AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.255
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.255
Lugano
23 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser e Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 di
__________,
__________,
__________,
patrocinate da: avv. __________,
contro
la decisione 5 giugno 2002 (n. 2637) con la quale il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti
avverso la licenza edilizia 6 dicembre 2001 rilasciata dal municipio di
__________ alla società __________ per la trasformazione della birreria
esistente sul mappale n. __________ RF in locale notturno;
viste le risposte:
-
2 luglio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 luglio 2002 della
__________;
-
9 luglio 2002 del Comune
di __________;
-
15 luglio 2002 del
Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________ (__________), qui resistente, è titolare della birreria __________
(cat. B2), situata a __________, nella zona del quartiere , in
prossimità della rotonda di piazza . L'esercizio pubblico, dotato di
un'ottantina di posti, di cui 40 a sedere, è situato al pianterreno di uno
stabile (part. n. __________ RF), che si affaccia tanto sulla principale strada
di accesso alla rotonda da est (), quanto sulla strada che vi passa
accanto sul versante nord ().
Il 6 agosto 2001 la __________ ha chiesto al
municipio il permesso di trasformare la birreria in un locale notturno (cat.
B1).
Alla domanda si sono opposte le ricorrenti,
proprietarie di stabili a destinazione residenziale, artigianale e commerciale
(part. n. , __________ e __________ RF), situati nelle immediate
vicinanze sul lato sud di __________ (), rispettivamente sul
perimetro della rotonda. Le opponenti hanno contestato l'intervento dal profilo
della conformità di zona, della compatibilità ambientale e dei posteggi.
Il 23 novembre 2001 il Dipartimento del
territorio ha formulato preavviso favorevole al rilascio della licenza, alla
condizione che fossero adottati i provvedimenti costruttivi atti a ridurre il
rumore prodotto dall'attività del locale notturno al di sotto dei limiti
fissati dall'OIF per una zona con grado di sensibilità (GS) II prospettati
dall'esame acustico allegato alla domanda di costruzione.
Respinte le opposizioni, il 6 dicembre 2001
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola, a titolo di
ulteriore condizione, ad un divieto di mescita all'esterno dell'esercizio
pubblico ed all'obbligo di istituire un servizio di sorveglianza.
B. Con
giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia,
respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalle vicine opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che il
locale notturno fosse conforme alla funzione mista, residenziale e commerciale,
che il PR particolareggiato del quartiere __________ (PP-QR) assegna alla zona
in cui è ubicato. La limitazione alle attività non moleste, sancita dall'art. 3
delle norme di attuazione (NAPP-QR), riguarderebbe esclusivamente le attività
produttive. Gli insediamenti commerciali non ne sarebbero toccati.
In merito alla compatibilità ambientale, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che il locale, situato in una zona alla quale
andrebbe assegnato il GS II e dotato delle misure imposte con la licenza edilizia,
rientrasse nei limiti posti dall'OIF.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la licenza sia negata
e, in via subordinata, che sia concessa imponendo ulteriori condizioni rispetto
a quelle già fissate dal municipio.
Le ricorrenti danno atto che il locale
notturno è conforme alla funzione mista della zona in cui è previsto.
Evidenziate le turbative che già attualmente
la birreria produce, le ricorrenti sostengono tuttavia che le immissioni
foniche derivanti dalla sua attività sarebbero in contrasto con le disposizioni
della LPAmb e dell'OIF. I fondi di proprietà della __________ e della comunione
ereditaria __________, in quanto situati a sud di via __________, sarebbero
infatti inclusi in un comparto al quale andrebbe assegnato il GS II.
Considerato che nelle zone con tale GS non sono ammessi locali notturni, la
licenza andrebbe pertanto negata.
In via subordinata, le ricorrenti chiedono
invece che siano fissati orari di chiusura più restrittivi di quelli fissati
dalla LEsPubb per i locali notturni.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il comune di Locarno e la TIPL,
beneficiaria della licenza, contestando le tesi delle insorgenti con argomenti
che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva delle ricorrenti, già opponenti, è certa. Il gravame, tempestivo, è
pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla scorta
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge infatti chiaramente dalle tavole processuali ed è
sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dalla resistente
non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio.
