Standing and timeliness in public procurement appeal

52.2002.247Altro tribunale17 lug 2002Dismissed

Sintesi

The Ticino Administrative Court decided two appeals against a State Council procurement award for waterproofing and tinsmith works. One appellant lacked standing because it did not show that its exclusion from the tender was unjustified. The other appellant argued that the winning bid had been filed late, but the court held that the envelope receipt and the State Chancellery’s confirmation proved delivery before the tender deadline. The first appeal was declared inadmissible and the second was rejected. Court costs of CHF 600 were charged equally to the appellants.

Regest

Art. 36 LCPubb; standing in procurement appeals and proof of timely filing of bids; excluded bidders may challenge an award only if they substantiate that their exclusion was unjustified. As to the timeliness of an offer, documentary evidence on the envelope and a confirmation issued by the State Chancellery may suffice to establish delivery before the deadline beyond reasonable doubt (consid. concerning admissibility and merits).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.247

Data decisione, Autorità: 17.07.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00247-249

Lugano 17 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Bernasconi, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 12 giugno 2002 della


b) 13 giugno 2002 della


(rappr. dall’avv. __________)

contro

la decisione 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato (n. 2541) che delibera alla ditta __________ le opere di impermeabilizzazione e di lattoniere occorrenti all’ampliamento della scuola media 1 di __________;

viste le risposte:

18 giugno 2002 della __________;

19 giugno 2002 della __________;

1° luglio 2002 della Sezione della logistica;

2 luglio 2002 dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti;

al ricorso sub a)

19 giugno 2002 della __________;

1° luglio 2002 della Sezione della logistica;

2 luglio 2002 dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 16 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del DFE un pubblico concorso per le opere di impermeabilizzazione con manti di bitume polimero e di lattoniere occorrenti all’ampliamento della scuola media 1 di __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.);

che il bando di concorso stabiliva che le offerte dovevano "pervenire al seguente recapito: Lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 1600 del giorno 4 marzo 2002";

che il 5 marzo 2002 sono state aperte in seduta pubblica le offerte di 13 concorrenti, fra cui quella della __________ (fr. 183'046.60) e quella della __________ (fr. 186'589,60);

che l’8 marzo 2002 è stata ulteriormente aperta in seduta straordinaria l’offerta della __________, che per errore non era stata aperta assieme alle altre, pur essendo stata consegnata a mano allo sportello della Cancelleria dello Stato il 4 marzo 2002 alle ore 1050;

che con decisione 28 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla __________ per l’importo di fr. 180'174.70, scartando alcune delle offerte pervenutegli, fra cui quella della __________, siccome sprovvista di alcune delle dichiarazioni richieste a comprova dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali;

che contro la predetta risoluzione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo con separati ricorsi tanto la __________, quanto la __________, mettendo in dubbio che l’offerta vincente sia stata effettivamente consegnata alla Cancelleria dello Stato in tempo utile, circostanza che non risulterebbe dagli atti;

che con osservazioni 19 giugno 2002 la __________ si è rimessa al giudizio dell’ULSA, producendo copia di una ricevuta del seguente tenore:

Cancelleria dello Stato

Bellinzona

RICEVUTA N° __________

CONSEGNATA ALLA

CANCELLERIA DELLO STATO

4 MAR. 2002-07-13

ORA: 1050 FIRMA: (illeggibile)

che con la risposta al ricorso l’ULSA ha prodotto una dichiarazione della Cancelleria dello Stato, datata 3 luglio 2002, attestante che l’offerta della __________ è stata consegnata brevi manu ai suoi sportelli il 4 marzo 2002 alle ore 1050 come appare dalla ricevuta incollata sulla busta;

che la Sezione della logistica ha prodotto le offerte inoltrate dai concorrenti, compresa quella della __________ sulla quale risulta incollata una ricevuta del seguente tenore:

Cancelleria dello Stato

Bellinzona

RICEVUTA N° __________

CONSEGNATA ALLA

CANCELLERIA DELLO STATO

4 MAR. 2002-07-13

ORA: 1050 FIRMA: (illeggibile)

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che certa è la legittimazione attiva della __________, che ha partecipato senza successo al concorso in oggetto;

che la legittimazione attiva non può invece essere riconosciuta alla __________;

che le ditte estromesse dall’aggiudicazione sono infatti abilitate a contestare il provvedimento di delibera soltanto se dimostrano che l’esclusione è ingiustificata, dimostrazione, questa, che in concreto la ricorrente non ha nemmeno tentato di portare;

che il ricorso della __________ va quindi dichiarato irricevibile;

che l’impugnativa della __________, tempestiva, è invece ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che controversa è unicamente la questione a sapere se l’offerta inoltrata dalla __________ sia stata inoltrata alla Cancelleria dello Stato prima delle 1600 del 4 marzo 2002, scadenza del concorso fissata dal bando apparso sul FU;

che la ricevuta incollata sulla busta in cui era contenuta l’offerta in esame, quella di identico tenore prodotta dalla __________ e l'ulteriore attestazione rilasciata dalla Cancelleria dello Stato dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che l’offerta vincente è stata inoltrata in tempo utile;

che il ricorso della __________ va quindi respinto;

che la tassa di giustizia va posta a carico delle ditte ricorrenti; per andarne esente, come chiede, la __________ avrebbe dovuto ritirare il ricorso dopo aver preso conoscenza delle risposte dell’autorità cantonale;

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso della __________ è irricevibile.

  2. Il ricorso della __________ è respinto.

  3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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