12
cpv. 3 lett. c NAPPNV. Allo stesso tempo costituisce un'inosservanza della
condizione alla quale la licenza rilasciata ai resistenti è stata subordinata.
La
disattenzione, non sanabile mediante rilascio di un permesso a posteriori,
non è irrilevante dal profilo dell’interesse pubblico. Contrariamente a quanto
assume il municipio, essa si frappone in effetti al pieno conseguimento
dell’obbiettivo del vincolo di riequilibrare l’ordinamento compositivo della
facciata dell’edificio, sancito dall’art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV. La
demolizione delle cabine WC, ma non dei relativi ballatoi d’accesso, ripristina
soltanto parzialmente gli elementi morfologici originari. L'equilibrio della
facciata, alterato dai ballatoi e dai gabinetti, non è ristabilito interamente.
Il completamento del parapetto nel tratto occupato dalle cabine rimosse, oltre
a non essere mai stato autorizzato, si pone inoltre in chiaro ed insuperabile
contrasto con l’art. 12 cpv. 3 lett. n NAPPNV.
Già dal
profilo dell’interesse pubblico tutelato dalle norme suddette sono di conseguenza
date le premesse per ordinare la rimozione dei ballatoi.
L’adozione
di un provvedimento di ripristino appare ancor più giustificata dal profilo
dell’interesse dei ricorrenti, che, ancora durante i lavori, si sono
tempestivamente rivolti all’autorità comunale per sollecitare l’allontanamento
dei ballatoi. L'interesse ad opporsi ad un manufatto che permette ai resistenti
di affacciarsi direttamente sul loro fondo è invero innegabile.
Dal
profilo dell’adeguatezza, l’ordine di rimuovere i ballatoi si situa senz’altro
in un rapporto ragionevole con il risultato perseguito. Anche se comporta una
certa spesa, il ripristino migliora in effetti sensibilmente l’aspetto estetico
della facciata sud dell'im-mobile, senza pregiudicarne in misura apprezzabile
la fruibilità.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome
lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati al municipio affinché definisca i
dettagli del ripristino, assegnando ai resistenti un termine adeguato per provvedervi
con la comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a loro spese in caso
d’inosservanza.
La tassa
di giustizia è posta a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 12 NAPPNV di Ligornetto; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono
annullate:
1.1.
la decisione 5 giugno 2002 (n. 2635) del
Consiglio di Stato;
1.2.
la decisione 19 giugno 2001 del municipio di
__________.
-
Gli
atti sono rinviati al municipio di __________, affinché proceda come al considerando
n. 5.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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