- Conformità
di zona
Le ricorrenti non contestano le deduzioni
del Consiglio di Stato riferite alla conformità del locale notturno con la
funzione mista, residenziale e commerciale, senza restrizioni riferite alla molestia,
che il PR assegna alla zona in discussione. Ammettono anzi esplicitamente che, dal
profilo del quadro normativo edilizio e pianificatorio, non sussistono
impedimenti al rilascio della licenza edilizia contestata (cfr. ricorso
pag. 4 n. 1 in fine).
Su questo punto, non v'è dunque
contestazione. Controversa è essenzialmente la conformità dell'intervento per
rapporto alla legislazione ambientale, in particolare alle disposizioni
dell'OIF.
- Compatibilità
ambientale
3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 2 LPAmb,
indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti
(cpv. 3).
Il Consiglio federale fissa, mediante
ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti
dannosi o molesti (art. 13 LPAmb). I valori limite delle immissioni per il
rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o
l’e-sperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente
la popolazione (art. 15 LPAmb).
La costruzione di impianti fissi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che sono
fissati al di sotto dei valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb). Sono
considerati impianti fissi nuovi anche tutti gli impianti di cui viene cambiata
completamente l’utilizzazione (art. 2 cpv. 2 OIF). Ciò si verifica quando gli
impianti fissi esistenti vengono modificati in misura tale dal profilo
costruttivo o funzionale, che quanto rimane dell'impianto preesistente,
valutato secondo criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto
alla parte modificata (DTF 125 II 643 consid. 17a pag. 670; 123 II 325 consid.
4c/aa pag. 329).
3.2. In mancanza di valori limite
d’esposizione al rumore, l’autori-tà esecutiva valuta le immissioni foniche in
base all’articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della
stessa (art. 40 cpv. 3 OIF). Ciò vale soprattutto per la valutazione del rumore
degli esercizi pubblici, che è caratterizzato da una commistione di rumori
dovuti al comportamento umano e di rumori irregolari connessi all'andirivieni
degli avventori (DTF 126 III 223 consid. 3c pag. 226; 123 II 325 consid. 4d
pag. 333).
Nella valutazione caso per caso va tenuto
conto della natura del rumore, degli orari e della frequenza con cui si
manifesta, come pure della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona.
Nel caso di impianti nuovi, ove manchino valori di pianificazione, l'esercizio
pubblico deve rispettare un livello di immissioni, che secondo la valutazione
del giudice comporta al massimo turbative di modesta entità (DTF 123 II 325
consid. 4d/bb pag. 335 in fine).
3.3. Nell'evenienza concreta, la
trasformazione del bar in un locale notturno (art. 39 LEsPubb) comporta un
cambiamento sostanziale degli orari d'esercizio. Secondo le disposizioni dell'ordinanza
municipale sugli esercizi pubblici, il ritrovo, attualmente aperto fino alla
0100 (art. 37 cpv. 1 LEsPubb), verrebbe infatti chiuso soltanto alle 0300.
Valutata secondo criteri ambientali, la trasformazione va dunque trattata secondo
le disposizioni applicabili alla realizzazione di impianti fissi nuovi (STF
20.11.98, in URP 1999 pag. 264). Sono quindi applicabili i criteri posti dagli
art. 25 LPAmb e 7 cpv. 1 OIF.
Non essendo stati fissati valori limite
d’esposizione al rumore degli esercizi pubblici, le immissioni foniche vanno
valutate in base all’articolo 15 LPAmb, tenendo conto, in particolare, della
natura del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, come
pure della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona.
A tal proposito, va rilevato che il piano
dei GS sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato attribuisce alla zona
in esame il GS III. Contrariamente a quanto sembra indicare la rappresentazione
grafica di tale piano, il Consiglio di Stato ha approvato i GS soltanto per
quel che concerne i settori 2 e 3, rispettivamente il centro storico. La
risoluzione governativa 16 gennaio 1996 (n. 143), alla quale il piano dei GS
rinvia, si limita infatti ad approvare il PR dei settori 2 e 3 e le varianti
del PP del centro storico. Sebbene il comune abbia sottoposto al Consiglio di
Stato un piano dei GS comprendente anche il quartiere __________, in mancanza
di un’esplicita indicazione in tal senso, la risoluzione di approvazione non si
estende agli altri comparti del PR.
Conformemente all'art. 44 cpv. 3 OIF, in
mancanza di un piano dei GS approvato che assegni alla zona qui in esame il GS
confacente alle sue caratteristiche occorre procedere all'assegnazione caso per
caso secondo l'art. 43 OIF. In base a quest'ultima disposizione, il GS II è
assegnato alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente alle
zone destinate all’abitazione ed a quelle riservate agli edifici e impianti
pubblici (cpv. 1 lett. b). Il GS III è invece assegnato alle zone in cui sono
ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente alle zone destinate
all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste; cpv. 1 lett. c).
Orbene, considerata la funzione mista,
residenziale e commerciale, assegnatagli dal vigente PR, si deve escludere che
al comparto territoriale in esame possa essere attribuito un grado inferiore al
III. L'esplicita rinuncia del legislativo comunale ad assoggettare anche la
funzione commerciale alle restrizioni riferite alla molestia sancite per la
funzione artigianale, non permette di accreditare la tesi delle ricorrenti,
tesa ad assegnare alla zona il GS II previsto per le zone destinate
all’abitazione e per quelle riservate ad edifici ed impianti pubblici. La
presenza di numerosi insediamenti commerciali e la forte esposizione al rumore
del traffico diretto verso la rotonda di piazza __________ o proveniente da
essa, avvalora questa conclusione.
Non essendo situato in una zona alla quale
può essere assegnato il GS II, non sussistono in linea di massima impedimenti al
rilascio della licenza edilizia. Va quindi respinta la tesi dei ricorrenti, che
chiedono il rigetto della domanda di costruzione richiamandosi alla
giurisprudenza del Tribunale federale che esclude l'insediamento di locali
notturni nelle zone con GS II (URP 2001, 500).
3.4. Resta da stabilire se le immissioni
derivanti dall'attività del locale notturno, valutate in base ai criteri sopra
esposti, produca immissioni sopportabili.
Alla domanda di costruzione è allegata un’analisi
delle prestazioni acustiche dell'edificio in funzione dell'attività svolta,
allestita dall'ufficio di consulenza per l'energia di __________ in base ai
criteri elaborati dalla direttiva 10 marzo 1999, denominata Cercle Bruit,
che diversi cantoni, fra cui il Ticino, hanno adottato per la determinazione e
la valutazione della molestia sonora dovuta all'attività degli esercizi
pubblici. Analizzate le fonti di rumore interne (riproduzione della musica,
rumore della clientela, lavori di pulizia e manutenzione e installazioni
tecniche) e quelle esterne (installazioni tecniche, andirivieni dell'utenza,
stazionamento dell'utenza e generazione del traffico), lo studio in questione
prospetta l'adozione di diverse misure per limitare i rumori interni ed esterni
al locale. Il Dipartimento del territorio le ha fatte proprie, preavvisando
favorevolmente la domanda, a condizione che la licenza ne imponesse l'adozione.
Ciò che il municipio ha fatto, vietando in particolare la mescita all'esterno
del locale ed esigendo l'istituzione di un servizio di sorveglianza esteso all'area
del parcheggio pubblico adiacente.
Le ricorrenti contestano tali provvedimenti.
reputandoli insufficienti. Le censure non sono destituite di fondamento.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che la
domanda di costruzione non indica gli orari d'esercizio del locale notturno. La
perizia fonica ed il preavviso del Dipartimento del territorio non prendono
esplicitamente posizione in merito agli orari di chiusura. Si può nondimeno
ammettere che la resistente intenda beneficiare dell'orario massimo di apertura
consentito dalla legislazione sugli esercizi pubblici e che l'autorità, rilasciando
la licenza, abbia tacitamente accolto questa richiesta.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LEsPubb i locali
notturni devono chiudere tra le 0200 e le 0500. Facendo uso della facoltà
delegatagli dall'art. 39 cpv 2 LEsPubb, il municipio di Locarno ha tuttavia
stabilito mediante ordinanza 5 luglio 1997 che i locali notturni devono
chiudere alle 0300. Ben si può, di conseguenza, ritenere che la licenza edilizia,
sebbene silente, autorizzi la resistente a tenere aperto il locale soltanto
fino alle 0300, ossia due ore in più dell'attuale orario. Per chiarezza, la
licenza va comunque completata, precisando, a titolo di ulteriore prescrizione
d'esercizio e per escludere l'eventuale concessione di deroghe d'orario da
parte del municipio, che il locale deve essere chiuso entro le 0300.
Ferma questa premessa, non si può negare che
il divieto di mescita all'esterno del locale ed il servizio d'ordine, imposti
come condizione della licenza, costituiscano provvedimenti di per sé idonei a
proteggere il vicinato da immissioni eccessive. È lecito prevedere che grazie
ad essi il disturbo arrecato agli abitanti della zona dal traffico indotto dal
locale e dal comportamento degli avventori, valutato secondo l'art. 15 LPAmb,
non superi i limiti di quanto può essere tollerato, tenendo conto delle caratteristiche
della zona, in particolare del GS attribuitole e della sua esposizione al
rumore.
Il divieto di mescita all'esterno del locale
è chiaro. Esso esplicita tuttavia soltanto l'inesistenza di un'autorizzazione
per un servizio di ristorazione esterno. Considerate le abitudini degli
avventori di questo genere di locali, notoriamente soliti a soffermarsi e ad intrattenersi,
anche solo chiacchierando, davanti all'esercizio pubblico, soprattutto durante
la bella stagione, un simile divieto non basta per assicurare l'ordine e la
tranquillità. Esso va quindi rafforzato da un divieto di stazionamento della
clientela e di consumazione nelle immediate adiacenze del ritrovo.
Insufficiente e quindi da precisare è anche
la definizione dei limiti dell'obbligo di istituire un servizio d'ordine
esterno. Trattandosi del provvedimento più importante ai fini del contenimento
delle immissioni, la scelta delle modalità d'organizzazione di tale servizio
non può essere lasciata alla resistente, ma deve essere definita esattamente
già al momento del rilascio della licenza edilizia in modo che risulti
efficace. Va quindi precisato che tale servizio deve essere assicurato, nelle
notti dei giorni festivi e prefestivi (venerdì, sabato, domenica e analoghi),
da due agenti di una società di vigilanza autorizzata (__________, __________,
ecc.), che rimangano costantemente presenti sull'area antistante l'esercizio
pubblico, tra le 2200 ed il completamento della chiusura, con il compito di
imporre agli avventori il rispetto del divieto di stazionamento e di
consumazione all'esterno. Con un servizio d'ordine organizzato secondo queste
modalità si può tutto sommato prevedere che il disturbo arrecato al vicinato
dal locale notturno non travalichi i limiti del tollerabile. Addirittura è
ipotizzabile un miglioramento rispetto alla situazione attuale.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la licenza
edilizia completandola con le precisazioni sopra illustrate.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui
non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico delle ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 67, 68 LALPT; 3, 21 LE; 11,
12, 13, 14, 15, 23, 25, 46 LPAmb; 1, 2, 7,8 ,40, 41, 43, 44 OIF; 3, 18, 28, 31,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1. la risoluzione 5 giugno 2002 (n. 2637) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 6 dicembre 2001
rilasciata dal municipio di __________ alla resistente è completata con le
seguenti prescrizioni d'esercizio:
il locale notturno deve essere chiuso entro le
0300;
il servizio d'ordine esterno deve essere
assicurato, nelle notti dei giorni festivi e prefestivi (venerdì, sabato,
domenica e analoghi), da due agenti di una società di vigilanza autorizzata
(__________, __________, ecc.), che rimangano costantemente presenti sull'area
antistante l'esercizio pubblico, tra le 2200 ed il completamento della
chiusura, con il compito di imporre agli avventori il rispetto del divieto di
stazionamento e di consumazione all'esterno.
- La tassa di
giudizio, di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido nella misura
di fr. 1'000.- e della resistente per la differenza.
3.Le ricorrenti rifonderanno fr. 1'000.- alla resistente a titolo di
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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